UTILITY & DOWNLOADS: inserita sezione INCOTERMS®

Nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito è stata inserita la nuova sezione INCOTERMS®.

Tale sezione contiene la tavola degli Incoterms® 2010, che è quella attualmente in vigore (è in vigore dal 1° gennaio 2011). E’ inclusa anche una tabella per la ripartizione dei costi tra venditore (seller) e compratore (buyer).

Gli Incoterms®  (abbreviazione di International Commercial Terms) sono termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC) usati per definire i termini , le responsabilità, le spese e i rischi collegati alla consegna della merce nei contratti di compravendita internazionale.

Gli Incoterms® 2010 sono solo l’ultimo set di regole emesse dalla ICC che aggiornano, completano e sostituiscono un elenco esaustivo di tutte le precedenti pubblicazioni.

La ICC ha inoltre specificato quanto segue:

  • Incoterms è una dicitura registrata;
  • può essere usata solo al plurale;
  • può essere usata solo con la I maiuscola;
  • sono Incoterms solo gli 11 elementi depositati.

Termini utilizzabili per ogni modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.
Termini adatti al solo trasporto marittimo: FAS, FOB, CFR, CIF.

La sezione contiene inoltre la tavola degli Incoterms® 2000,  in vigore fino al 31 dicembre 2010.

INTRASTAT: Intrastat servizi resi per operatori regime forfetario e minimi

Il regime forfetario agevolato ex art.1 co. da 54 a 89 L. Finanziaria 2015 (regime talmente agevolato che non l’ha scelto quasi nessuno, e che quest’anno stanno riformando, naturalmente facendo attenzione a “incasinare” – pur di incassare due spicci di più – anche il vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011 con il quale intendono accorparlo) prevede a livello Intrastat i seguenti assunti:

  • acquisti intra UE di beni:
    • fino a 10.000 € annui, si considerano operazioni interne,  no Intrastat
    • oltre 10.000 € annui, si considerano acquisti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare Intrastat
  • cessioni intra UE di beni: si considerano sempre operazioni interne, no Intrastat

Ex art. 1, co. 58, lett. d) ed anche dalla relazione illustrativa alla legge ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.

  • acquisti intra UE di servizi: si considerano servizi ricevuti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi ricevuti
  • cessioni intra UE di servizi: si considerano servizi resi intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi resi.

Per quanto riguarda in particolare i servizi intra UE resi, si noti la differenza tra operatori regime forfetario (obbligati all’Intra servizi resi)  e contribuenti minimi (non obbligati all’Intra servizi resi).

Peccato che, dopo la RM 75/E/2015, può darsi che l’Intrastat servizi resi riguardi anche i contribuenti minimi. Perchè?

Anche se non lo si dice espressamente, si dice però nella RM 75/E/2015 che secondo l’Agenzia, le richiamate regole di territorialità delle prestazioni di servizi ex artt. 7-ter e seguenti sono applicabili anche per i contribuenti (vecchi) minimi, in quanto i regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stese regole e semplificazioni contabili, con ciò dovendosi ritenere in parte superata la CM 36/E/2010. Si ritiene quindi che i contribuenti minimi siano obbligati a presentare l’Intrastat per i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 resi a soggetti passivi di altro Stato UE, questo poichè  nella RM viene sancito l’obbligo di applicare le ordinarie regole.

Ricapitolando:

  • un regime che hanno scelto in pochissimi perchè di fatto NON è vantaggioso,
  • che comporta qualche adempimento in più,
  • e che ha riflessi negativi anche sul vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011

Ecco un esempio in piccolo di cosa succede a fare le cose per fare cassa a tutti i costi.

INTRASTAT: Utility Tabella CPA Codici Servizi Intrastat

Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 26 ottobre abbiamo pubblicato una nuova utility gratuita per la ricerca dei codici servizi INTRASTAT , che gli operatori economici devono inserire nei formulari Intra 1-Quater, Intra 1-Quinquies (servizi resi), Intra 2-Quater, Intra-2 Quinquies (servizi ricevuti). Si ricorda che i codici servizi non sono interessati dalle semplificazioni intervenute nei modelli Intrastat servizi (per saperne di più ecco il link all’articolo) con la determinazione Agenzia Dogane 18978 del 19/02/2015.

In cosa consiste l’utility?

Si tratta di un .pdf ricercabile, che permette l’utilizzo della funzione “trova” per una rapida ricerca del codice servizio più appropriato. Utile per la compilazione degli Intrastat servizi.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

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Per approfondire il tema dei servizi INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito, alla sezione Operazioni Internazionali, sottosezione Intrastat

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09

 

IMPORT: recupero dazi import oltre i 3 anni

Cassazione 7561/2015: il recupero a posteriori dei dazi può essere avviato dopo la scadenza del termine di 3 anni, solo se la mancata determinazione del tributo doganale sia avvenuta a causa di un atto costituente reato

Con tale sentenza, la Cassazione si è pronunciata sul termine di prescrizione per l’azione di recupero a posteriori di dazi non riscossi (v. art. 221, n. 3 e n. 4, CDC – Reg. (CEE) 2913/1992, e art. 84 TULD – DPR 43/1973), nello specifico sulla legittimità degli avvisi di revisione d’accertamento emessi dalla dogana, ai fini del recupero dei dazi evasi, a seguito di comunicazione dell’Olaf relativa a falsi certificati Agrim allegati alla dichiarazione doganale presentata all’atto dell’importazione.
Al riguardo, l’Amministrazione doganale aveva impugnato la sentenza di merito, confutando le conclusioni del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto estinta la pretesa fiscale esercitata dall’Amministrazione per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento, in conseguenza del decorso del termine triennale ex art. 221 Reg. CEE 2913/1992.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, la conferma della falsità dei predetti certificati produrrebbe, invero, l’effetto di consentire la revisione a posteriori dell’accertamento dei dazi doganali evasi anche oltre il suddetto termine triennale di prescrizione.
Ex art. 221, n. 3, CDC si introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell’importo dei dazi import o export da pagare non può più essere effettuata dopo il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale (v. sentenze Corte Giustizia UE causa C-201/04; causa C-124/08 e C-125/08; causa C-75/09); si stabilisce, inoltre, che il termine di prescrizione è sospeso a seguito di presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
Ex art.221, n.4, CDC come eccezione si dispone che, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”: si tratta di un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.

In Italia, ex art. 84 DPR 43/1973, l’azione di recupero a posteriori dei dazi import o export non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale; tuttavia, la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.

Secondo la Cassazione, la proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola, e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all’autorità giudiziaria la notitia criminis, che lega il reato al presupposto di imposta (v. Cassazione sentenza 5384/2012). Nel caso  specifico, non risulta nessuna notizia di reato (atto trasmesso dall’Amministrazione all’autorità giudiziaria inquirente) agli atti: quindi manca del tutto agli atti una notitia criminis rilevante ai fini penali, secondo le regole dell’ordinamento nazionale.
Stando così le cose, la Cassazione ha concluso che, nel caso concreto l’avviso di revisione dell’accertamento emesso dopo i tre anni deve essere considerato tardivo.
Inoltre si segnala che, con la CM 3/D/2015, l’Agenzia Dogane è recentemente intervenuta nella materia per prendere atto dell’ormai unanime e consolidato orientamento della Cassazione e invitare gli uffici periferici ad abbandonare i contenziosi in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito in sede di giudizio il decorso del termine triennale e il giudice abbia, con la conseguente pronuncia, accertato l’intervenuta prescrizione.