RIMBORSO IVA UE: entro il 30 settembre la richiesta di rimborso IVA assolta in altri Stati UE

Entro oggi 30 settembre 2015, i soggetti passivi IVA IT  devono richiedere a rimborso IVA assolta nel 2014 in altri Stati UE, tramite il portale elettronico dedicato sul sito dell’Agenzia Entrate, che provvede all’inoltro dell’istanza allo Stato UE competente per il rimborso; tale Stato UE erogherà poi direttamente il rimborso, secondo le modalità ivi stabilite.

In generale, le condizioni per il rimborso IVA sono fissate dallo Stato in cui è stabilito il soggetto passivo richiedente (per l’Italia, v. art. 38-bis1 DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 53471/2010):

  • dal punto di vista soggettivo, ex art. 19 DPR 633/72, lo specifico bene o servizio acquistato deve essere inerente all’attività di impresa del soggetto passivo.
  • dal punto di vista oggettivo, i soggetti stabiliti in Italia devono verificare che lo specifico bene o servizio acquistato non sia soggetto a limitazioni (o riduzioni) alla detrazione dell’IVA secondo la normativa fiscale dello Stato UE del rimborso.

A tal fine, sul sito istituzionale UE è possibile verificare le principali limitazioni alla detrazione vigenti nei diversi Stati UE, fermo restando che rimane opportuna una verifica più accurata con consulenti locali.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi con pro rata, la detrazione si applica in relazione alla percentuale detraibile applicata in Italia, ex art. 8, par. 2, lett. g) direttiva 2008/9/CE; in maniera corrispondente, ex art. 38-bis2, co.3 DPR 633/1972 disciplina i rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati UE. In senso analogo, l’art. 6 direttiva 2008/9/CE prescrive che se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso (DE) effettua nello Stato membro in cui è stabilito (IT) sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che NON danno diritto alla detrazione in tale Stato, il rimborso (in DE) è ammesso solo per il «pro rata» dell’IVA rimborsabile, come applicato nello Stato di stabilimento (IT).

Per avere il rimborso dell’IVA assolta all’estero, è essenziale verificare la presenza di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’imposta è stata assolta, poichè ex art. 3, par. 1, lett. a) direttiva 2008/9/CE condizione per il rimborso è che il soggetto passivo richiedente non sia in possesso nello Stato di rimborso né della sede della propria attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni attive, né (in assenza di sede o di S.O.) del proprio domicilio o residenza in tale Stato. Diversamente, la nomina del rappresentante fiscale non preclude il rimborso dell’IVA (Corte di Giustizia UE causa C-323/12, mentre la FAQ n.40 dell’Agenzia Entrate sul proprio sito dice il contrario, ed è da ritenersi quindi superata).

Dal punto di vista operativo, la richiesta di rimborso IVA viene gestita dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia Entrate, prima dell’inoltro allo Stato competente, e viene rigettata se il soggetto passivo, nell’anno di riferimento:

  • non abbia svolto in Italia attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato solo operazioni attive che non danno diritto alla detrazione (ad es., solo operazioni esenti);
  • si sia avvalso del regime dei minimi ex art. 1 comma 96 e ss. L. 244/2007 ovvero del regime speciale per i produttori agricoli.

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INTRASTAT: Utility per verificare la periodicità INTRASTAT

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Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 25 settembre abbiamo pubblicato una utility gratuita per verificare la periodicità INTRASTAT a cui sono tenuti gli operatori economici. Si tratta di un foglio di calcolo (.XLS) che consente di verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT, inserendo pochi e semplici dati.

Dotato di 3 fogli, di cui uno per le ISTRUZIONI d’uso e il DISCLAIMER sulla limitazione di responsabilità dell’autore, uno per le CESSIONI e i SERVIZI RESI, uno per gli ACQUISTI e i SERVIZI RICEVUTI.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

Per approfondire il tema della periodicità INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito:

  • DM 22 febbraio 2010;
  • Determinazione Agenzia DOGANE nr. 22778 del 22/02/2010;
  • CM 5/E /2010
  • CM 14/E/2010

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT (inclusa la periodicità) e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09

INTRASTAT: dal 1° ottobre nuovo modello INTRA 12

L’Agenzia Entrate ha approvato, in sostituzione del modello attualmente in uso (Provv. del 16/04/2010) fino al 30/09/2015, il nuovo modello INTRA 12 e relative istruzioni per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati (provv. del 25/08/2015): tale modello recepisce, con “solo” due anni di ritardo (sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01/01/2013), le modifiche apportate all’art. 49 co.1 DL 331/93 dalla L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che prevedeva l’obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.

Vediamo cosa cambia.

Il nuovo modello riguarda:

  • gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 DPR 633/72

che hanno effettuato acquisti intra UE di beni oltre 10.000 euro annui (entro tale importo, infatti, l’IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ex art. 38 co.6 DL 331/93.

Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la veste di debitori d’imposta, in reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti (l’art. 30-bis DPR 633/1972 in materia di enti non commerciali rinvia all’art. 49 DL 331/93 per quanto riguarda le modalità e i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi alle predette operazioni).

Le nuove istruzioni al modello INTRA 12 precisano inoltre che

  • gli adempimenti connessi alle operazioni con l’estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, per le sole operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
  • il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, indicando l’ ammontare (novità):
    • degli acquisti intra UE di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 co.2 secondo periodo DPR 633/72);
    • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato UE, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
    • degli acquisti intra UE per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ex art. 46 co. 5 DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
  • Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato, oltre all’anno d’imposta, il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti UE, o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra UE.
  • Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzata la vecchia modulistica.

EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.