IVA: editore straniero deve identificarsi per le cessioni sopra 35.000 €

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L’Agenzia delle Entrate, con RM 90/E/2012, ha precisato che la società straniera che cede prodotti editoriali è obbligata a identificarsi in Italia ai fini dell’IVA se supera la soglia di 35.000 euro annui e a versare l’IVA con facoltà di utilizzare il meccanismo della resa forfetaria.

La risoluzione esamina alcuni quesiti sottoposti da una società con sede a Londra che svolge attività di vendita a distanza, in abbonamento, di quotidiani a consumatori finali italiani:

  • si chiede di sapere se il regime di forfetizzazione della resa previsto per il settore dell’editoria è applicabile anche agli editori comunitari, non residenti né identificati in alcun modo in Italia;
  • si chiede inoltre, in caso di risposta affermativa, come calcolare l’ammontare delle operazioni imponibili, in particolare è stato chiesto se possa essere ridotto dell’80% (meccanismo della resa forfetaria);

i quesiti sono finalizzati a stabilire come calcolare la soglia dei 35.000 € per le vendite a distanza (art. 40, co. 4, lettera b), DL331/1993), superata la quale scatta l’obbligo di registrarsi in Italia o di nominare un rappresentante fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto passivo UE identificato in Italia – per obbligo di legge o per scelta – che effettua la vendita a distanza di prodotti editoriali – quindi che commercializza di fatto i prodotti editoriali in Italia – sia obbligato all’assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase.

Il soggetto passivo identificato è quindi debitore dell’IVA, che va calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria.

Assolvimento dell’IVA

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’IVA in Italia, la CM 328/E/1997 ha chiarito che si definisce editore chi intraprende l’iniziativa economica editoriale, cioè chi si assume il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa. Nel caso in cui la stampa della pubblicazione sia affidata da un operatore non residente in Italia a uno residente per la successiva commercializzazione, soggetto passivo è alternativamente:

  • o il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
  • o, in assenza di questi, il rappresentante fiscale nominato ex art.17 DPR 633/1972
  • o, ancora, qualora non ci sia stabile organizzazione né un rappresentante fiscale, il cessionario che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione.

La stessa circolare ha specificato che, per gli acquisti intracomunitari, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile quando i beni non sono destinati a successiva commercializzazione; in caso contrario, l’IVA va versata dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa per i giornali (DM 9 aprile 1993).

Nel caso di specie, non essendoci un cessionario – soggetto passivo (poiché si é in presenza di vendita diretta a privati), il soggetto non residente in qualità di editore – identificatosi in Italia ai fini del tributo – dovrà versare l’IVA, eventualmente col metodo della forfetizzazione della resa.

Limite dei 35.000 euro

L’Agenzia delle Entrate precisa che il limite va calcolato sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti, e non sui corrispettivi forfettizzati, ridotti cioè dell’80%; ciò al fine di evitare potenziali arbitraggi fiscali, con i conseguenti fenomeni di distorsione della concorrenza, a danno dei Paesi membri la cui tassazione sia più onerosa per i consumatori finali.

No Intrastat

Non essendosi realizzata la fattispecie tipica dell’acquisto intra UE (come specificato anche nella CM 13/E/1994), l’istante non sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Pertanto, la società estera identificata in Italia, per legge o per scelta, che vende a distanza i prodotti editoriali, quindi li commercializza di fatto, è obbligata ad assolvere l’IVA con il metodo del monofase, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria e, non trattandosi di acquisto intracomunitario, senza obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.

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