Operazioni a titolo oneroso: base imponibile IVA pari al corrispettivo pagato

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La Corte di giustizia UE, con sentenza del 09 giugno 2011 (procedimento C-C- 285/10), ha stabilito che quando si tratta di operazioni a titolo oneroso gli Stati membri UE non possono derogare alla seguente regola: la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo versato o dovuto al fornitore (effettivamente pattuito tra le parti), anche se di importo inferiore al valore di mercato.

Unica possibile deroga è quando gli stati membri UE abbiano chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Europeo, altrimenti norme nazionali che prevedano criteri diversi non sono conformi alla VI Direttiva IVA , la  1977/388/UE.

La possibilità per gli Stati membri di prevedere, senza la  necessaria autorizzazione, un criterio speciale per la base imponibile delle operazioni effettuate tra soggetti collegati, in caso di corrispettivo inferiore al prezzo del mercato, è infatti possibile solo a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/69/UE .

>>>> Vai alla sentenza del 09 giugno 2011, Corte di giustizia UE, procedimento C-C- 285/10

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