INTRA UE: nuovi termini registrazione fatture acquisto intra UE

Dal 1° gennaio 2013 La L. 228/2012  (legge di stabilità 2013) ha esteso gli adempimenti previsti per gli acquisti intra UE a tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, soggette a reverse charge, poste in essere con controparte stabilita in altro Paese UE (art. 17, co.2 DPR 633/1972).

REGISTRAZIONE ACQUISTI FINO AL 31/12/2012

Il previgente art. 47, co.1 DL 331/1993 prevedeva che le fatture di acquisto intra UE, integrate ex art. 46, co.1, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, nel registro delle fatture emesse ed anche nel registro degli acquisti, per poter detrarre l’IVA.

REGISTRAZIONE ACQUISTI DAL 01/01/2013

  • Registro delle fatture emesse:  l’annotazione deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente.
  • Registro degli acquisti: non è più previsto un termine, vale la regola generale ex art. 25, co.1, DPR 633/1972, in base alla quale le fatture passive vanno annotate prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale IVA nella quale è esercitata la detrazione, ossia entro il termine biennale di decadenza ex art. 19, co.1 DPR 633/1972.

COORDINAMENTO CON REGOLARIZZAZIONE ACQUISTI INTRA UE (per i quali il cedente UE non ha emesso fattura) DAL 01/01/2013 

Ex nuovo art. 46, co.5, DL 331/1993, se la fattura non viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese; l’autofattura va  registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 47, co.1 DL 331/1993).

L’acquirente italiano ha quindi due mesi di tempo in più per registrare l’acquisto intra UE, si passa infatti:

  • dal giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura – fino al 31/12/2012
  • dal giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione – dal 01/01/2013.

Quindi il termine entro il quale la fattura d’acquisto intra UE deve essere registrata dipende dal momento in cui sorge l’obbligo di autofatturazione: il termine ordinario (il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura) è differito al 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, cioè l’inizio del trasporto o spedizione dei beni dal Paese UE di partenza a quello di destinazione (nuovo art. 39 co. 1 DL 331/1993,).

ESEMPIO.

Se l’acquisto intra UE viene effettuato il 15 gennaio (data inizio del trasporto/spedizione) allora:

  • fattura ricevuta entro il 31 gennaio (mese di effettuazione dell’operazione) >>> registrazione entro il 15 febbraio e con riferimento al mese di gennaio;
  • fattura ricevuta entro il 28 febbraio (primo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) >>> registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al mese di febbraio;
  • fattura ricevuta entro il 31 marzo ( secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) >>> registrazione entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo ai fini della liquidazione IVA;
  • fattura ricevuta dopo il 31 marzo, ovvero non ricevuta >>> emissione autofattura entro il 15 aprile, annotazione entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo.

Si precisa che la disciplina in esame sembrerebbe in contrasto con l’art. 69 Direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA relativa agli acquisti intra UE diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data. Dunque, nell’esempio considerato, l’IVA relativa all’acquisto intra UE non fatturato dal cedente entro il 15 febbraio (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) dovrebbe essere in ogni caso imputata nella liquidazione di febbraio.

>>> UTILITY – AUTOFATTURA PER MANCATO RICEVIMENTO FATTURA ACQUISTO INTRA UE

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Novità IVA 2013: numerazione delle fatture valgono anche le vecchie regole

Se risulta più agevole, si può continuare con il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

Lo ha, finalmente, precisato l’Agenzia delle entrate con la RM 1/E/2013 del 10 gennaio 2013.

L’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data :

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

Ex art.21, co. 2, lett. b), DPR 633/1972 (come modificato ex art.1, co.325, lett. d), L. 228/2012) per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

BLACK LIST: Scadenzario 2013

Dato il gradimento dell’anno passato (oltre 7000 downloads) pubblichiamo anche quest’anno lo scadenzariogratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti BLACK LIST per l’anno 2013, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio.

Lo scadenzario black list contiene al suo interno anche un esempio  pratico per individuare correttamente la periodicità.

>>>> Scarica lo Scadenzario BLACK LIST 2013

 

DOGANA: Nomenclatura Combinata 2013

Entra in vigore dal 1° gennaio 2013 la Nomenclatura Combinata delle merci, adottata dalla Commissione UE con il Reg. 927/2012/UE del 9 ottobre 2012 (G.U.U.E. n. L304 del 31/12/2012).
Il regolamento sostituisce l’allegato I del Reg. CEE 2658/87 del 23 luglio 1987, che ha istituito una nomenclatura delle merci che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della UE e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione delle merci.

L’intervento modernizza la Nomenclatura Combinata (NC) e ne adegua la struttura per “tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare a impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi”.
Le principali novità sono state illustrate dall’Agenzia delle dogane con la comunicazione relativa alla Tariffa doganale n. 131742 del 6 novembre 2012 (TAR 2012 – 081).
Si segnalano in particolare:

  • la semplificazione dei codici NC del Benzolo (2707 10), Toluolo (2707 20), Xilolo (2707 30) e altre miscele di idrocarburi (2707 50): vengono eliminati dal codice NC la suddivisione di tali prodotti in “destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili” e “destinati ad altri usi”;
  • la modifica apportata alla classificazione relativa all’alluminio greggio (7601): nella voce “leghe di alluminio” (7601 20) è stata introdotta la distinzione tra “placche e billette” (NC 7601 2020) e “altri” (NC 7601 2080), in sostituzione della precedente distinzione (tra “primario” e “secondario”), eliminata in quanto ritenuta ormai superata.