Legge Comunitaria 2010: 4) Importazioni

IMPORTAZIONI (in vigore dal 17/03/2012)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 67 DPR 633/1972, riguardante le importazioni, nel seguente modo:

  • art.67 co. 1 lett. a): viene abrogata la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;
  • art.67 co. 2-bis (nuovo): questo nuovo comma prevede la sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
  • art.67 co. 2-ter (nuovo): questo nuovo comma prevede che per avere la sospensione l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro UE.

Le modifiche di cui sopra comportano che l’IVA non viene assolta in dogana al momento dell’importazione, anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato UE, siano sottoposti a trasformazioni o modificazioni di cui all’allegato 72 del Reg CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e s.m., previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

INTRASTAT: rilasciato il software Intr@web 2012

L’Agenzia delle Dogane ha rilasciato in data 3 febbraio 2012 l’aggiornamento e l’installazione completa del software Intr@web per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2012.

Si raccomanda di effettuare, prima dell’aggiornamento del software, il backup dei dati tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale.

Per chi già utilizza il software Intr@Web,  andare su www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012/Aggiornamenti, l’aggiornamento alla versione 13.0.0.0. Per effettuare l’aggiornamento si deve:

  • scaricare il file dell’aggiornamento disponibile con i testi della nomenclatura combinata in italiano
  • procedere all’aggiornamento all’interno dell’applicazione Intr@Web attraverso la funzione File/Aggiorna Software.

Maggiori informazioni nel file readme.txt presente nella stessa pagina.

L’aggiornamento richiede la chiusura di tutte le altre applicazioni e tale operazione potrà durare anche diversi minuti in quanto viene aggiornata l’intera nomenclatura combinata.

*********

Per chi non ha mai utilizzato il software Intr@Web, andare su www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012, le informazioni di dettaglio per l’installazione del software Intr@Web versione completa.

Infine per chi dovesse fare rettifiche ad elenchi riferiti all’anno 2010 (o precedenti) sarà necessario:

  • scaricare il file 2010.txt (disponibile all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012/Tabelle di riferimento)
  • installare il file 2010.txt nell’applicazione tramite la funzione Tabelle/Aggiorna/Nomenclature combinate.

E’ possibile inoltre scaricare  la versione Intr@web per MAC. Tale versione è sperimentale: eventuali segnalazioni e/o malfunzionamenti dovranno essere inviati alla casella indicata in calce.

In relazione all’elevato numero di utenti interessati al software intr@web potrebbero verificarsi rallentamenti nelle fasi di download o, in casi estremi, di inaccessibilità  alle pagine web del sito. L’Agenzia chiede di non contattare i canali di assistenza ma di ripetere le operazioni in un momento successivo prediligendo orari pomeridiani/serali.

Legge Comunitaria 2010: 3) Rimborso credito IVA trimestrale

RIMBORSO CREDITO IVA INFRANNUALE (in vigore dal 17/03/2011)

N.B.: NON si fa riferimento in questo articolo ai rimborsi ex artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter DPR 633/1972

La Legge Comunitaria 2010 ha modificato l’art. 38-bis DPR 633/1972,  ampliandone la portata ed estendendo la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972.

In particolare il rimborso è ammesso per i servizi resi da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti, purché l’ammontare di tali servizi  sia di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, riguardanti:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 co. 3 lett. a-bis DPR 633/1972: tale articolo richiama le prestazioni ex art.10 n. da 1 a 4 DPR 633/1972) ;

Si precisa che il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto ex art.30, co.2 DPR 633/1972, se di importo > di 2.582,28 Euro, a queste condizioni:

  • operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni;
  • operazioni non imponibili per un ammontare > al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisto beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;
  • soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dai presupposti di cui sopra.

Per il rimborso trimestrale si deve prestare idonea garanzia, non necessaria per i rimborsi:

  • non superiori a 5.164,57 Euro;
  • non superiori al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti alla data della richiesta;
  • non superiori a 258.228,45 Euro richiesti dal curatore fallimentare/commissario liquidatore;
  • richiesti dalle imprese virtuose, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità ex art. 38-bis, co.7 DPR 633/1972.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Ceci – S. Torraco

Data: 01/02/2012

Soltanto il vettovagliamento tra le provviste di bordo che scontano l’imposta. Escluse, invece, le scorte che assicurano l’alimentazione e il funzionamento dei motori

I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella [download id=”6771″] dell’1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell’articolo 8, co.2, lett. e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di IVA finalizzati al recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE, ha tra l’altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l’articolo 8-bis, comma 1, lettera d), DPR 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

Dubbi interpretativi
La precedente versione dell’articolo 8-bis, co.1, lett. d), DPR 633/1972, assimilava alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento“.

La norma comunitaria, nell’individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine “vettovagliamento” con l’espressione “provviste di bordo utilizzata dall’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all’applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio deriva, in particolare, dall’articolo 252 DPR 43/1973 (TULD), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano “i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo“. Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l’alimentazione degli organi di propulsione della nave.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
Poiché la modifica dell’articolo 8-bis è stata apportata nell’ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell’Amministrazione finanziaria prende le mosse dall’esame della versione in lingua italiana dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo“.
L’analisi testuale porta a ritenere che il termine “provviste di bordo” non possa essere identificato con i “beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento“, ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 148 della direttiva.

A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni “fuelling” (rifornimento) e “provisioning” (vettovagliamento) e, per l’esclusione dal regime di non imponibilità, il termine “ships’ provisions” (vettovagliamento).
Dall’analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine “provviste di bordo” è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di “vettovagliamento“.

Considerato, poi, che dall’iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l’intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine “vettovagliamento” e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l’Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che NON incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.

Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell’interpretazione dell’articolo 8-bis DPR 633/1972, al termine “provviste di bordo” va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall’articolo 252 del TULD.