BLACK LIST: comunicazione polivalente per Black List e San Marino

A partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2014 va a regime la Comunicazione Polivalente che sostituisce il precedente modello di comunicazione black list. Nel quadro BL del modello è necessario barrare se si tratta di:

  • Operazioni con paesi black-list
  • Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
  • Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

BLACK LIST

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list (artt. 2 e 3 DM 30/03/2010), va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

  • Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’
  • Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica.

La principale novità è che il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. La comunicazione può essere:

  • in forma aggregata >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono gli operatori Black List;
  • in forma analitica >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono le fatture e note di variazioni.

Si precisa che il DDL Semplificazioni doveva far diventare le comunicazioni black list a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni, e che doveva salire da 500 a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni. Come per gli adempimenti relativi all’utilizzo del plafond si è in attesa di entrata in vigore.

ACUISTI DA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Comunicazione polivalente contiene anche gli acquisti da San Marino, che ai fini IVA sono regolati dal DM 24/12/1993 che prevede 2 procedure alternative:

  • ricevimento di una fattura con IVA,
  • oppure ricevimento di una fattura senza IVA, che dovrà essere applicata dall’acquirente con reverse charge.

In tale ultimo caso, la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ora rappresentato dalla comunicazione polivalente (quadro SE).

IVA: reverse charge, IVA addebitata per errore non detraibile

La Corte di giustizia UE, con sentenza 6 febbraio 2014, causa C-424/12, ha affermato che non è detraibile l’IVA addebitata erroneamente dal fornitore in una fattura emessa per un’operazione sottoposta al meccanismo dell’inversione contabile.

La questione è stata sottoposta dai giudici romeni nell’ambito di una controversia scaturita dall’indebita fatturazione con applicazione dell’IVA di prestazioni di servizi edili per i quali l’ordinamento romeno prevede il meccanismo dell’inversione contabile. Il committente aveva prima pagato l’IVA addebitata e poi l’aveva computava in detrazione: l’Amministrazione finanziaria, in un primo momento, non eccepiva nulla, successivamente, però, rettificava la dichiarazione, ritenendo non detraibile per il committente l’IVA indebitamente fatturata dal prestatore (che nel frattempo era fallito senza avere versato all’erario romeno l’imposta in questione).

Le domande dei giudici romeni erano dirette in sostanza a sapere se la direttiva IVA e il principio di neutralità ammettano oppure no che, nell’ambito di un’operazione soggetta a reverse charge, il committente sia privato del diritto a detrazione dell’IVA che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura erroneamente riportante l’imposta e non l’indicazione del regime particolare; la Corte ricorda innanzitutto che, nell’ambito di tale regime, non avviene alcun pagamento di IVA tra prestatore e committente, il quale è egli stesso debitore IVA, pur potendo in linea di principio detrarla di modo che nulla è dovuto al fisco. Inoltre nell’ambito del regime dell’inversione contabile, il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi: in tale fattispecie, però, la situazione è diversa in quanto in fattura non c’è l’indicazione “inversione contabile”, in violazione dell’obbligo previsto dal codice tributario romeno, e il committente non ha preso le misure necessarie per sanare tale irregolarità. Inoltre, il committente ha erroneamente versato al fornitore l’IVA indebitamente menzionata nella fattura, mentre avrebbe dovuto corrispondere l’imposta con le modalità previste da tale regime. Questa situazione ha privato l’amministrazione tributaria della possibilità di controllare l’osservanza del regime particolare e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

Per costante giurisprudenza, aggiunge la corte, l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute. Nella fattispecie, poiché l’IVA versata dal committente al fornitore non era dovuta e tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile, il committente non può invocare un diritto alla detrazione di tale imposta.

IVA: forniture non imponibili IVA per Expo 2015

Con RM 10/E/2014 i fornitori italiani di beni e servizi vengono autorizzati a fatturare ai partecipanti stranieri dell’Expo 2015 in regime di non imponibilità IVA, ex art. 10, co. 5, dell’Accordo tra Italia e Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013, che dispone un’agevolazione consistente nel fatto che gli acquisti di beni e servizi di importo rilevante nonché le importazioni effettuate per le attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili ai fini IVA. Ai fini dell’Accordo per “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si intendono gli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. Tale limite viene stabilito ex art. 72, co. 2, DPR 633/1972 in euro 300,00.

I Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato alla RM 10/E/2014, dove si specifichi la finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma ex  art. 10, co. 5 Accordo: con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione ad Expo 2015. Il documento sarà emesso in due copie, una consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale.

I fornitori che ricevono tale attestazione potranno quindi facilmente individuare le operazioni “non imponibili”, in quanto relative all’attività ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo 2015; per quanto riguarda le operazioni effettuate prima della RM 10/E/2014, qualora sia stata erroneamente addebitata l’IVA ai Commissariati Generali, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una nota dii credito all’acquirente ex art. 26, co. 2 e 3, DPR 633/1972, in modo che i Commissariati Generali saranno ristorati dell’IVA addebitata e i fornitori potranno recuperarne l’importo attraverso il meccanismo della detrazione.

IVA: pubblicate le aliquote in vigore nella UE al 13/01/2014

Fonte: sintesi da Fisco Oggi

Data: 31/01/2014
Autore: F. Ortu

E’ stato pubblicato dalla Taxud il Rapporto “Vat Rates” sulle aliquote IVA applicate dai Paesi membri UE e aggiornati al 13 gennaio. Il rapporto descrive in 8 capitoli u

n aggiornamento, Paese per Paese, che consente di comparare, dati alla mano, la porzione significativa delle politiche fiscali applicate negli Stati dell’UE, nel bel mezzo delle tempeste dell’economia mondiale.
Classifica delle aliquote IVA per il 2014, la new entry Croazia
La classifica 2014 delle aliquote Iva standard applicate nei Paesi membri dell’UE non presenta particolari variazioni rispetto a quella dell’anno precedente. In testa troviamo infatti ancora  l’Ungheria (IVA al 27%), e il Lussemburgo (aliquota al 15%)  si conferma il Paese che chiude la classifica. Al secondo posto, con 25 punti percentuali, si trovano la Svezia e la Danimarca, affiancate in questa posizione da una new entry dell’UE: la Croazia, ventottesimo nuovo Stato membro. Con un’aliquota al 24% segue, come nel rapporto 2013, la coppia Finlandia-Romania.  A breve distanza il quartetto del 23%, formato come lo scorso anno da Grecia, Irlanda, Polonia e Portogallo. A quota 22 troviamo invece due Paesi: la Slovenia, con un aumento di due punti rispetto all’anno precedente, e l’Italia. Folto il gruppo dei Paesi che fissano lo” standard rate” al 21% (Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Lettonia, Lituania e Olanda). Sono sei, invece i Paesi in cui l’aliquota standard è fissata al 20%: Austria, Bulgaria, Estonia, Slovacchia, Regno Unito e la Francia (che dall’1 gennaio 2014 innalza l’aliquota dello 0,4% rispetto al 19,6% in vigore dal 2000). Completano la mappa delle aliquote Iva standard applicate nell’Unione europea, Cipro e la Germania (19%) e Malta (18%).Una piccola storia dei “vat rates” nell’Unione europea
Anche il rapporto 2014 si chiude con un capitolo dedicato all’evoluzione storica dei “Vat Rates” applicati negli Stati UE. Una breve analisi, per quanto sommaria, che evidenzia una decisa tendenza al rialzo delle aliquote Iva nel corso dei decenni. Il trend coinvolge quasi tutti i Paesi che fanno attualmente parte dell’Unione europea: dalla Germania, che passa da un’aliquota standard del 10% cento applicata nel 1968 al 19% attuale, alla Grecia, in cui lo “standard rate” è aumentato dal 18% del 1987 all’attuale 23% .