BLACK LIST: comunicazione polivalente per Black List e San Marino

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A partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2014 va a regime la Comunicazione Polivalente che sostituisce il precedente modello di comunicazione black list. Nel quadro BL del modello è necessario barrare se si tratta di:

  • Operazioni con paesi black-list
  • Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
  • Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

BLACK LIST

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list (artt. 2 e 3 DM 30/03/2010), va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

  • Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’
  • Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica.

La principale novità è che il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. La comunicazione può essere:

  • in forma aggregata >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono gli operatori Black List;
  • in forma analitica >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono le fatture e note di variazioni.

Si precisa che il DDL Semplificazioni doveva far diventare le comunicazioni black list a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni, e che doveva salire da 500 a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni. Come per gli adempimenti relativi all’utilizzo del plafond si è in attesa di entrata in vigore.

ACUISTI DA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Comunicazione polivalente contiene anche gli acquisti da San Marino, che ai fini IVA sono regolati dal DM 24/12/1993 che prevede 2 procedure alternative:

  • ricevimento di una fattura con IVA,
  • oppure ricevimento di una fattura senza IVA, che dovrà essere applicata dall’acquirente con reverse charge.

In tale ultimo caso, la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ora rappresentato dalla comunicazione polivalente (quadro SE).

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