EXPORT: prova dell’esportazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19750 del 28 agosto 2013, ha stabilito che la cessione all’esportazione e la conseguente non applicazione dell’IVA, può essere provata con ogni mezzo che abbia il carattere di certezza ed incontrovertibilità.

E’ stata quindi ribaltata la decisione dei giudici tributari della CTR Lombardia che avevano disconosciuto una cessione all’esportazione poiché priva del documento amministrativo unico (DAU). L’ufficio aveva interpretato in maniera restrittiva la normativa ritenendo esclusivamente i mezzi di prova enunciati idonei a provare la natura di operazione extracomunitaria alla cessione operata dal contribuente.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente escludendo che la prova dell’esportazione potesse sostanziarsi semplicemente nella fattura di trasporto/spedizione oppure nella documentazione di pagamento: costituiscono validi mezzi di prova anche la bolletta doganale (DAU) o la vidimazione della fattura o della bolla/DDT.

INTRASTAT: abrogazione del modello per servizi ricevuti

Ex art. 50-bis, co.4 DL 69/2013, inserito in sede di conversione dalla L. 98/2013, viene prevista l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli Intra 2-quater e Intra 2-quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi “generici” che i committenti italiani ricevono da prestatori stabiliti in altri Paesi UE.

Il legislatore ha quindi abrogato la compilazione e l’invio del modello Intrastat servizi ricevuti.

Tale semplificazione riguarda tutti i titolari di partita IVA italiana, compresi gli enti non commerciali, anche se non optano per la trasmissione quotidiana di fatture e corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2015.

Sarà, tuttavia, necessario aspettare l’emanazione di un provvedimento attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che ridefinisce le informazioni da riportare nei registri IVA per allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all’Agenzia Entrate.

Quindi anche l’abrogazione dell’Intrastat servizi ricevuti avrà la stessa decorrenza (anticipata).

Si ricorda che oltre che in Italia la presentazione dell’Intrastat servizi ricevuti avviene solo in questi altri Paesi:  Grecia, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria. Negli altri Paesi UE si presenta solo l’Intrastat servizi resi, come da Direttiva 2006/112/CE, artt. 262 e 268.

INTRA UE: anche il VIES nel cassetto fiscale

Fonte: Fisco Oggi

Data: 31/07/2013

Autore: R.FO

Anche il Vies nel cassetto fiscale, altro tassello della semplificazione

A compimento un’altra delle misure finalizzate a favorire i rapporti tra Fisco e contribuenti presenti nel pacchetto annunciato nella conferenza stampa del 3 luglio. Il Cassetto fiscale si arricchisce di nuove informazioni: entra a farne parte anche il Vies (Vat Information Exchange System), l’archivio informatico degli operatori commerciali autorizzati a effettuare cessioni intracomunitarie, istituito a livello europeo per prevenire le frodi IVA.
Accedendo al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate – che permette tra l’altro di consultare le informazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, i rimborsi e i versamenti delle imposte – il contribuente potrà conoscere in modo semplice e immediato il proprio stato di iscrizione al Vies.Si ricorda che, attraverso il Vies, in particolare tramite il servizio “Partite Iva comunitarie”, è già da tempo possibile, per gli operatori commerciali titolari di partita Iva che effettuano cessioni intra comunitarie, verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea.

INTRA UE: cessione intra non imponibile anche se non è indicata la partita IVA del cessionario

Una cessione intra UE è non imponibile anche se non è indicata in fattura la partita IVA del cessionario UE: si tratta infatti di una mera violazione formale, quando sono presenti tutti gli elementi sostanziali che caratterizzano la cessione intracomunitaria. E’ questa la conclusione della CTP Firenze (sentenza 137/10/13), che dà torto all’agenzia delle Entrate che aveva riqualificato tutte le cessioni come cessioni nazionali, con conseguente applicazione dell’IVA.

L’agenzia Entrate si era basata sulla CM 85/E/1999 che ai fini del riconoscimento della non imponibilità imponeva al cedente nazionale di indicare in fattura la partita IVA del cessionario UE.

La CTP Firenze invece ha recepito nella sentenza i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE (causa C-587/10 del 27/09/2012, causa C-273/11 del 6/09/2012). Anche la Cassazione aveva già con la sentenza 12455/2007 stabilito che la mancata indicazione in fattura della partita IVA del cessionario UE non esclude di per sè l’operazione dall’ambito della non imponibilità, anche se le irregolarità formali delle fatture possono avere un loro rilievo sanzionatorio.