INTRA UE: pubblicate dalla TAXUD le nuove aliquote IVA

Fonte: Fisco Oggi

Data: 01/03/2013

Autore: F. Ortu

Aliquote Iva: la Commissione europea mette in rete l’aggiornamento 2013

Pubblicati dalla Taxud i nuovi valori delle aliquote Iva degli Stati membri dell’Unione europea già in vigore.
Diffondere tutte le informazioni relative alle aliquote Iva in vigore negli Stati membri dell’Unione europea. E’ questo l’obiettivo “colpito” anno dopo anno dal Rapporto della Taxud sui “Vat rates”. L’aggiornamento descrive, in otto capitoli, tutte le tipologie delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto: standard, ridotte, “parking rate”, inferiori al 5% e “zero rate”. Sono inoltre illustrate le caratteristiche territoriali dell’imposta, con le aliquote Iva applicate in particolari aree geografiche e altre eccezioni regionali.  Chiude il Rapporto una interessante serie di tabelle, che ricostruiscono l’evoluzione storica delle aliquote Iva nei Paesi membri dell’Unione europea.Novità e classifica delle aliquote ordinarie
Anche quest’anno l’Ungheria si piazza in cima alla classifica degli Stati europei per l’aliquota Iva standard più elevata: il 27%. Al secondo posto, con 25 punti percentuali, si confermano la Svezia e la Danimarca. Al terzo posto, il gruppo dei 24 punti dal 1° gennaio raddoppia: dal 1° gennaio 2013 alla Romania si affianca la Finlandia, che aumenta l’aliquota Iva ordinaria di un punto percentuale.  A seguire Grecia, Irlanda, Polonia e Portogallo, che applicano l’aliquota Iva standard al 23%. Folto anche il gruppo dei paesi che fissano lo “standard rate” al 21%: Belgio, Lituania, Italia, Spagna, ai quali si aggiungono la Lettonia – l’unico paese ad aver tagliato l’aliquota Iva ordinaria nel corso del 2012 – la Repubblica Ceca, che aumenta il rate di un punto dal 1° gennaio 2013 e la coppia Olanda-Spagna, Paesi in cui nello scorso anno l’aliquota Iva standard ha compiuto un balzo in avanti, rispettivamente, del 2% e del 3%. Fermo al 20% lo “standard rate” per  Austria, Bulgaria, Estonia, Slovenia, Repubblica Slovacca, Regno Unito. Completano il quadro la Francia (19,6%), la Germania (19%), Malta e Cipro, Stati membri in cui l’aliquota Iva ordinaria è fissata al 18%. In coda alla classifica, con lo “standard rate” al 15%, il Lussemburgo.

Aliquote Iva per categorie di prodotti e servizi
Il sesto capitolo del rapporto è dedicato a illustrare le aliquote Iva applicate negli Stati membri per ogni categoria di prodotti o di servizi: dalle bevande ai tabacchi, dai servizi telefonici agli e-books. Il testo tiene conto di tutte le variazioni apportate negli ordinamenti nazionali degli Stati membri nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

IVA UE: su prestazioni per servizi forensi no a detrazione IVA

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/02/2013

Autore: M. Maiorino

Corte Ue, no a detrazione Iva su prestazioni per servizi forensi

La questione pregiudiziale verte sulla possibilità di far valere l’agevolazione sull’imposta versata a monte per gli onorari relativi a un procedimento penale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, par. 2, lettera a), della sesta direttiva  n. 77/388/CEE. In base a detta disposizione normativa “nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre dall’imposta di cui è debitore: l’Iva dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite  e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo”.


L’origine della controversia
La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra un contribuente tedesco e l’amministrazione finanziaria tedesca in merito al diritto alla detrazione dell’Iva versata a  monte da un contribuente sugli onorari forensi relativi a un procedimento penale, promosso nei suoi confronti nella sua qualità di amministratore e socio principale di una società a responsabilità limitata.

La fattispecie  e la questione pregiudiziale    
Il contribuente tedesco è un imprenditore individuale e socio di maggioranza di una società che effettua lavori edili soggetti a Iva; l’imprenditore risulta legato alla società da una convenzione di integrazione fiscale, così da essere considerato alla stregua di un unico soggetto passivo. In tal modo, il contribuente, in qualità di impresa integrante si assumeva gli obblighi di natura fiscale del gruppo di imprese di cui faceva parte la società.
In seguito alla esecuzione di un appalto di lavori aggiudicato in favore della società, veniva avviato un procedimento penale nei confronti dell’imprenditore, che, come impresa integrante della società edile, procedeva alla detrazione dell’Iva che gravava sulle fatture relative agli onorari corrisposti agli avvocati che avevano assunto la sua difesa. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca riteneva che l’IVA in questione non fosse detraibile emettendo pertanto un avviso di rettifica nei confronti dell’imprenditore.
Quest’ultimo adiva la competente autorità giurisdizionale che sottoponeva alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale: se il nesso diretto e immediato assunto dalla giurisprudenza della Corte quale elemento determinante nell’interpretazione della nozione di “ai fini di sue operazioni soggette ad imposta” di cui all’articolo 17 della sesta direttiva debba essere individuato:

  • in base al contenuto oggettivo della prestazione acquistata dal soggetto passivo (nel caso in esame l’attività difensiva di un avvocato volta ad evitare che una persona fisica sia sottoposta a condanna penale);
  • in base ai motivi che hanno determinato l’acquisto della prestazione (nel caso in esame l’attività economica del soggetto passivo nell’ambito della quale sarebbe stato commesso un reato da parte di una persona fisica).

Le valutazioni della Corte
Il diritto a detrarre l’Iva che grava sull’acquisto di beni e servizi a monte presuppone che le spese compiute facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto alla detrazione.
Tuttavia, il diritto alla detrazione è ammessa anche a favore del soggetto passivo anche in mancanza di un  nesso diretto e immediato tra una operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del suddetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce.
Quanto al criterio del nesso diretto, spetta ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni da esaminare e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo.
Con riferimento al caso di specie, in primo luogo, le prestazioni di servizi forensi erano volte direttamente ed immediatamente a tutelare gli interessi privati dei due imputati accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale.
Del resto, i procedimenti penali sono stati diretti unicamente contro gli imputati a titolo personale e non nei confronti della società, laddove sarebbe stato possibile intentare il procedimento anche contro detta società.
Il giudice ne trae la conclusione che le spese relative a tali prestazioni non possono essere considerate sostenute ai fini del complesso delle attività imponibili della società.
Inoltre, il giudice rileva che, nei limiti in cui le prestazioni non sarebbero state fornite dai due avvocati interessati se la società non avesse svolto un’attività che genera fatturato e pertanto imponibile, sussisterebbe un nesso causale tra le spese relative a tali prestazioni e il complesso dell’attività economica della società.
Tuttavia, tale nesso non può essere considerato come costitutivo di un nesso immediato e diretto. Non sussiste, infatti, un nesso giuridico tra i procedimenti penali e la società; da ciò deriva che  tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori delle attività imponibili della società.
Risulta inoltre irrilevante, ai fini della interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni relative all’Iva la circostanza per la quale il diritto civile nazionale obbliga una impresa a sopportare le spese inerenti alla difesa, in ambito penale, degli interessi dei suoi organi.
Rileva unicamente la relazione oggettiva tra le prestazioni fornite e l’attività economica imponibile del soggetto passivo.

Le conclusioni della Corte     
Ne deriva che la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una determinata operazione e il complesso delle attività del soggetto passivo, per determinare se i beni  e i servizi siano stati usati da quest’ultimo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, di cui all’articolo 17 della sesta direttiva, dipende dal contenuto oggettivo del bene  o del servizio acquistato dal soggetto passivo stesso. Le prestazioni di servizi forensi, volte a evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di una impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, come imposta  a  monte, l’Iva dovuta sulle prestazioni fornite.

IVA: operazioni internazionali e IVA per cassa

L’Agenzia Entrate ha emanato la CM 1/E/2013, contenente chiarimenti interpretativi e risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata. Si riporta la risposta 3.4, in merito al regime dell’IVA per cassa ed al rapporto con le operazioni internazionali.

3.4 Iva per cassa e operazioni internazionali
Domanda
Secondo la CM 44/E/2012, dal regime di cassa sono escluse anche le cessioni all’esportazione e intracomunitarie, le operazioni assimilate, le prestazioni di servizi internazionali. Posto che, trattandosi di operazioni non imponibili, la questione dell’esigibilità dell’Iva neppure si pone, si chiede se, affermando l’esclusione, la circolare abbia inteso salvaguardare l’ordinario criterio per la detrazione dell’Iva sugli acquisti afferenti tali operazioni. Inoltre, poiché, secondo la stessa circolare, per evitare che, in presenza di operazioni attive escluse dal regime di cassa, anche la detrazione degli acquisti afferenti tali operazioni sia differita al momento del pagamento, è necessario che il contribuente adotti la contabilità separata, si chiede conferma che, nell’ambito del regime di cassa, la separazione contabile riguardi, da un lato, le operazioni attive/passive rientranti nel regime particolare e, dall’altro, quelle escluse, indipendentemente dal fatto che si possano configurare o meno due distinte attività.

Risposta

La relazione tecnica al DM 11 ottobre 2012 chiarisce che, previa separazione dell’attività, ex art.36 DPR 633/1972, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, anche da soggetti che applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Al riguardo si ricorda che, diversamente da quanto previsto ex art. 7 DL 185/2008, il regime dell’IVA per cassa ex art. 32-bis DL 83/2012 si riferisce non alle singole operazioni, ma all’attività nel suo complesso, cioè all’ insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Di conseguenza, il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall’IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ex art 36 DPR 633/1972, attività separate.

Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ex art. 36. 

In definitiva, non è sufficiente una contabilità separata, occorre che si tratti proprio di attività separate.