PLAFOND IVA: chiarimenti su nuova dichiarazione intento CM 31/E/2014

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Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, per la gestione del plafond IVA.

In particolare nella CM si descrivono le fasi della nuova procedura:

  • l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
  • l’Agenzia Entrate rilascia ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica al fornitore (oppure alla Dogana);
  • il fornitore abituale verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, pena la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta (ex nuovo art. 7, co.4-bis DLgs. 471/1997); non è sufficiente prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.
  • il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica – da parte del fornitore – dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

  • mediante il sito dell’Agenzia Entrate, dove è già attiva una funzione, ad accesso libero, in cui si può fare la verifica inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica (link al servizio);
  • mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, modalità non ancora attiva poichè richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

OBBLIGHI FORMALI

L’esportatore e il fornitore restano obbligati – come nella precedente disciplina – alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle lettere d’intento (o alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini IVA) e il fornitore deve inoltre continuare a indicare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

Per l’obbligo di verifica a carico dell’Agenzia Dogane, entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, l’Agenzia Entrate garantirà l’accesso alla banca dati delle dichiarazioni di intento, in modo da consentire una celere circolazione delle informazioni necessarie all’espletamento delle formalità doganali.

DECORRENZA

La decorrenza delle nuove disposizioni deve essere coordinata:

  • con l’emanazione del provvedimento di attuazione del 12/12/2014, che ha stabilito le concrete modalità applicative della nuova procedura di comunicazione e predisposto gli strumenti tecnici necessari;
  • con lo Statuto del contribuente.

In particolare,l’Agenzia precisa che:

  • per le dichiarazioni d’intento inviate nel 2014 o dopo il 1° gennaio 2015 non vi è obbligo di applicare la nuova disciplina e si possono applicare le vecchie regole, a patto che queste esplichino effetti per operazioni poste in essere entro e non oltre l’11 febbraio 2015.
  • per le dichiarazioni d’intento che hanno effetti anche (o solo) successivamente all’11 febbraio 2015, sarà necessario applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

OBBLIGHI E DUBBI DEL PERIODO TRANSITORIO

La CM 31/E/2014 non precisa se, nel periodo transitorio, sia obbligatorio o meno l’invio telematico della lettera di intento con la vecchia modalità (comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute) da parte del fornitore: senza invio non si avrebbe sorveglianza telematica per tali lettere di intento. Il problema si è posto poichè molti operatori hanno scelto ancora la vecchia procedura per le lettere di intento a valere sul 2015, per superare il momento di prima applicazione delle novità; ovviamente tale problema non sarebbe esistito se l’Agenzia avesse fatto le cose per tempo, invece che ridursi all’ultimo come sempre.

Nel silenzio, secondo chi scrive si crede prudenzialmente che il FORNITORE ad oggi abbia 3 casistiche possibili:

  • se ha ricevuto dall’esportatore le lettere d’intento con la ricevuta telematica sono già state applicate le nuove norme e quindi NON deve fare invii telematici: le vecchie regole sono già game over;
  • se ha ricevuto dall’esportatore le lettere d’intento secondo le vecchie norme a valere su tutto il 2015 /con valenza OLTRE l’11 febbraio 2015 NON deve fare invii telematici perchè comunque quelle dichiarazioni d’intento andranno regolarizzate telematicamente a partire dal 12 febbraio 2015 dall’esportatore (che dovrà fare l’invio telematico e tutta la procedura nuova)
  • se ha ricevuto dall’esportatore le lettere d’intento con valenza FINO all’11 febbraio 2015 (caso più raro – ad es. per singola operazione da farsi in dogana al 20 gennaio, ecc.) dovrà fare l’invio telematico perchè comunque senza invio non si avrebbe sorveglianza telematica per tali lettere di intento.

D’altra parte, è ragionevole anche chi sostiene che il fornitore non debba fare nulla in nessuno dei tre casi, poichè:

  • il provvedimento del 12/12/2014 dice che, nel periodo transitorio, il fornitore potrà emettere le fatture in sospensione di imposta senza dover verificare la presenza della lettera di intento sul sito delle Entrate (visto che l’emittente non l’ha spedita), detenendo il documento cartaceo al momento dell’effettuazione dell’operazione; inoltre lo stesso provvedimento non dice che nel periodo transitorio si deve utilizzare la vecchia procedura;
  • la CM 31/E/2014 dice che per le lettere di intento già emesse nel 2014 o durante il periodo transitorio ed a valere sul 2015 si applica la nuova disciplina, sia pure con “efficacia differita” al 12/02/2015;
  • un controllo a posteriori comunque ci sarà, dato che il fornitore dovrà comunque riepilogare in dichiarazione IVA del 2015 le operazioni in sospensione di imposta.

 

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