PLAFOND IVA: dichiarazione intento per estrazione da deposito IVA

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Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA. 

L’Agenzia Entrate, con RM 35/E/2017, ha fornito le istruzioni operative per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali, alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

LE ULTIME MODIFICHE

  • a partire dal 01/04/2017 l’art. 4 co. 7 DL 193/2016 ha modificato le disposizioni in materia di depositi fiscali IVA: ex nuovo art. 50-bis comma 6 DL 331/1993 si prevede che l’estrazione di beni dal deposito IVA sia effettuata senza pagamento dell’IVA, qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 8 co.1 lett. c) e co.2 DPR 633/1972. La dichiarazione d’intento ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/1983 deve comunque essere trasmessa all’Agenzia Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
  • a partire dal 01/03/2017 tale adempimento è stato recentemente modificato con provv. Dir. Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016: è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che si usa appunto da tale data.

La RM 35/E/2017 spiega le modalità di compilazione del nuovo modello, precisando che:

  • l’esportatore abituale deve redigere una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito: nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello, devono, pertanto, essere esposti il codice fiscale, la partita IVA e la denominazione del gestore del deposito.
  • L’importo, calcolato secondo i criteri individuati dal primo periodo dell’art. 50-bis co.6 DL 331/1993, deve essere inserito nella Sezione “Dichiarazione”, nel campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”:
    • è il corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata ad imposta per effetto dell’introduzione nel deposito IVA,
    • ovvero – se i beni sono stati oggetto di una o più cessioni – dal corrispettivo o valore di tali vendite,
  • in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’ammontare delle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.

Riguardo alle modalità di presentazione del nuovo modello:

  • l’esportatore abituale, che procede all’estrazione dal deposito IVA senza pagamento dell’imposta, trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate e acquisisce la relativa ricevuta telematica.
  • La dichiarazione + la ricevuta telematica devono essere consegnate al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate.

Riguardo all’utilizzo del plafond IVA, esso deve essere ridotto, per ogni singola estrazione, dell’ammontare indicato nel campo 1 della sezione “Dichiarazione” del modello.

Restano uguali le procedure (ex penultimo periodo art. 50-bis, comma 6 DL 331/1993), per lo svincolo della garanzia (prevista ex  art.50-bis co. 4, lett. b): in tal caso si fa riferimento alle istruzioni dell’Agenzia Dogane, con note 84920/RU del 7 settembre 2011 e n. 113881/RU del 5 ottobre 2011. Al punto 2 di quest’ultima, in particolare, è stato chiarito che il soggetto che procede all’estrazione deve produrre:

  • la copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o cessione intra UE, della fattura,
    • integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili,
    • oppure – in alternativa all’integrazione – corredata dalla copia del registro ex artt. 23, 24 e 25 DPR 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
  • la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, con copia di documento d’identità, rilasciata ex artt. 19 e 47 DPR 445/2000, e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

 

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