PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

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Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

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