RIMBORSO IVA UE: entro il 30 settembre la richiesta di rimborso IVA assolta in altri Stati UE

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Entro oggi 30 settembre 2015, i soggetti passivi IVA IT  devono richiedere a rimborso IVA assolta nel 2014 in altri Stati UE, tramite il portale elettronico dedicato sul sito dell’Agenzia Entrate, che provvede all’inoltro dell’istanza allo Stato UE competente per il rimborso; tale Stato UE erogherà poi direttamente il rimborso, secondo le modalità ivi stabilite.

In generale, le condizioni per il rimborso IVA sono fissate dallo Stato in cui è stabilito il soggetto passivo richiedente (per l’Italia, v. art. 38-bis1 DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 53471/2010):

  • dal punto di vista soggettivo, ex art. 19 DPR 633/72, lo specifico bene o servizio acquistato deve essere inerente all’attività di impresa del soggetto passivo.
  • dal punto di vista oggettivo, i soggetti stabiliti in Italia devono verificare che lo specifico bene o servizio acquistato non sia soggetto a limitazioni (o riduzioni) alla detrazione dell’IVA secondo la normativa fiscale dello Stato UE del rimborso.

A tal fine, sul sito istituzionale UE è possibile verificare le principali limitazioni alla detrazione vigenti nei diversi Stati UE, fermo restando che rimane opportuna una verifica più accurata con consulenti locali.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi con pro rata, la detrazione si applica in relazione alla percentuale detraibile applicata in Italia, ex art. 8, par. 2, lett. g) direttiva 2008/9/CE; in maniera corrispondente, ex art. 38-bis2, co.3 DPR 633/1972 disciplina i rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati UE. In senso analogo, l’art. 6 direttiva 2008/9/CE prescrive che se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso (DE) effettua nello Stato membro in cui è stabilito (IT) sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che NON danno diritto alla detrazione in tale Stato, il rimborso (in DE) è ammesso solo per il «pro rata» dell’IVA rimborsabile, come applicato nello Stato di stabilimento (IT).

Per avere il rimborso dell’IVA assolta all’estero, è essenziale verificare la presenza di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’imposta è stata assolta, poichè ex art. 3, par. 1, lett. a) direttiva 2008/9/CE condizione per il rimborso è che il soggetto passivo richiedente non sia in possesso nello Stato di rimborso né della sede della propria attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni attive, né (in assenza di sede o di S.O.) del proprio domicilio o residenza in tale Stato. Diversamente, la nomina del rappresentante fiscale non preclude il rimborso dell’IVA (Corte di Giustizia UE causa C-323/12, mentre la FAQ n.40 dell’Agenzia Entrate sul proprio sito dice il contrario, ed è da ritenersi quindi superata).

Dal punto di vista operativo, la richiesta di rimborso IVA viene gestita dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia Entrate, prima dell’inoltro allo Stato competente, e viene rigettata se il soggetto passivo, nell’anno di riferimento:

  • non abbia svolto in Italia attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato solo operazioni attive che non danno diritto alla detrazione (ad es., solo operazioni esenti);
  • si sia avvalso del regime dei minimi ex art. 1 comma 96 e ss. L. 244/2007 ovvero del regime speciale per i produttori agricoli.

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