AGEVOLAZIONI: Registro Nazionale Aiuti di Stato consultabile

Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) – Accesso per gli interessati

Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, possono essere verificati i contributi concessi, il link da consultare è il seguente:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Dalle prime consultazioni effettuate, il Registro Nazionale Aiuti di Stato non include sempre i contributi erogati dalle Regioni o da altri Enti. Già così però è un valido strumento di consultazione e verifica per gli addetti ai lavori.

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) contiene anche una nutrita sezione FAQ, anch’essa consultabile al seguente link:

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq

Tra queste, in merito all’accesso al Registro per le aziende interessate, si segnala la FAQ 3.3:

3.3  È possibile per un soggetto che, al fine di beneficiare di aiuti “de minimis”, sia tenuto a presentare un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione agli aiuti ricevuti, consultare l’elenco degli aiuti concessi all’impresa rappresentata presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato?

L’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).
Tuttavia, nella sezione “Trasparenza” del Registro, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
La stessa FAQ opportunamente precisa che
Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.

 

AGEVOLAZIONI: online il Registro Nazionale Aiuti di Stato

Fonte: Studio Astolfi

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 – n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017.
Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l’Unione europea guarda con particolare interesse come best practice da replicare negli altri Stati dell’Unione.

Il Registro rappresenta, infatti, un’importante azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Grazie all’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere importantissime informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

La versione precedente del Registro, la BDA reingegnerizzata, anch’essa operante presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l’interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017 sul sito www.rna.gov.it

DISEGNI+ 3: domande a partire dal 02/03/2016

Fonte: Studio Astolfi

DISEGNI+ 3    AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI (GU Serie Generale n.282 del 3/12/2015)

NB: lo Studio seguirà questo Bando

LINK

www.mise.gov.it

www.disegnipiu3.it

Faq relative al precedente bando – Disegni + 2(www.disegnipiu2.it)

Normativa Bando Disegni+3

RESOCONTO DISEGNI+2

“Disegni+2” sono state agevolate 107 domande (rispetto alle oltre 600 presentate) per un importo di agevolazioni concesse pari a circa 5mln di euro.  Sono stati stanziati 20mln di euro per finanziare le altre domande. Il bando è stato chiuso il 13/1/2015

FONDI STANZIATI € 4,9mln

SOGGETTO GESTORE: Unioncamere

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 09:00 del 1° marzo 2016  (90 gg dal 3/12/2015)

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE: le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello  secondo l’ordine cronologico di  presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.

AMBITO TERRITORIALE: Territorio nazionale

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (sono quindi escluse le grandi imprese).

ATTIVITA’ SVOLTA: non ci sono limitazioni per quanto riguarda il tipo di attività svolta.

IMPRESE GIA’ FINANZIATE CON  I DUE  PRECEDENTI BANDI (DISEGNI e DISEGNI +2) non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando se avente ad oggetto il medesimo disegno/modello registrato.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE (art.6)

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo, così come definito dall’art. 31 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale). Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che – alla data di presentazione della domanda di agevolazione – sia registrato e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (Art.6) 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. Può essere richiesta una proroga di 3 mesi.

DECORRENZA DELLE SPESE : Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute  successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (3/12/2015) del comunicato relativo al presente  Bando.

SERVIZI SPECIALISTICI AMMESSI il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe.

FASE 1 – PRODUZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

  • – ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
  • – realizzazione di prototipi e stampi;
  • – consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
  • – consulenza legale relativa alla catena produttiva;
  • – consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

  • – consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • – consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • – consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE (art.8)

Contributo a fondo perduto dell’80% entro i seguenti limiti:

  • Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00 (sessantacinquemila)
  • Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00 (quindicimila)

UNA  DOMANDA PER OGNI DISEGNO/MODELLO, singolo o multiplo, REGISTRATO (art.8)

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro 120.000,00 (centoventimila).

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

TEMPISTICA PREVISTA DAL  BANDO

  • Istruttoria entro 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line.
  • Erogazione del contributo entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale di spesa.

E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE UNA ANTICIPAZIONE PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO

SONO PREVISTE VARIANTI (art.10)

PER INFORMAZIONI: info@disegnipiu3.it

SINTESI DEL BANDO 

AGEVOLAZIONI: nuovo schema di garanzia fideiussoria

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il nuovo schema di garanzia fideiussoria per l’erogazione dei contributi a titolo di anticipazione. La relativa circolare, in via di pubblicazione sulla G.U., avrà decorrenza immediata.

>>>> Scarica la Circolare MISE 43138 del 21/12/2012 (NUOVO SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA)

Tale Circolare annulla e sostituisce la precedente Circolare MISE n. 970776 del 27/05/2005 (VECCHIO SCHEMA)