CM 29/E/2011: MAP 26/05/2011 riflessi su operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6671″] del 27 giugno 2011, recante le risposte a quesiti in occasione del MAP (Modulo Aggiornamento Professionale) del 26/05/2011.

Di seguito si riportano le risposte fornite in materia di operazioni internazionali:

2.3 AUTOFATTURA MENSILE CUMULATIVA

Domanda. Per servizi forniti dallo stesso prestatore nell’arco di un mese, è possibile emettere un’unica autofattura (in via opzionale), tenendo conto che nel mese non è avvenuto alcun pagamento di una o più delle prestazioni  che sarebbero inserite nell’ unica auto-fattura con indicazione distinta in allegato delle singole operazioni (v. CM 43/E/2010, quesito n. 6)?

Risposta. Nel caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco temporale di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione [che, relativamente alla prestazione di servizi, coincide con il pagamento del corrispettivo (CM 36/E/010)], ex art. 21, co.3, DPR 633/1972.  In questa ipotesi, l’autofattura dovrà riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione (CM 43/E/2010)

2.4 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL’AUTOFATTURA EX ART.17, CO. 2, DPR 633/1972

Domanda. L’autofattura ex articolo 17, co. 2 , DPR 633/1972 può essere registrata:

  • sul libro delle fatture emesse con continuità e sequenza di numerazione rispetto alle fatture emesse o con numerazione separata e registrazione per blocchi sezionali giornalieri;
  • sul libro degli acquisti con continuità e sequenza di numerazione rispetto alle fatture di acquisto o con numerazione separata e registrazione per blocchi sezionali giornalieri.

In sintesi, si ritiene che potrebbero anche non essere  utilizzati  dei registri ad hoc per le autofatture attive e per le autofatture passive, utilizzando gli stessi registri delle  fatture attive e delle fatture passive ed un’unica progressione numerica.

Risposta. L’art.17, co. 2, DPR 633/1972 prevede che  “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai cessionari o committenti”.Pertanto, in questa ipotesi, il cessionario/committente deve emettere un’autofattura in un unico esemplare (art.21, co.5, DPR 633/1972), ed annotarla sia sul registro delle vendite sia sul registro degli acquisti. Tale obbligo di registrazione delle autofatture può essere assolto  utilizzando dei registri sezionali, ovvero annotando i documenti sugli stessi registri  delle fatture di vendita e di acquisto, utilizzando, tuttavia, distinte progressioni numeriche e nel rispetto dell’ordine progressivo sequenziale di ciascuna seriazione. In questo caso, la prima pagina di ciascun registro dovrà contenere l’indicazione delle serie numeriche adottate (cfr., risoluzioni n. 480424 del 28 maggio 1987; n. 4503.58 del 30 luglio 1990).

3 IVA – IMMOBILE ALL’ESTERO – COSTI DI PROGETTAZIONE

Domanda. Ad un ingegnere residente in Italia è stata commissionata la progettazione di un complesso immobiliare in un Paese extra UE (Paese non black list)da parte di una società stabilita in Italia. Si chiede conferma che la fatturazione del progetto da parte del professionista incaricato sia fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza del requisito  territoriale e quali siano gli adempimenti IVA per la società italiana committente.

Risposta. Con riferimento ai servizi in deroga di cui all’articolo 7-quater, co. 1, lettera a), merita rammentare in linea generale il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia UE, concernente il fatto che le disposizioni della direttiva che prevedono deroghe rispetto ai principi generali devono essere interpretate in maniera restrittiva (es. le sentenze n. C-49/09 del 28 ottobre 2010, n. C-86/09 del 10 giugno 2010, n. C-308/96 e n. C-94/97 del 22 ottobre 1998). Alla luce di tale principio deve essere analizzata la disposizione ex art. 7-quater, lettera a) citata che, come già avveniva fino al 31 dicembre 2009, ricomprende sia le perizie relative a beni immobili, che le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, si intendono ricomprese, in particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamenti. Esulano dall’ambito applicativo della disposizione anzidetta, invece, la progettazione non riferita ad immobili specificamente individuati, e i servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale che non afferiscono direttamente alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un dato immobile. Si deve perciò ritenere che la progettazione, effettuata da un ingegnere, di un complesso immobiliare specificamente individuato e sito in un Paese non black listrientri nella deroga relativa agli immobili di cui all’articolo 7-quater, lettera a), e che la prestazione di servizi non sia territorialmente rilevante in Italia. Non è previsto alcun adempimento, ai fini IVA, per la società italiana committente.

>>>> Vedi anche le risposte della CM 28/E/2011 in materia di operazioni internazionali

INTRA UE: controlli incrociati ad operatori intra UE con il VIES

L’Agenzia delle Entrate, con [download id=”6655″], ha affermato che l’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta nel 2011 particolare significatività, alla luce delle novità introdotte ex D.Lgs. 18/2010 di recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE (luogo delle prestazioni di servizi e sistema comune dell’IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie), nonché con riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie ex art. 27 DL 78/2010 e dei provvedimenti di attuazione 188376 e 188381 del 29/12/2010.

In particolare, l’introduzione, a decorrere dal 2010, dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati VIES delle operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.

Gli strumenti già disponibili rendono possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli operatori nazionali e il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri UE attraverso il sistema VIES.

In particolare, verrà controllata la corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il modello “Intra2 Acquisti” presentato dall’operatore italiano e gli Intra relativi alle vendite effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base mensile/trimestrale.

Inoltre, a breve verranno rese disponibili due nuove applicazioni di supporto alle attività di controllo in esame:

  • Servizio di consultazione Elenchi riepilogativi Intra nazionali presentati attraverso una specifica area informativa nell’applicazione SERPICO;
  • Index Controlli IVA, all’interno del portale INDEX , in grado di fornire liste di operatori commerciali, selezionati in base all’incrocio delle dichiarazioni Vendite/Acquisti con altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria sulla base di criteri di rischio evasivo.

Per consentire i controlli finalizzati all’inserimento nel VIES dei soggetti autorizzati all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta, è stata rilasciata una apposita sezione della procedura informatica ARCA (Analisi del Rischio dei Contribuenti Anomali), denominata ARCA VIES, riguardo alla quale sono già state impartite prime indicazioni operative in merito ai controlli da effettuarsi con l’ausilio di tale strumento e degli altri comunque utili a valutare la posizione del contribuente e l’eventuale necessità di denegare o revocare l’autorizzazione. Si evidenzia la particolare rilevanza di tali attività di controllo nell’ambito dell’azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.

INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 2

Di seguito la seconda parte del punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE.

QUALI CONTROLLI EFFETTUA L’AGENZIA ENTRATE

L`Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà potrà:

  • restare in silenzio, ed allora l’operatore dal trentunesimo giorno – N.B. non prima – sarà autorizzato a compiere operazioni intra UE;
  • oppure emanare un provvedimento di diniego all’autorizzazione contro il quale si potrà ricorrere ex D.Lgs 546/1992 alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.

Nei 30 giorni l’Agenzia delle Entrate effettuerà i seguenti controlli preliminari:

  • mancanza requisiti oggettivi e soggettivi ex DPR 633/1972 che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
  • mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi ex DPR 633/1972 legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
  • analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento ex art. 35, co.15-quater DPR 633/1972;
  • riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini IVA ex art. 214 Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Reg (UE) 904/2010;
  • verifica delle seguenti situazioni:
    • soggetto identificato ai fini IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita ex art.9 Direttiva 2006/112/CE, o  per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
    • soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia  comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
  • riscontro di gravi inadempimenti relativi  agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
  • precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
  • altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

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INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 1

La vicenda dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE testimonia molto bene – come sempre – il pressappochismo e la mancanza di rispetto che contraddistinguono l’Agenzia (a quanto pare, ormai l’unico legislatore fiscale) nel rapporto con gli operatori economici e i professionisti, ormai costretti a restare attaccati ad Internet  giorno e notte per aspettarsi sempre, soprattutto sotto scadenza, qualche brutta sorpresa e prepararsi a districarsi tra norme poco chiare per ottemperare al nuovo imminente adempimento di turno.

Facciamo comunque il punto sulla situazione VIES ad inizio febbraio 2011.

CRONISTORIA DEL NUOVO OBBLIGO

E’ stato introdotto, con il DL 78/2010 art.27, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi (Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010), un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che quindi sono stati inclusi nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (VIES).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.

Con comunicato del 26 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate inizia ad emettere alcune specificazioni sulla novità dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE, e quindi ad essere presente nel VIES (la banca dati delle partite IVA comunitarie).

A partire dal 1° febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet  l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate e verifica la presenza nell’elenco provvisorio.

Infine, a partire dal 28 febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’Agenzia ricorda che l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.

CHI DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti dell’Agenzia distinguono tre diverse casistiche di contribuenti che DEVONO richiedere l’autorizzazione (SE VOGLIONO effettuare operazioni intra UE):

  1. contribuenti che iniziano una professione/attività di impresa: essi devono dichiarare nel modello di inizio attività ai fini IVA la volontà di operare in ambito UE, barrando il campo “Operazioni comunitarie” del  quadro I dei modelli AA7 (soggetti diverse da persone fisiche) o AA9  (imprese individuali e lavoratori autonomi) indicando il presunto ammontare delle stesse; gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta,  manifestano la volontà barrando la casella “C” nel quadro A del mod. AA7.
  2. contribuenti già titolari di partita IVA da prima del 31/05/2010: devono chiedere autorizzazione se non hanno presentato elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti intracomunitari di beni, e/o delle prestazioni di servizi intracomunitari rese/ricevute negli anni 2009 e 2010  o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Chi non si trova in questa situazione è incluso di diritto nel VIES.
  3. contribuenti già titolari di partita IVA da dopo il 31/05/2010 e prima del 28/02/2011: se essi non hanno manifestato nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni intra UE, e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intra UE e adempiuto ai relativi obblighi di presentazione degli elenchi INTRASTAT (che vuol dire? Potrebbe anche sottintendere chi ha effettuato operazioni intra UE ma senza aver presentato i modelli Intrastat; non si comprende, infatti, come chi non ha posto in essere operazioni possa aver adempiuto agli obblighi relativi che non ci sono). Chi non si trova in questa situazione è incluso di diritto nel VIES.

COSA FARE IN CONCRETO

La prima cosa da fare in assoluto è verificare, sull’elenco provvisorio degli aventi i requisiti al 30 gennaio 2011, la presenza o meno della propria azienda:

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate e verifica la presenza nell’elenco provvisorio.

Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco NON devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.

Nel caso non si sia presenti in questo elenco sarà allora necessario richiedere l’autorizzazione, ripetiamo se si desidera effettuare operazioni intra UE, poiché non esiste obbligo di presentazione della manifestazione di volontà, anche se sembra molto difficile escludere, ad oggi, che non si faranno MAI operazioni intra UE, quindi, sia per le partite IVA aperte dal 1° marzo 2011, che per quelle già esistenti, potrebbe essere opportuno acquisire l’inserimento nel VIES, e l’unico modo, se non si è già nell’elenco provvisorio, è quello di presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate: le Entrate, invece, invitano alla presentazione dell’istanza solo i soggetti interessati per non depotenziare lo strumento di controllo e propongono addirittura la possibilità di richiesta di revoca della precedente richiesta.

COME RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE E COSA FARE NEL FRATTEMPO

E’ possibile richiedere l’autorizzazione, da presentare in carta libera, tramite diverse modalità:

  • direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quindi, non necessariamente quello competente per territorio);
  • raccomandata a/r all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le attività di controllo, con allegata una copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante firmatario;
  • per i soli non residenti identificati direttamente tramite ANR, raccomandata a/r al Centro Operativo di Pescara

Si precisa che al ricevimento della dichiarazione di volontà, l’Agenzia sospenderà la soggettività attiva e passiva delle operazioni intra UE anche attraverso l’esclusione dal VIES, fino al trentesimo giorno successivo alla data di richiesta autorizzazione o di attribuzione della partita IVA (se nuovi soggetti): in questi trenta giorni il contribuente potrà compiere SOLO operazioni interne. Dal trentunesimo giorno, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego, verrà inserito nella banca dati VIES.

COME RICHIEDERE LA REVOCA

E’ possibile richiedere la revoca mediante le stesse modalità di cui sopra.

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA

I provvedimenti di diniego possono essere emessi entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di operare in ambito intracomunitario, nel periodo di sospensione della soggettività attiva e passiva, e inibiscono fin dall’inizio il compimento delle transazioni intracomunitarie.

I provvedimenti di revoca escludono dall’archivio i soggetti già precedentemente autorizzati alle operazioni intracomunitarie (o inclusi nel VIES) con effetto dalla data di emissione.

Tali provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti entro sessanta giorni dalla data di notificazione, che può essere eseguita anche a mezzo posta.

LA SCADENZA PRESUNTA DEL 29 GENNAIO

Il 29 gennaio 2011 era il termine entro il quale un po’ tutti consigliavano di chiedere l’autorizzazione. Si precisa che:

  • tale data non interessa chi ha la certezza di possedere i requisiti che consentono l’automatica iscrizione (o, meglio, conferma di permanenza) nel VIES.
  • i contribuenti non inclusi possono provvedere anche in un momento successivo, senza sanzioni.

Piuttosto, il rispetto di tale scadenza era indicato per non avere periodi di sospensione dal VIES: infatti, se entro il 28 febbraio deve essere depurata la banca dati VIES dei soggetti non autorizzati, una delle possibilità  per restarvi inclusi è quella di avere presentato la comunicazione almeno 30 giorni prima di tale momento.

Va precisato che tale possibilità non è peraltro matematica, come evidenziato dall’Agenzia nelle risposte date in occasione del Forum del 14 gennaio 2011 di Italia oggi: “Al contrario, se alla data di conclusione delle procedure di esclusione dall’archivio non saranno ancora decorsi 30 giorni dall’istanza di autorizzazione a porre in essere operazioni intracomunitarie, il soggetto in tale data sarà escluso dall’archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego”.

>>>> Vai alla seconda parte dell’articolo: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE