INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco non devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.

Per converso, coloro che risultano presenti nell’elenco e non desiderano intraprendere operazioni intra UE, possono invece inoltrare all’Agenzia istanza di revoca.

Si precisa che a partire dalla fine di febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.

INTRA UE: accesso condizionato al Sistema VIES

Fonte: Fisco Oggi

Autore: r.fo.

Data: 29/12/2010

Parte l`accesso “condizionato” al VIES : le nuove partite IVA dovranno, infatti, comunicare all’apertura la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, che potranno essere intraprese solamente se l`Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Un provvedimento firmato dal direttore dell`Agenzia delle Entrate individua le modalità da seguire per negare o revocare l`autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo stabilisce i criteri di accesso all`”archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (VIES).
I due documenti rappresentano l’ultimo tassello di attuazione alle importanti novità introdotte dal DL 78/2010. Il DL, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunita` europea (Regolamento Ue n. 904/2010) contro le frodi IVA, mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sottoporrà neo professionisti e neo imprenditori (individuali o societari) a una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera. Di conseguenza, anche l’inclusione nel Vies potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La nuova procedura ha come fine la realizzazione di un archivio europeo attendibile e aggiornato, ma, contemporaneamente, grazie al continuo monitoraggio delle aziende che operano con l`estero, consente una piu` incisiva azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.

Come e quando l`Amministrazione dice no
Da oggi, quindi, nella dichiarazione di inizio attività occorre anche specificare se si intende effettuare operazioni intracomunitarie. La nuova procedura riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini IVA ex art.35 DPR 633/1972.

L`Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, darà il proprio responso ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal trentunesimo giorno potrà allargare la propria attività oltre confine.
In questo periodo l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari per verificare i requisiti dichiarati dall’operatore (a cominciare da quelli soggettivi e oggettivi necessari per l`identificazione ai fini Iva) e controllera` se ci sono pendenze di carattere fiscale o non (evasione fiscale, frodi o inadempienze di altro genere) che possono compromettere l`affidabilita` del richiedente o delle persone a lui collegate e determinare posizioni a rischio frode.

Ma le verifiche non finiscono qui. L`Amministrazione “si da`” sei mesi di tempo per effettuare i controlli sui contribuenti gia` inserititi nella banca dati Vies. Se a fine periodo l`esito e` negativo (per il contribuente), un provvedimento sancira` la loro esclusione dall`elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazione intracomunitarie.

Le “vecchie partite Iva”
E quanti sono gia` in possesso di partita Iva? I controlli interesseranno anche loro che, come regola generale, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei.

La manifestazione di volontà “positiva” e` espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita` a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), pena l`esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l`esclusione dal Vies e` prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

Una volta estromessi dall`elenco, si ritorna al punto di partenza: per operare oltreconfine e` necessaria la dichiarazione di volonta` e il mancato diniego dell`Amministrazione entro i fatidici 30 giorni.

Il provvedimento di revoca dalla registrazione nell`archivio puo` essere emesso, specifica infine il provvedimento, anche a seguito di una normale attivita` di accertamento.

Chi entra nel Vies
Un ulteriore provvedimento del direttore definisce i criteri di individuazione dell`operatore intracomunitario doc, “garantito” dall`Amministrazione e in regola per entrare nell`archivio che identifica i soggetti affidabili per le operazioni a livello comunitario.
In sintesi, sono quattro gli elementi principali da esaminare con attenzione:

  • il tipo di attivita` e il rischio evasione ad essa connesso
  • il comportamento fiscale del contribuente, la sua posizione rispetto a dichiarazioni, versamenti ed eventuali incongruenze
  • criticita` riconducibili non soltanto al richiedente l`autorizzazione, ma anche al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci
  • rapporti con soggetti terzi coinvolti in fenomeni evasivi.

Il controllo va effettuato, naturalmente, a tutto campo, sfruttando e incrociando la totalita` dati i possesso dell`Amministrazione fino a dissipare ogni dubbio.

INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

L’Agenzia delle Entrate, con la consueta mancanza di rispetto verso chi lavora, emana l’ennesimo atto sotto le ferie natalizie.

Si riporta il riferimento, presente sul sito dell’Agenzia, al Provvedimento del 29/12/2010 in materia di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

E’ stato introdotto, con il decreto legge 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è digarantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione – pdf per effettuare operazioni intracomunitariee i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati – pdf a porre in essere operazioni intracomunitarie.

Il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 – pdf, ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi Iva, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell’Iva siano completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.

Sui dati relativi ai contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, vengono attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa. Questi criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo.