REVERSE CHARGE: obbligatorio per dispositivi multicore

Fonte: Fisco Oggi

Autore: A. Iacono

Data: 07/02/2012

A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale

Con la RM 13/E/2012 del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di inversione contabile per le cessioni di dispositivi a circuito integrato.

Come è noto, l’obbligo di inversione contabile alle cessioni di tali sistemi, ex art.17, co. 6, lett. c), DPR 633/1972, è stato autorizzato, con decisione del Consiglio dell’Ue del 22 novembre 2010, limitatamente a:
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

L’Amministrazione, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti sull’argomento, fornisce ulteriori indicazioni per meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge a tali congegni.
In proposito, sentita l’Agenzia delle Dogane, secondo cui i dispositivi a circuito integrato, quali le unità centrali di elaborazione, “…specie negli ultimi tempi, vengono anche realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 NC, l’Agenzia delle Entrate precisa che debbono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.

Il chiarimento segue quanto già precisato con la RM 36/E/2011 riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare a reverse charge. Il documento di prassi specificava che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.

Il riferimento ai codici NC 8542 3190 e NC 8542 3110 intende individuare, in modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli utenti, i meccanismi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile.
Precisa, infine, l’Agenzia che, ai fini dell’applicazione del regime, rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei a essere inseriti in personal computer o sistemi simili, a prescindere dal fatto che siano destinati a essere incorporati in tali apparecchi o in altri congegni come, ad esempio, gli elettrodomestici.

L’Amministrazione aveva già fornito chiarimenti in materia con la circolare n. 59/2010 e, in particolare, come anticipato, con la risoluzione n. 36/2011, con la quale è stato precisato che:

  • l’inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e non per le attività di commercio al minuto e attività assimilate, previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
  • sono esclusi dall’obbligo di reverse charge anche i soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 che, tuttavia, effettuano il trasferimento dei beni in argomento direttamente a utilizzatori finali. Si tratta delle ipotesi in cui la fornitura del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del “traffico telefonico”, anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più Simcard) più cellulari che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale. Circostanza sussistente quando i telefoni ceduti non eccedono di oltre il 10% il numero delle Simcard consegnate all’utente.

REVERSE CHARGE Cellulari Componenti PC: circolare Assonime 13/2011

Dopo la RM 36/E/2011, in data 02/05/2011 anche Assonime pubblica la propria circolare n. 13 di chiarimento degli aspetti applicativi riguardanti il reverse charge che, dal 1° aprile 2011, si applica alle cessioni di apparecchi di telefonia mobile e di componenti di personal computer.

Gli aspetti affrontati da Assonime sono i seguenti:

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

Assonime ricorda che l’autorizzazione UE del 22 novembre 2010 (Decisione 2010/710/UE), prevede all’art.6 che “gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notificazione”. A tal proposito l’Agenzia Entrate, con CM 59/E/2010, ha precisato che, agli effetti della decorrenza dell’obbligo di inversione contabile, occorre tenere in ogni caso presente l’art.3, co. 2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Sulla base di tale disposizione l’Agenzia ha ritenuto che l’obbligo del reverse charge si applicasse alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L’obbligo dell’inversione contabile si applica per tutte le operazioni che vengono poste in essere nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). L’Agenzia nella RM 36/E/2011 ha specificato che il riferimento all’attività di commercio al dettaglio deve essere inteso in senso soggettivo, individuandosi con essa gli operatori economici che esercitano le attività di commercio al minuto e assimilate ex art.22, n.1, DPR 633/1972, ed escludendo quindi l’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate:

  • dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • da soggetti diversi da quelli ex art.22 DPR 633/1972 nei casi in cui effettuino le cessioni direttamente a cessionari-utilizzatori finali: tale ultima ipotesi, secondo la citata risoluzione, può verificarsi nel settore della telefonia mobile nelle ipotesi in cui:
    • le cessioni dei cellulari siano accessorie rispetto alla fornitura del servizio di telefonia mobile tramite essi utilizzato ovvero qualora vengano ceduti all’utente, titolare di una o più schede telefoniche (“SIMCARD”), più telefoni cellulari, a condizione, comunque, che il numero dei cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero delle schede telefoniche vendute allo stesso utente del servizio di telefonia mobile;
    • la cessione avvenga a favore di un soggetto in regime dei minimi.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

A tal proposito Assonime chiarisce che l’autorizzazione UE non coincide con la norma nazionale, poichè in base alla decisione comunitaria sono escluse dal reverse charge le cessioni dei componenti e accessori dei telefoni cellulari. Peraltro, già la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto deciso dal Consiglio, ha chiarito, con RM 36/E/2011, che:

  • le cessioni dei componenti e accessori non sono soggette al reverse charge;
  • il meccanismo dell’inversione contabile, però, torna applicabile qualora tali beni vengano ceduti, unitamente ai telefoni cellulari, in qualità di accessori. Le cessioni dei componenti, in tal caso, devono essere assoggettate allo stesso trattamento fiscale stabilito per l’operazione principale, secondo la regola generale ex art.12 DPR 633/1972.

DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

Per le cessioni di dispositivi elettronici si precisa che l’autorizzazione UE non comprende le cessioni di personal computer, e che l’Agenzia delle entrate, sempre con CM 59/E/2010 ha affermato che il reverse charge previsto dalla normativa nazionale si applica solo per le cessioni di componenti di personal computer, definiti come (RM 36/E/2011) i dispositivi riconducibili ai concetti di “circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 00 della Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Reg. CE 2658/87 .

NOTE DI VARIAZIONE

La rettifica, in aumento o in diminuzione, dell’imponibile o dell’imposta delle operazioni effettuate, va fatta tenendo presente che le note di variazione emesse dopo il 1° aprile 2011 ma relative a cessioni effettuate entro tale data, non sono sottoposte al regime del reverse charge, che si applica invece per rettifiche di operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011, in cui quindi l’obbligo di rettifica spetta al cessionario.

SANZIONI

Per le violazioni dell’obbligo di inversione contabile, si applica la disciplina sanzionatoria ex art.6, co. 9-bis, D.Lgs 471/1997, che prevede:

  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario soggetto passivo che non assolve l’imposta con il sistema del reverse charge;
  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, nel caso in cui il cedente abbia erroneamente indicato il tributo sulla fattura emessa, omettendone, peraltro, il successivo versamento;
  • sanzione amministrativa pari al 3% dell’IVA irregolarmente assolta, fermo restando il diritto alla detrazione ex art.19 DPR 633/1972, nei casi in cui l’imposta sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario o dal cedente.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

>>>> REVERSE CHARGE cellulari RM 36/E/2011

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INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: A. Iacono

Data: 23/12/2010

Escluse dall’applicazione del meccanismo le cessioni di beni effettuate nel commercio al dettaglio

Con CM 59/E del 23 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile – a decorrere dal 1° aprile 2011 – alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori.
Il documento fornisce indicazioni utili agli operatori che commercializzano i prodotti in questione individuando:

  • ambito applicativo del reverse charge,
  • soggetti esclusi,
  • decorrenza delle nuove regole.

Ambito applicativo
L’Agenzia ha evidenziato che, con decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22 novembre,  l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell’Iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
“.

Tale decisione degli organi comunitari consente l’entrata in vigore della disposizione nazionale ex art.17, co. 6, lett. b) e c), del Dpr 633/1972, che già prevedeva l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni in argomento, subordinandone, tuttavia, l’operatività all’autorizzazione del Consiglio Ue.

Nell’ambito del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, disciplinato dalla direttiva 2006/112/Ue, debitore dell’Iva è, infatti di regola, il soggetto passivo che effettuata la cessione di beni. Tuttavia, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta e di contribuire a contrastare le frodi fiscali, l’Italia è stata autorizzata – per le fattispecie in esame – a rendere, debitore d’imposta, il cessionario se stabilito nel territorio dello Stato.

I beni, per i quali, torna applicabile l’inversione contabile sono quelli individuati dall’autorizzazione comunitaria. Si tratta di quelli appena descritti alle lettere a)b).

In proposito, la circolare chiarisce che la disposizione nazionale di cui all’articolo 17, co. 6, lett. c) del Dpr sull’Iva – relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” – reca una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio. Pertanto, per effetto della decisione del Consiglio, tale disposizione trova applicazione soltanto per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer, cui possono ricondursi i concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale“.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la (prestazione di servizi).

Quindi, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Dpr n. 633/1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge – articolo 17, comma 6, lettera c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (articoli 23 e 24, del Dpr 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di ex art.25 Dpr 633/1972.

Fuori dall’ambito
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio.
Ciò, in quanto, obiettivo della deroga richiesta dall’Italia, autorizzata dal Consiglio Ue, è quello di rendere debitore dell’Iva il cessionario “passivo”, per contrastare le frodi che si verificano, di regola, nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio, nel quale i beni sono venduti all’ultimo acquirente, ossia all’utilizzatore finale del ciclo distributivo.

Tra gli esclusi dall’applicazione del reverse charge per le cessioni di cellulari e microprocessori vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.
Questi soggetti, infatti, sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri adempimenti previsti dal Dpr 633/1972, a eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi da assolvere per le operazioni intra-Ue.
È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l’addebito dell’imposta.
Infine, qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Decorrenza
Il reverse charge per le fattispecie in esame, si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.
Ciò conformemente alla previsione di cui all’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), secondo cui “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti“.
Poiché il predetto termine di sessanta giorni costituisce un termine minimo a decorrere dal quale trovano applicazione le nuove disposizioni e in considerazione della necessità, per i contribuenti che operano nei settori interessati, di realizzare modifiche rilevanti nelle procedure gestionali e del fatto che alcuni dei contribuenti tenuti ad applicare il sistema del reverse charge, in ragione delle dimensioni del volume d’affari, liquidano l’imposta per periodi trimestrali, l’Amministrazione finanziaria ritiene opportuna – per gli specifici casi in esame – l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni effettuate – ai sensi dell’articolo 6, del Dpr 633/1972 – a partire dal 1° aprile 2011.

L’individuazione della decorrenza, si pone, peraltro, in coerenza con la decisione di esecuzione del Consiglio Ue che, all’articolo 6, dispone: “Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare misure che derogano all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, e al più tardi il 31 dicembre 2013“.

Sotto il profilo degli adempimenti connessi all’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile nelle ipotesi in esame, sempre conformemente alla decisione del Consiglio, che ha subordinato l’applicazione del reverse chargeall’introduzione “…di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l’inversione contabile a norma della presente decisione“, l’Agenzia ha fatto presente che, nelle dichiarazioni modello Unico 2012 e annuale Iva 2012, saranno previsti dei campi specifici da compilare, nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi a oggetto i beni in argomento.

La circolare rammenta, infine, che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge si applica la disciplina sanzionatoria ex comma 9-bis art. 6 Dlgs 471/1997. Tale disposizione prevede, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta – mediante il meccanismo dell’inversione contabile – relativa all’acquisto dei beni in argomento (cfr circolare 12/2008, punti 10.1, 10.2 e 10.3).

La stessa sanzione – precisa l’Agenzia – è applicabile anche al cedente che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, omettendone il versamento. In tali ipotesi, fermo restando l’obbligo del cessionario di regolarizzare l’omissione secondo la procedura di cui al comma 8 del citato articolo 6, va ricordato che sussiste una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione e dell’imposta, ai sensi del quarto periodo del comma 9-bis in commento.

E’, in ogni caso, applicabile la disposizione secondo cui, qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario ovvero dal cedente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.