INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

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A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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