EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.

 

EXPORT: prova export anche oltre i 90 giorni per la non imponibilità

Il regime di non imponibilità IVA per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente ex art.8 co.1 lett. b) DPR 633/1972 (di fatto principalmente l’export con termine “franco fabbrica” o “EXW”) non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l’uscita dei beni dal territorio UE, laddove il cedente ne dimostri l’avvenuta esportazione.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19/12/2013) ed è stato finalmente recepito anche dall’Agenzia Entrate, con RM 98/E/2014.

Nella sentenza C-563/12, la Corte UE ha dato la propria interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. b) direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio UE da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato; il termine “spediti” deve essere interpretato nel senso che la cessione export e la conseguente non imponibilità IVA si perfezionano quando:

  • il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
  • il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori della UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE.

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