DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.

DOGANA: FAQ su importazione a deposito doganale FAQ progetto CARGO

FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale)

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale) nell’ambito del  progetto ICS – AIS.

Di seguito le domande e risposte

1 D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.

R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

2 D: Ho inviato un messaggio IM relativo ad una operazione in procedura ordinaria. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare 16/D del 12 novembre 2012, posso presentare in Dogana una copia della dichiarazione IM su foglio vergine A4 e stampa laser che riproduce esattamente la copia del “vecchio DAU” presentato in Dogana fino a prima del 27 novembre?

3 R: L’invio del messaggio IM in procedura ordinaria, firmato digitalmente, sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa. Non è quindi richiesta alcuna autorizzazione alla presentazione di una eventuale stampa su carta vergine della dichiarazione. Tale presentazione è facoltativa in quanto la circolare prescrive esclusivamente i dati minimi da includere nel un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

– gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

– i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. – casella B del DAU);

– la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inviata col messaggio B1/B7 la presentazione della copia cartacea su carta vergine sarebbe possibile solo previa autorizzazione dell’ufficio competente.

4 D: Ho effettuato una operazione di introduzione in deposito in procedura domiciliata (messaggio IM7) a seguito dell’arrivo della merce in transito (scortata da T1) nel mio magazzino.

La CM 16/D/2012 riporta: “il messaggio IM sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture”.

Come mai il transito non viene automaticamente appurato e la garanzia risulta di conseguenza non accreditata?

R: Come riportato al punto 2) della CM 16/D/2012, con la completa telematizzazione di tali tipi di operazione sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del messaggio IM, tuttavia il transito non viene automaticamente appurato.

Nel caso di merce in transito, indicata dopo l’arrivo nella dichiarazione IM, resta l’obbligo della comunicazione degli arrivi alla dogana per l’espletamento delle relative formalità.

 

FAQ progetto CARGO

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sul progetto CARGO.

1 D: Le provviste di bordo in quale record devono essere indicate ?

R:

Lettera o) all’art. 592 bis del Reg. (CE)2454/93:
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo”  

Pertanto è possibile indicare “S” nel flag deroga del record F (per merce NON soggetta alla presentazione dei dati sicurezza ai sensi della vigente normativa).

  • nel caso in cui si imbarcano provviste di bordo scortate da una dichiarazione di esportazione nel record “D” e pertanto il MRN verrà regolarmente esitato al momento dell‟apposizione del visto uscire. In tali casi la compilazione del record “G” specifico relativo alle provviste di bordo non è più necessaria.

2. D: Nei manifesti le righe totali da dichiarare devono corrispondere al progressivo dell‟ultima inviata a prescindere da quante ne sono state cancellate ?
R: Si, anche durante gli invii parziali, ad es. se sono state presentate 210 righe ed è stata anche richiesta la cancellazione di 10 di queste righe, la successiva riga da inviare è sempre e comunque la 211-esima.

3. D: Gli MRN di transito, indicati nel record F vengono respinti in quanto sono in uno stato diverso da rilasciato a destinazione o mancanti di dati sicurezza , come si deve risolvere il problema ?
R: se la segnalazione ricevuta è “stato diverso da rilasciato a destinazione” si evidenziano i seguenti casi:
a) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione coincidente con l‟ufficio di uscita: l‟MRN di transito inserito nel record F del MMP non è ancora stato appurato, pertanto l‟operazione di transito deve essere conclusa a destino prima di essere iscritta a manifesto.
b) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione non italiano (quindi con ufficio di uscita dal territorio della comunità non italiano): deve essere utilizzato il record N e il relativo MRN essere inserito nel campo Numero identificativo del documento. Il movimento di transito sarà concluso all‟ufficio di destinazione. se la segnalazione ricevuta è “mancanza dei dati sicurezza”, si fa presente che l‟art. 842 bis, comma 3 del Reg. (CEE) 2454/93 prevede che:
“Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita,…..”
Quindi, nell‟MMP deve essere indicata la EXS a scarico del transito senza dati sicurezza. Tale EXS deve essere iscritta nel record S del MMP e deve contenere i riferimenti del relativo movimento NCTS da indicare nei sottocampi “tipo del documento” e “Riferimenti del documento” che devono essere valorizzati rispettivamente nel seguente modo:
1. “N821 se trattasi di un T1 o N822 se trattasi di un T2”;
2. “numero dell‟MRN-numero item” (ad es: 11it….T5-001)”.

Nel caso di dichiarazione di esportazione abbinata a transito esterno per i prodotti soggetti a restituzione agricola (PAC), essendo i dati sicurezza presenti nella dichiarazione di esportazione, la EXS non è richiesta e l‟MRN di transito deve essere iscritto nel record F, valorizzando ad “S” il “flag deroga e sicurezza”.

4. D: Dopo la convalida, quali dati devono essere inseriti nell‟estratto del manifesto MMA/MMP da presentare in dogana ?
R: Per il MMA, l‟invio del record “Z” di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all‟arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.
La convalida di un MMP si effettua in prossimità della partenza del mezzo di trasporto inviando il record di chiusura “H” (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record) senza alcun intervento da parte dell‟ufficio doganale.
Dopo la convalida del MMA/MMP l‟operatore deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio, contenente i dati generali del manifesto dichiarati nel record A, il numero totale dei singoli, dei colli e dei container, il peso lordo totale (ove disponibile anche il peso netto totale) e la data di chiusura/convalida del manifesto.
Al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell’ufficio doganale, sarebbe opportuno indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, i totali complessivi dei colli e del peso lordo, comprensivi di quanto dichiarato nel record H e dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F (vedi
faq n° 9).

5. Omissis

6. D: Indicando nel record D del MMP un MRN di esportazione non italiano, riceviamo il seguente errore sostanziale: “Il campo peso lordo deve essere obbligatoriamente impostato con valore maggiore di zero”.
R: Si tratta di un MRN non presente nella nostra base dati (perché l‟Italia non era inizialmente prevista come ufficio di uscita).
In tal caso non essendo disponibile il dato a sistema è obbligatorio indicare peso lordo e colli.
7. D: Nel MMP nei record D, F ed E, cosa deve essere indicato nel campo “Codice Magazzino”?
R: Deve essere indicato il codice meccanografico del magazzino/recinto di temporanea custodia o deposito/zona franca presso le quali giacciono le merci prima di essere indirizzate all‟imbarco. Tale indicazione permette al gestore di tale area/magazzino di conoscere le merci autorizzate all‟imbarco dall’Agenzia delle Dogane per il tramite del colloquio gestori TC.

8. D: A seguito delle modifiche introdotte dal MMP 4.3, sono modificati anche i tracciati di risposta (IRISP) ?
R: Si, il relativo tracciato è disponibile nell’apposita appendice del manuale utente del servizio telematico doganale di prova (sezione Ti aiuto?).

9. D: Nel caso di imbarco totale di un MRN, come devono essere compilati i campi Numero colli e Peso lordo del record D (merce in export) ?
R: Se nel campo Imbarco Totale del record D viene indicato:
– il valore “S”, i campi Numero colli e Peso lordo non devono essere valorizzati nel record D e non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi valori, già presenti in banca dati AES, verranno desunti automaticamente dal sistema;
– il valore “T”, i campi Numero colli e Peso lordo possono essere indicati nel record D, ma non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi totali verranno calcolati automaticamente dal sistema;
Tali regole di compilazione sono valide anche per il record F (transito).
Per il record E (merce in transhipment) in caso di imbarco parziale si devono dichiarare colli e peso lordo, se l’imbarco è totale se ne può omettere l’indicazione, ma nel record di chiusura H si devono inserire i colli e il peso corrispondenti ai record E inviati.

10.D: Nel caso di un MRN con un unico item, ma relativo a più container, cosa deve essere indicato nel record D ?
R: Per un MRN con un unico item avente n container sono possibili le seguenti soluzioni
1. se vengono imbarcati tutti i container:
a) compilare un solo record madre D indicando: MRN – item= 0 – Imbarco Totale = S, ferma restando la necessità di comunicare al gestore del terminal la lista dei container da imbarcare indicati nella dichiarazione di esportazione relativa;
b) se, invece, si vogliono indicare tutti i codici container nel MMP, bisogna inviare due flussi separati:
b.1) primo flusso composto da n-1 righe; in ciascuna riga si deve indicare imbarco totale = „N‟, il relativo codice container, i colli ed il peso in modo proporzionato;
b.2) secondo flusso ad integrazione, composto da una riga in cui si deve indicare imbarco totale = “S”, il codice dell‟ultimo container, non riportando colli e peso, che saranno desunti dal sistema per differenza.
L’imbarco totale = “S” consente all’ufficio di apporre il visto uscire all’MRN indicato;
2. se partono solo m container vanno compilate m righe madre (record D) indicando: MRN – item=1 – Imbarco Totale = N, specificando il codice container e gli altri dati necessari (colli, peso,…..).
Quando su un successivo MMP partirà l‟ULTIMA parte del carico deve essere indicato quanto presente al punto 1.

11.D: Quali sono i casi di deroga, per cui si può valorizzare con “S” l’apposito campo deroga del record F (MRN di transito) ?
R: I casi di deroga previsti dal Regolamento Comunitario di Attuazione – Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, disponibile:
– nella sezione e-customs.it – AIDA -> Norme;
– sul sito di eurlex.
sono elencati nell‟articolo 592 bis.

12.D: Nell’ambito del colloquio telematico con i gestori dei Terminal Container, è possibile conoscere il numero della bolletta d’ufficio A22, che ha scaricato una partita di temporanea custodia (A3) o una partita franca (PF) ?
R: Si, inviando il messaggio 3 (partite scaricate da Dichiarazione Doganale) l’esito, ricevuto in risposta, contiene nel campo prog. 13 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 15 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. Le stesse informazioni sono ottenibili inviando il messaggio 5 (richiesta informazioni dello scarico sulle partite), il cui esito contiene nel campo prog. 15 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 17 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. In entrambi gli esiti il campo Svincolo/Esito del circuito doganale di controllo non sarà valorizzato in quanto non previsto per tali dichiarazioni d‟ufficio, che scaricano automaticamente le partite.

13.D: Per la merce in transhipment, oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), come devono essere scaricate le relative partite di temporanea custodia A3, visto che la EXS non effettua lo scarico automatico ?
R: Per effettuare lo scarico automatico delle suddette partite, è necessario utilizzare record E (merce in transhipment) del Manifesto Merci in Partenza (MMP) indicando MRN e item number della EXS negli appositi campi di suddetto tracciato.
Nel caso in cui, nonostante si tratti di merce in transhipment, i riferimenti della/e EXS relative a tali partite in transhipment, vengano erroneamente indicati nel record S (merce corredata da una EXit Summary declaration) del MMP, per effettuarne lo scarico l‟operatore economico deve predisporre il messaggio HS, da presentare in Dogana esclusivamente su supporto
informatico per la successiva acquisizione a sistema da parte dell‟ufficio.

14.D: Inviando un MMP con dei record E (merce in transhipment) riceviamo in risposta il seguente errore sostanziale: “Firmatario diverso da quello del manifesto in arrivo”.
R: L‟errore dipende dall’errata compilazione del campo prog. 9 “Codice identificativo firmatario MMA” del record E del MMP.
Nel suddetto campo deve essere indicato il codice identificativo firmatario del MMA (p.iva, codice fiscale, codice EORI, patente di spedizioniere doganale) inserito nel campo prog. 3 della parte fissa del file contenente il MMA (Idoc DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’IN per Manifesto delle Merci in Arrivo – parte fissa), cui si collega la partita A3 indicata nel record E.

15.D: Se a causa di un container danneggiato è necessario procedere allo svuotamento dello stesso e al successivo caricamento della merce in un nuovo container, come bisogna procedere ?
R: Bisogna recarsi in Dogana per rettificare la partita di temporanea custodia A3 relativa al container danneggiato, in questo modo è possibile poi indicare la partita A3 nel record E (merce in transhipment) del MMP. In alternativa, se la Dogana ha rilasciato un‟autorizzazione cartacea per effettuare il trasferimento della merce dal container danneggiato è possibile indicare il numero e la data di tale autorizzazione nel record N (merce scortata da documenti cartacei) del MMP. Successivamente la partita di A3 potrà essere scaricata in Dogana.

16.D: Nel MMP è obbligatorio inserire sia il peso totale che quello dichiarato?
R: E‟ necessario riportare il valore indicato nel record di chiusura (totale dichiarato) in quanto per gli imbarchi totali il peso è desunto dal sistema AIDA (ECS ed NCTS).
Infatti tali valori potrebbero non essere noti all‟operatore che compila il MMP che deve riportare solo il MRN e item.
Comunque si ribadisce che al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell‟ufficio doganale, ove possibile, è consigliato indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, oltre ai totali complessivi
dei colli e del peso lordo, dichiarati nel record H anche il totale generale che può essere così facilmente riscontrato dalla dogana nel sistema AIDA. Tale totale è inclusivo dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi
totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F.
E‟ comunque prevista nel prossimo futuro una modifica del sistema AIDA che permetterà la visualizzazione di entrambi i valori.

17.D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.
R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere  “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

DEPOSITO IVA: lavorazioni sui beni in spazi limitrofi ex DL 179/2012

Le prestazioni sui beni non materialmente introdotti nel deposito possono godere della sospensione d’imposta prevista per i depositi IVA. Con il DL 179/2012, si è nuovamente intervenuto sulla norma di interpretazione autentica (art. 16, co. 5-bis DL 185/2008) relativa alle prestazioni di servizi realizzate sui beni custoditi in deposito. La modifica ha efficacia retroattiva, applicandosi anche ai rapporti precedenti alla sua entrata in vigore.
Ex art. 50-bis, co.4, lett. h) DL 331/1993 è regolata la sospensione dell’IVA per le prestazioni di servizi rese sui beni in custodia nel deposito, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali. La sospensione si applica
anche alle operazioni materialmente eseguite nei locali limitrofi al deposito stesso, purché la durata di tali operazioni non superi i 60 giorni.

Successivamente:

  • Ex art.16, co.5-bis DL 185/2008 (norma di interpretazione autentica) ha chiarito che le suddette prestazioni, “relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito IVA”.
  • Ex art. 8, co.21-bis DL 16/2012, si è specificato che tali prestazioni di servizi costituiscono a tutti gli effetti introduzione nel deposito IVA, “senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico [della merce] dal mezzo di trasporto”.
  • Ex DL 179/2012 si è chiarito, da un lato, che l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza che sia necessaria l’introduzione fisica della merce nel deposito stesso e, dall’altro, che le funzioni di stoccaggio e custodia, richieste dalla disciplina civilistica del contratto di deposito, devono ritenersi soddisfatte, senza che sia quindi necessario un tempo minimo di giacenza dei beni nel deposito.

La giurisprudenza (V. CTR Genova 28/03/12 ) aveva affermato in precedenza che è ammissibile il deposito IVA anche quando le merci non siano materialmente immesse in esso (operazione questa sovente estremamente difficoltosa per le caratteristiche dei beni oggetti di importazione), ma depositate nell’area antistante lo stesso, in quanto anche in questo modo il depositario può prendere possesso giuridico delle merci ed effettuare tutti i controlli sulla stessa volti a verificare la corrispondenza con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento.

Ad oggi è chiaro quindi che le lavorazioni sui beni in deposito beneficiano del regime di sospensione da IVA anche qualora le merci:
– non entrino fisicamente nel deposito, ma transitino negli spazi adiacenti al magazzino;
– non siano scaricate dal mezzo di trasporto;
– non siano soggette a un tempo minimo di custodia.
All’estrazione della merce dal deposito IVA per l’immissione in consumo sul territorio nazionale si applica il reverse charge ex art. 17 co.2 DPR 633/1972; i beni consegnati al depositario senza essere materialmente introdotti nel deposito si intendono estratti, in caso di cessione interna, non già semplicemente in base alle annotazioni nell’apposito registro che ne evidenzia le movimentazioni, bensì a seguito dell’esecuzione delle formalità previste ex art. 50-bis, co.6, DL 331/1993 (reverse charge da parte del soggetto passivo che provvede all’estrazione, compresa la comunicazione al gestore del deposito IVA dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta).

Riguardo alla definizione di locali “limitrofi” al deposito, la RM 149/E/2000 ha definito come tali quelli che “pur non costituendo parte integrante del deposito, sono a questo funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità, e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario”. In merito agli spazi contigui al deposito, ancorché esterni dalla proprietà del depositario, possano rientrare nella definizione di locali “limitrofi”. Anche a fronte di quanto affermato dalla sentenza sopra citata, potrebbe ritenersi che la custodia della merce all’esterno della proprietà o della concessione del depositario non soddisfi il requisito richiesto dalla norma, in quanto il depositario stesso non potrebbe prendere possesso giuridico della merce per effettuare tutti i controlli documentali necessari.

DOGANA: misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA

La L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, concernente norme di “semplificazione” tributaria, reca diverse misure in
materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. La nota dell’Agenzia Dogane 62488/RU del 31/05/2012 le passa in rassegna fornendo chiarimenti in merito.

Si riportano quelle di maggiore interesse.

D) Deposito fiscale ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, DL 16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del DL 16/2012 apporta una modifica integrativa alla disposizione ex art. 16, co.5-bis, DL 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28/12/2006  questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.
In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza dell’Agenzia Dogane, saranno impartite specifiche direttive operative.

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, co.3-duodecies, DL 16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.