DEPOSITO IVA: lavorazioni sui beni in spazi limitrofi ex DL 179/2012

Print Friendly, PDF & Email

Le prestazioni sui beni non materialmente introdotti nel deposito possono godere della sospensione d’imposta prevista per i depositi IVA. Con il DL 179/2012, si è nuovamente intervenuto sulla norma di interpretazione autentica (art. 16, co. 5-bis DL 185/2008) relativa alle prestazioni di servizi realizzate sui beni custoditi in deposito. La modifica ha efficacia retroattiva, applicandosi anche ai rapporti precedenti alla sua entrata in vigore.
Ex art. 50-bis, co.4, lett. h) DL 331/1993 è regolata la sospensione dell’IVA per le prestazioni di servizi rese sui beni in custodia nel deposito, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali. La sospensione si applica
anche alle operazioni materialmente eseguite nei locali limitrofi al deposito stesso, purché la durata di tali operazioni non superi i 60 giorni.

Successivamente:

  • Ex art.16, co.5-bis DL 185/2008 (norma di interpretazione autentica) ha chiarito che le suddette prestazioni, “relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito IVA”.
  • Ex art. 8, co.21-bis DL 16/2012, si è specificato che tali prestazioni di servizi costituiscono a tutti gli effetti introduzione nel deposito IVA, “senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico [della merce] dal mezzo di trasporto”.
  • Ex DL 179/2012 si è chiarito, da un lato, che l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza che sia necessaria l’introduzione fisica della merce nel deposito stesso e, dall’altro, che le funzioni di stoccaggio e custodia, richieste dalla disciplina civilistica del contratto di deposito, devono ritenersi soddisfatte, senza che sia quindi necessario un tempo minimo di giacenza dei beni nel deposito.

La giurisprudenza (V. CTR Genova 28/03/12 ) aveva affermato in precedenza che è ammissibile il deposito IVA anche quando le merci non siano materialmente immesse in esso (operazione questa sovente estremamente difficoltosa per le caratteristiche dei beni oggetti di importazione), ma depositate nell’area antistante lo stesso, in quanto anche in questo modo il depositario può prendere possesso giuridico delle merci ed effettuare tutti i controlli sulla stessa volti a verificare la corrispondenza con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento.

Ad oggi è chiaro quindi che le lavorazioni sui beni in deposito beneficiano del regime di sospensione da IVA anche qualora le merci:
– non entrino fisicamente nel deposito, ma transitino negli spazi adiacenti al magazzino;
– non siano scaricate dal mezzo di trasporto;
– non siano soggette a un tempo minimo di custodia.
All’estrazione della merce dal deposito IVA per l’immissione in consumo sul territorio nazionale si applica il reverse charge ex art. 17 co.2 DPR 633/1972; i beni consegnati al depositario senza essere materialmente introdotti nel deposito si intendono estratti, in caso di cessione interna, non già semplicemente in base alle annotazioni nell’apposito registro che ne evidenzia le movimentazioni, bensì a seguito dell’esecuzione delle formalità previste ex art. 50-bis, co.6, DL 331/1993 (reverse charge da parte del soggetto passivo che provvede all’estrazione, compresa la comunicazione al gestore del deposito IVA dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta).

Riguardo alla definizione di locali “limitrofi” al deposito, la RM 149/E/2000 ha definito come tali quelli che “pur non costituendo parte integrante del deposito, sono a questo funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità, e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario”. In merito agli spazi contigui al deposito, ancorché esterni dalla proprietà del depositario, possano rientrare nella definizione di locali “limitrofi”. Anche a fronte di quanto affermato dalla sentenza sopra citata, potrebbe ritenersi che la custodia della merce all’esterno della proprietà o della concessione del depositario non soddisfi il requisito richiesto dalla norma, in quanto il depositario stesso non potrebbe prendere possesso giuridico della merce per effettuare tutti i controlli documentali necessari.

Leave a Comment.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.