INTRA UE: dichiarazione IVA UE semplificata addio

La Commissione UE ha annunciato l’abbandono del piano di introduzione di una dichiarazione IVA UE standard (EU VAT Return) per i 28 Stati membri.

La dichiarazione IVA UE semplificata era stata proposta dalla Commissione UE ad ottobre 2013 per aiutare le aziende riducendo loro gli oneri burocratici, e unificando le differenti metodologie di informazione e di calcolo in tutta la UE, oltre che a facilitare una maggiore compliance nel rispetto degli obblighi IVA e un aumento delle entrate. La proposta era di avere solo 5 singole caselle da completare, e che si potessero aggiungere ulteriori 26 caselle supplementari. Le dichiarazioni avrebbero dovuto avere una scadenza unica per tutta la UE, mensile (o trimestrale per le microimprese). Il nuovo regime doveva essere introdotto a partire dal 2017.

Ad oggi, gli obblighi di informazione variano enormemente tra gli Stati membri: si va da un minimo di solo 4 voci per l’Irlanda, ad un massimo di 586 voci per l’Italia (siamo sempre i campioni assoluti nella burocrazia fine a sè stessa , basti pensare che al massimo altri Stati UE arrivano a 100 voci).

La Commissione UE ha ora annunciato nel suo programma di lavoro 2016 che il piano ha ottenuto poco sostegno in occasione del Consiglio UE, comprese le richieste eccessive di compromessi. Pertanto si è deciso di abbandonare il proposito in favore di altre proposte di semplificazione IVA, tra cui il regime di esenzione per le importazioni di modico valore e l’introduzione del MOSS per le merci.

PLAFOND IVA 2015: nuovo e-book

L’e-book “PLAFOND IVA 2015” dello Studio Giardini è un prontuario sul plafond IVA degli esportatori abituali.

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COSA C’E’ IN QUESTO E-BOOK

Questo e-book si rivolge a coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Se si vuole sapere senza dover cercare da altre parti:

– cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola e come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori;

– chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA

– come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale

– come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d’intento; come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa

– quali sono i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza per rispondere a quasi tutti i casi particolari (con i riferimenti di legge ed oltre 20 casi di giurisprudenza e 90 di prassi con abstract)

FORMATO

Disponibile nei formati pdf ed epub (su richiesta), specifico per la lettura su kindle, tablet, smartphone. In tal modo le risposte sono sempre a portata di mano anche negli spostamenti.

Ogni formato ha un indice attivo: cliccando sul paragrafo di interesse si viene linkati direttamente al contenuto.

 

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IVA: dal 2017 la dichiarazione IVA europea semplificata

La Commissione UE ha ufficializzato la proposta di una nuova dichiarazione IVA standard diretta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, limitare le frodi e facilitare le indagini con uno scambio di dati più semplice tra le autorità nazionali, che consenta di abbattere nel contempo i costi per le imprese fino a 15 MLD di euro l’anno.

Per l’Italia sarà una rivoluzione, dato che dal 1° gennaio 2017 con la nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei si passerà da un documento con 586 voci ad uno con al massimo 26 (in realtà 586 voci sono solo in Italia, negli altri paesi si arriva ad un massimo di 100, e  ci crediamo molto poco che in Italia sarà così semplice, verranno inventati una pletora di adempimenti connessi e di integrazioni che la renderanno difficile come ora).

La riforma punta, oltre che alla semplificazione, anche ad aumentare le entrate pubbliche visto che l’IVA rappresenta il 21% degli introiti dei Paesi UE contro un’evasione che nel 2011 si stima in 193 MLD euro.

La dichiarazione IVA, oltre ad essere semplificata, avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese e sostituirà gli altri obblighi, come l’attuale dichiarazione annuale.

L’obiettivo della Commissione è per una entrata in vigore dal 1° gennaio 2017. La procedura per questo tipo di normativa richiede unicamente l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento UE che ha un ruolo solo consultivo. La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione IVA standard, che sostituirà le dichiarazioni IVA nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’UE (a parte le integrazioni in più che saranno richieste al fortunato contribuente italiano) . Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, tale proposta dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

La proposta è disponibile a questo link

DOGANA: estensione delle dichiarazioni doganali telematiche

Fonte: www.cnsd.it 

Data: 19/11/2012

Con  CM 16/D/2012 del 12 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, ossia di passaggio al digitale, con l’eliminazione dei casi in cui era ancora richiesta la copia cartacea, con la relativa firma autografa, delle dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione di introduzione in deposito). A tal fine era già stata predisposta dall’Agenzia una nuova versione del tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 – “Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito”), pubblicata insieme alle relative regole e alle condizioni per la compilazione, in data 29 Febbraio 2012.

A seguito dell’esito positivo dei test condotti in ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale, il tracciato del messaggio IM è stato aggiornato con:

  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 15) “pre-clearing”, predisposto per un prossimo utilizzo nell’ambito della procedura omonima, ma che al momento non deve essere valorizzato;
  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) “Codice e CIN luogo di scarico delle merci”, predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). Anche questo campo al momento non deve essere valorizzato;

Il nuovo messaggio IM consente in particolare:

a) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, e il conseguente sdoganamento telematico, per le operazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;

b) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall’allegato 72 delle DAC (Reg. (CEE) n. 2454/93), hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all’eventuale quantità espressa nell’unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale;

d) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, per l’estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l’eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all’atto dell’introduzione in deposito. Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC – Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in oggetto sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione “CD” o “VM”. Per esigenze tecnico-operative, tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l’orario di operatività dell’ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l’estrazione delle merci dal deposito.

Per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo non cambia nulla riguardo all’iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all’atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all’atto dell’introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, in applicazione dell’art. 2, comma 6, della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti titolari di procedura di domiciliazione per il regime di introduzione in deposito, sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del msg. IM3 che sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture. Tale messaggio va redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”.

Gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009, sono evidenziati nella stessa CM 16/D/2012. Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l’inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria, l’utilizzo del messaggio “IM”, pur non essendo al momento oggetto di obblighi di livello europeo o nazionale, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte. La presentazione delle dichiarazioni in questione avviene mediante l’invio di un messaggio IM, firmato digitalmente, che sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiede l’autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all’ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

–      gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

–      i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);

–      la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione – conformemente a quanto previsto dall’art. 62 , comma 2, CDC e dall’art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

a) l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all’art. 497 par. 3 DAC e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi – compresi quelli di cui al punto precedente – in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L’assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell’attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l’interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell’ufficio, dopo aver verificato l’ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all’operatore economico l’esito del circuito doganale di controllo, attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida presente nel menù di AIDA:

nel caso di dichiarazione selezionata “CA” provvede alla stampa del prospetto di svincolo, contenente i dati di riepilogo della bolletta, utilizzando l’apposito pulsante presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta e procede alla consegna all’operatore, senza l’apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l’altro:

a. il codice di svincolo,

b. il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,

c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,

d. la lista dei container,

e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;

nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l’ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l’esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del prospetto di svincolo.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio (nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4), riducendo il consumo di carta, la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l’opzione “Pagine per facciata” al valore “2” e con la selezione fronte-retro. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro

L’ufficio doganale procede all’archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati). Ai fini del rilascio delle merce da parte del gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia, viene fatto presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell’ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l’utente del STD – tipo messaggio 3) a riprova dell’effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta il prospetto di svincolo, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l’estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell’attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l’operatore economico presenta presso quest’ultimo il prospetto di svincolo, per l’espletamento delle relative formalità.

Per quanto riguarda invece, la cd. “procedura di soccorso “, vengono individuato una serie di casi in cui la stampa della dichiarazione può essere consentita la stampa cartacea della dichiarazione, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

–      il sistema informatico dell’Agenzia e l’applicazione informatica dell’operatore non sono funzionanti;

–      è soltanto l’applicazione informatica dell’operatore economico a non essere funzionante. In tal caso la dichiarazione cartacea va presentata unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest’ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk; ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea.

–      qualora il sistema informatico dell’Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Gli ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “In un click”, seguendo il percorso “e-customs.it – AIDA” e nella sezione assistenza online.

Infine, per quanto riguarda le richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici, le relative modalità sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line” “Come fare per …. Richiedere assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line Come richiedere assistenza” della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto, devono essere inviate all’indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

Le disposizioni della CM 16/D/2012 sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012. In relazione alle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, l’utilizzo delle vigenti procedure è consentito, esclusivamente fino alla suddetta data.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate devono abilitare, per il tramite dell’apposita funzione, il registro informatizzato “7T” prima dell’avvio in esercizio della nuova procedura.