FOTOVOLTAICO: Dichiarazione annuale energia elettrica anno 2023

Fotovoltaico: dichiarazione annuale energia elettrica 2023 in scadenza al 31/03/2024 (scadenza effettiva 02/04/2024)

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DICHIARAZIONE ANNUALE ENERGIA ELETTRICA 2023: OBBLIGO

Si avvicina la scadenza del 31 marzo, per l’invio telematico all’Agenzia Dogane e Monopoli della Dichiarazione Annuale Energia Elettrica (o Dichiarazione Annuale di Consumo Mod. AD-1) per l’anno 2023.

L’adempimento è obbligatorio per tutti gli impianti fotovoltaici con potenza > 20 kwp. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo, qualora presente, da parte del GSE.

L’adempimento dichiarativo è altresì obbligatorio per tutta una serie di altri soggetti obbligati (es. officine di acquisto per usi propri, ecc.) come prescritto dal TUA (Testo Unico Accise).

Il TUA (Testo Unico Accise) all’art.53, commi 1 e 2, individua i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e all’art.53 co.8 impone a quegli stessi soggetti di presentare la dichiarazione annuale di consumo. La dichiarazione va fatta anche per soli usi esenti. Inoltre l’art.53-bis individua altri soggetti a loro volta obbligati a presentare la dichiarazione.
Esistono quindi tre tipi di SOGGETTI tenuti alla dichiarazione che sono definiti come segue:
• OBBLIGATI CON LICENZA
• OBBLIGATI CON AUTORIZZAZIONE
• NON OBBLIGATI

DICHIARAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2023: INVIO TELEMATICO

Ad oggi la modalità di invio è la seguente:

  • MODALITA’ U2S – User to System: si utilizza un’applicazione web fruibile dal portale delle Dogane (Portale Unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – PUDM), per cui non è necessario dotarsi di un apposito software.
  • MODALITÀ S2S – System to System: si utilizza una piattaforma software apposita, per cui bisogna dotarsi di un apposito software sviluppato da terzi.

Non è più possibile utilizzare il vecchio software EnergiaElettrica, a partire dalla Dichiarazione per il 2020 (che si presentava nel 2021).

Nelle utility proposte spieghiamo come fare la dichiarazione e come usare l’applicazione web U2S .
Cosa fare quindi, se siete arrivati a ridosso di scadenza come sempre? Le scelte sono 2:
1° scelta – vi rivolgete al call center dogane 800128417 dove, al netto delle attese, vi diranno qualche cosa alla volta, e probabilmente perderete ore ed ore del vostro tempo prima di capire, oltre ai frequenti blocchi del sito di assistenza (abituatevi a questa schermata, e TANTI AUGURI)

2° scelta – utilizzate le utility predisposte dallo Studio. Nella migliore delle ipotesi ci vogliono 30 minuti, nella peggiore 1 ora (e non un giorno intero come sarebbe senza questa mini guida). Si precisa che è necessario essere in possesso di CNS o SPID

DICHIARAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2023: COSA C’E’ NELLE UTILITY

Le utility sono due, e coprono gran parte delle casistiche di impianto fotovoltaico aziendale, cioè:

1) UTILITY PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CESSIONE TOTALE

2) UTILITY PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SCAMBIO SUL POSTO (Uso Esente Accisa)

Ogni utility comprende:
1) UTILITY EXCEL per calcolare i dati da inviare all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
2) e-book in pdf che spiega:
– come usare l’utility per la dichiarazione relativa all’impianto, passo per passo, con esempi reali, e i casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno);
– la NUOVA PROCEDURA DI INSERIMENTO E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE (agg. 2024 – valido per ogni tipo di impianto).

Tutta la procedura è stata pensata per poter essere utilizzata subito da chiunque, anche dal meno esperto.

FOTOVOLTAICO: Dichiarazione annuale energia elettrica anno 2022

Fotovoltaico: dichiarazione annuale energia elettrica 2022 in scadenza al 31/03/2023

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DICHIARAZIONE ANNUALE ENERGIA ELETTRICA 2022: OBBLIGO

E’ ormai vicina la scadenza del 31 marzo, per l’invio telematico all’Agenzia Dogane e Monopoli della Dichiarazione Annuale Energia Elettrica (o Dichiarazione Annuale di Consumo Mod. AD-1) per l’anno 2022.

L’adempimento è obbligatorio per tutti gli impianti fotovoltaici con potenza > 20 kwp. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo da parte del GSE.

L’adempimento è altresì obbligatorio per tutta una serie di altri soggetti obbligati (es. officine di acquisto per usi propri, ecc.) come prescritto dal TUA (Testo Unico Accise).

Il TUA (Testo Unico Accise) all’art.53, commi 1 e 2, individua i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e all’art.53 co.8 impone a quegli stessi soggetti di presentare la dichiarazione annuale di consumo. La dichiarazione va fatta anche per soli usi esenti. Inoltre l’art.53-bis individua altri soggetti a loro volta obbligati a presentare la dichiarazione.
Esistono quindi tre tipi di SOGGETTI tenuti alla dichiarazione che sono definiti come segue:
• OBBLIGATI CON LICENZA
• OBBLIGATI CON AUTORIZZAZIONE
• NON OBBLIGATI

DICHIARAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2022: INVIO TELEMATICO

Ad oggi la modalità di invio è la seguente:

  • MODALITA’ U2S – User to System: si utilizza un’applicazione web fruibile dal portale delle Dogane (Portale Unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – PUDM), per cui non è necessario dotarsi di un apposito software.
  • MODALITÀ S2S – System to System: si utilizza una piattaforma software apposita, per cui bisogna dotarsi di un apposito software sviluppato da terzi.

Non è più possibile utilizzare il vecchio software EnergiaElettrica, a partire dalla Dichiarazione per il 2020 (che si presentava nel 2021).

Nelle utility proposte spieghiamo come usare l’applicazione web U2S .
Cosa fare quindi, se siete arrivati a ridosso di scadenza come sempre? Le scelte sono 2:
1° scelta – vi rivolgete al call center dogane 800257428 dove, al netto delle attese, vi diranno qualche cosa alla volta, e probabilmente perderete ore ed ore del vostro tempo prima di capire, oltre ai frequenti blocchi del sito di assistenza (abituatevi a questa schermata, e tanti auguri)

2° scelta – utilizzate le utility predisposte dallo Studio. Nella migliore delle ipotesi ci vogliono 30 minuti, nella peggiore 1 ora (e non un giorno intero come sarebbe senza questa mini guida). Si precisa che è necessario essere in possesso di CNS o SPID

DICHIARAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2022: COSA C’E’ NELLE UTILITY

Le utility sono due, e coprono gran parte delle casistiche di impianto fotovoltaico aziendale, cioè:

1) UTILITY IMPIANTI A CESSIONE TOTALE

2) UTILITY PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SCAMBIO SUL POSTO (Uso Esente Accisa)

Ogni utility comprende:
1) UTILITY EXCEL per ricavare i dati da inviare all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
2) e-book in pdf che spiega:
– come usare l’utility
– come fare la dichiarazione per questo tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, e i casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno);
– la NUOVA PROCEDURA DI INSERIMENTO E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE (agg. 2023 – valido per ogni tipo di impianto).

Tutta la procedura è stata pensata per poter essere utilizzata subito da chiunque, anche dal meno esperto.

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

DOGANA: export DPI e COVID-19

Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.

Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:

  • riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
  • aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)

Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.

IN DETTAGLIO

Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:

  • occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
  • indumenti protettivi.

Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.

Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.

L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non occorre autorizzazione all’esportazione per

  • Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
  • inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di

  • autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
  • valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).

Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE

A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.

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