DOGANA: visita merci controlli con effetti retroattivi

Fonte: Fisco Oggi

Autore: a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Data: 21/05/2014

Il risultato delle verifiche su determinati beni può essere esteso, qualora siano identici, a prodotti compresi in precedenti dichiarazioni effettuate dallo stesso soggetto

Con la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-571/12, la Corte di giustizia UE si è pronunciata su una controversia volta ad acclarare la legittimità del maggior prelievo, doganale e fiscale, dei relativi interessi di mora e della sanzione imposti in occasione di un controllo a posteriori – visita merci – di diverse dichiarazioni doganali di importazione.
La fattispecie oggetto della controversia si riferisce, in particolare, a un accertamento compiuto dall’autorità doganale nazionale su (trentacinque) dichiarazioni presentate in dogana dalla società ricorrente, nel periodo tra l’1 maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nell’ambito di operazioni di importazione di merce (nella specie, biscotti e barrette di cioccolato) destinata a essere immessa in libera pratica nella UE; tale accertamento faceva seguito al prelievo e all’analisi di campioni relativi ad alcune soltanto (sei) delle suddette dichiarazioni in dogana.
Sulla base dei risultati di tale controllo, l’autorità doganale nazionale aveva contestato la correttezza delle dichiarazioni doganali (ben ventinove, comprensive delle sei dichiarazioni controverse), rilevando un’errata applicazione dei codici della nomenclatura combinata e fissando, di conseguenza, gli importi dei dazi all’importazione e dell’IVA dovuti, maggiorati degli interessi di mora, nonché della relativa ammenda.
 
Al riguardo, era stato chiesto ai giudici comunitari se l’articolo 70, par. 1, del CDC – Reg. (Cee) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale, effettuata su campioni prelevati da merci comprese in una dichiarazione in dogana, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti presentate dal medesimo dichiarante che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita, essendo stato concesso lo svincolo delle stesse, qualora risulti dalle indicazioni scritte fornite da tale dichiarante che dette merci sono dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provengono dallo stesso produttore e la loro denominazione e composizione sono identiche.
 
È utile ricordare preliminarmente che l’autorità doganale può controllare le dichiarazioni in dogana tanto effettuando una verifica documentale della dichiarazione e dei documenti a essa allegati, quanto mediante la visita delle merci e, ove occorra, un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito (art. 68 CDC); in quest’ultimo caso, “se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione, i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione” (art. 70, par. 1, CDC), fatta salva la facoltà del dichiarante di chiedere una visita supplementare quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate (par.2).
 
La Corte di giustizia osserva che le disposizioni soprarichiamate istituiscono una finzione sulla qualità uniforme, che consente all’autorità doganale di estendere i risultati di una visita parziale di merci oggetto di una medesima dichiarazione a tutte le merci comprese in tale dichiarazione (in tal senso, v. sent. 7 settembre 2006, causa n. C-353/04, e 24 novembre 2011, causa n. da C-323/10 a C-326/10), al fine di garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica. Tale finzione non consente, peraltro, di estendere i risultati di una visita parziale di merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti alle quali l’autorità abbia già concesso lo svincolo.
 
Sul punto, i giudici comunitari precisano che da tale conclusione non deriva, tuttavia, che tali dichiarazioni in dogana precedenti non possano più essere contestate dall’autorità doganale. E, invero, ex art.78, par. 2, CDC, “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale … può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci” e “procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate”.
Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione consente all’autorità doganale di contestare le dichiarazioni in dogana precedenti che non sono state oggetto di controllo ex art. 68 CDC e che, pertanto, sono state trattate, conformemente all’art.71, par. 2, in base alle indicazioni ivi riportate (v. sentenza 15 settembre 2011, causa n. C-138/10).
 
Secondo i giudici comunitari, in sostanza, nulla impedisce che l’autorità doganale proceda a un’estensione dei risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità ha già concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare.
Al riguardo, la Corte aggiunge che la determinazione dell’identità delle merci può fondarsi, segnatamente, sul controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse e, in particolare, sulle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana dalle quali risulti che le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, delle merci oggetto di tali dichiarazioni in dogana precedenti.
 
Una siffatta facoltà di estensione è giustificata dalla finalità stessa del codice doganale comunitario che, conformemente al quinto considerando dello stesso, intende garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste, assicurando al contempo procedure rapide ed efficaci nell’interesse sia degli operatori economici sia dell’autorità doganale.
Tale facoltà è altresì conforme alla ratio specifica dell’art. 78 CDC, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile (v. sentenze 14 gennaio 2010, causa n. C-430/08 e C-431/08, nonché 12 luglio 2012, causa n. C-608/10, C-10/11 e C-23/11).
 
È privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi: infatti, l’art. 78 CDC trova applicazione, in via di principio, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile. Come già affermato, al riguardo, dalla giurisprudenza comunitaria, il controllo a posteriori delle dichiarazioni in dogana può essere effettuato sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente le merci, essendo un siffatto controllo previsto soltanto quando le merci “possono essere ancora presentate” (v. sentenza 22 novembre 2012, causa n. C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11).
 
In conclusione, qualora le merci oggetto di una visita parziale e quelle comprese in dichiarazioni in dogana precedenti siano identiche, tenuto conto, segnatamente, del controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse, e in particolare, delle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana secondo le quali le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare, l’autorità doganale può estendere i risultati di tale visita parziale a queste ultime merci.

DOGANA: Reg. UE 978/2012 – Nuovo Sistema Preferenze Generalizzate

A partire dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 978/2012 sul Sistema delle Preferenze Generalizzate, che sarà in vigore per i prossimi 10 anni, fino al 31/12/2023.

Esso sostituisce il Reg. (CE) 732/2008, applicabile fino al 31/12/2013.

La UE, anche in virtù del Trattato sul funzionamento della UE che promuove lo sviluppo sostenibile, il buon governo e l’eliminazione della povertà nei Paesi in via di Sviluppo (SPG), ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante norme che consentono di importare nel territorio UE merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine (Form-A).

Tale accesso preferenziale delle merci ha il fine di aiutare i Paesi SPG a ridurre la povertà grazie al commercio internazionale che può portare risorse da reinvestire nello sviluppo dell’economia.

Nei passati regolamenti UE sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si distingue tra i seguenti regimi:

  • generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo;
  • speciale che incentiva lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che intraprendono riforme in senso democratico.

Il Reg. (UE) n. 978/2012 – nuovo regolamento SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) – prevede tre regimi:

  • REGIME GENERALE che comprende tutti i paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità più importante è che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 01/01/2014, da 176 ad 86 (allegato II Reg. (UE) 978/2012). Nell’elenco dei prodotti del regime generale viene fatta una distinzione tra:
  • prodotti sensibili la riduzione daziaria è del 3,5 %;
  • prodotti non sensibili: per questi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, ; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili dei capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (Reg. (UE) 987/2012) la riduzione è del 20%.
  • Nel caso in cui per 3 anni consecutivi il valore medio delle importazioni nella UE da un determinato paese SPG superi ilivello di soglia ex All. VI Reg. (UE) 978/2012, tali preferenze verranno sospese.Mediante il Reg. (UE) 1213/2012 la UE ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire dal 01/01/2014 e dureranno fino al 01/01/2016.
  • 2 REGIMI SPECIALI, nello specifico
    • primo regime speciale, che concede preferenze aggiuntive ai paesi che risultano vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione UE che concede tale beneficio se il paese richiedente:
      • è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale;
      • ha ratificato tutte le convenzioni ex All. VIII Reg. (UE) 978/2012 (convenzioni pertinenti) e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
    • secondo regime speciale (EBA,“everythings but arms”, ) che garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, a eccezione del commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della TARIC, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nell’allegato IV Reg.(UE) 978/2012. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, la UE fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Inoltre le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuano ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE.

DOGANA: linee guida al pagamento dei diritti doganali con bonifico

Fonte: www.cnsd.it

Disponibile sul sito web dell’Agenzia Dogane e Monopoli una guida al pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale in versione provvisoria (versione 1.4 dell’11/09/2013).  Con la determinazione protocollo n. 72058/RU del 7 luglio 2011 del Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione dell’Agenzia delle dogane, l’Agenzia aveva infatti costituito un apposito gruppo di lavoro che si occupasse della redazione di una serie di istruzioni operative per orientare gli operatori in questa forma di pagamento, da tempo attesa, illustrando alcuni dei temi più delicati della materia, quali i tempi di riaccredito, l’efficacia liberatoria della ricevuta del bonifico e la valenza civilistica e fiscale della quietanza elettronica.

Si precisa che con il DM Economia e Finanze del 5/2/2010 era stato disposto che gli importi versati mediante bonifico bancario o postale a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, dopo essere affluiti nell’apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, vengono prelevati dall’Agenzia Dogane, a giorni alterni, per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.

L’art.1 co.6 DM demandava all’Agenzia, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. La versione definitiva della guida sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia alla fine della sperimentazione.

>>>> Scarica il testo della GUIDA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI TRAMITE BONIFICO

DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.