DOGANA: informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) – standardizzazione procedimento e modello di richiesta

In data 08/05/2013 l’Agenzia Dogane ha pubblicato la CM 8/D/2013.

Le disposizioni ex articolo 12 Reg. (CE) 2913/1992 (CDC) ed ex artt. 6 e 7 Reg. (CE) 2454/1993, recante le relative disposizioni d’applicazione (DAC), prevedono l’istituto dell’IVO – “informazione vincolante in materia di origine”, rilevante facilitazione per gli operatori economici. L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. Tuttavia, pur consentendo lo strumento in esame un notevole grado di pianificazione, messa in sicurezza e trasparenza delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione, a differenza delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), esso non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.).

L’istituto in parola ha registrato un interesse sempre più crescente da parte della comunità degli operatori economici e si è avuto modo di rilevare che pervengono diverse richieste di IVO, redatte secondo modelli disparati, sia direttamente da parte di taluni operatori commerciali che da parte delle strutture territoriali di questa Agenzia, talora carenti dei necessari elementi di informazione ex art. 6 delle DAC. Poiché sprovviste di adeguata istruttoria e documentazione di supporto, sono risultati necessari supplementi di indagine presso gli operatori interessati, con allungamento dei tempi di trattazione delle stesse.

Inoltre, ex art.20 Codice Doganale aggiornato (Reg. (CE) n. 450/2008), la richiesta di IVO (o di ITV) “è respinta (…): a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.”

Ne è derivata, pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà verso il basso, l’esigenza di disciplinare la procedura per le richieste ed il rilascio delle IVO.

Ciò premesso, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e di semplificazione delle procedure amministrative, in analogia a quanto già operato con le ITV, l’Agenzia Dogane dispone che, a far data dalla ricezione delle presenti istruzioni, anche tutte le richieste di IVO siano redatte secondo l’allegato modello di richiesta e contengano obbligatoriamente gli elementi informativi di seguito descritti.

DOWNLOAD:

>>>> CM 8/D/2013

>>>> Allegato 1 – Richiesta IVO

>>>> Allegato 2 – Modello IVO

>>>> Allegato 3

DOGANA: revoca firma digitale persone non fisiche

Fonte: Agenzia delle Dogane, nota del 12 aprile 2013

In conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) il 15 aprile 2013, l’Agenzia delle Dogane provvederà alla revoca dei certificati di firma digitale rilasciati a Persone Non Fisiche – PNF (codici fiscali di aziende).

Per conseguenza, dal 16 aprile, i certificati di firma associati a PNF non saranno più validi, e i documenti firmati con tali certificati saranno rigettati.
Al riguardo un primo avviso è stato pubblicato l’8 ottobre 2009.

Il 1° marzo 2013 analoghi avvisi sono stati trasmessi alle caselle e-mail fornite al Servizio Telematico Doganale e ad oggi numerosi utenti non hanno eseguito le azioni indicate negli avvisi.

Le aziende che non hanno ancora provveduto all’inserimento di uno o più sottoscrittori (persone fisiche a cui assegnare la firma digitale) devono effettuare la registrazione di tali soggetti.

Come sottoscrittore può essere indicato il legale rappresentante dell’azienda oppure una qualsiasi persona a cui l’azienda ha affidato il compito di firmare le dichiarazioni. Per inserire un sottoscrittore ed ottenere la firma digitale occorre recarsi in dogana per ritirare le nuove credenziali.

Le aziende che hanno indicato un sottoscrittore intestatario di firma digitale collegato all’autorizzazione della società, devono provvedere a generare ed utilizzare la firma digitale di quest’ultimo.

Tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’applicazione “Sistema di Gestione dei Certificati” ed alle modalità di inserimento del sottoscrittore sono illustrate nella sezione “Assistenza online” accessibile dal sito www.agenziadogane.gov.it

>>> Link alla pagina

DOGANA: mittente conosciuto via aerea – nuove regole dal 29 aprile 2013

Dopo un periodo transitorio, a partire dal prossimo 29 aprile 2013 entreranno pienamente in vigore le disposizioni comunitarie previste dal Reg. 2010/185/CE (sicurezza delle merci via aerea), finalizzate ad un aumento dei controlli e della sicurezza.

A partire da tale data, non è più valida la qualifica di mittente conosciuto tramite la compilazione dell’allegato B, quindi tutti gli attuali mittenti conosciuti perderanno il loro status e solo i mittenti certificati come conosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) saranno riconosciuti come tali. La conseguenza della mancanza di tale riconoscimento sarà che il 100% delle merci spedite per via aerea saranno soggette a obbligo di screening, da parte di un agente regolamentato secondo le modalità previste dalla UE, con conseguente aumento dei costi per le aziende.

Per evitare un simile scenario, sarà necessario acquisire o riacquistare la qualifica di mittente conosciuto, inviando una richiesta alla Direzione Aeroportuale competente territorialmente.

La Direzione Aeroportuale ENAC durante l’iter di valutazione dei requisiti terrà conto se l’azienda gode già della qualifica di AEO e di alcuni aspetti già valutati dall’Agenzia delle Dogane, e dovrà consegnare la “Guida per mittenti conosciuti” che riporta le procedure da seguire per ottenere la certificazione. L’iter da seguire è piuttosto lungo per cui chi volesse ottenere la certificazione entro aprile 2013 deve attivarsi immediatamente presso la Direzione Aeroportuale competente.

Allegato:

>>>> Fac-simile per presentare la richiesta di mittente conosciuto

DOGANA: integrazione sistemi ECS (Export Control System) ed EMCS (Excise Movement Control System)

Nel realizzare le procedure previste dalla “Fase-3” del progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System), si è dato corso alla razionalizzazione/integrazione di taluni processi doganali e accise e alla digitalizzazione della nota di esportazione. Con l’occasione, al fine di limitare l’impatto sugli operatori e gli uffici, si è provveduto al contemporaneo adeguamento dei tracciati record alle previsioni del Regolamento UE 1221/2012, e ad anticipare taluni controlli previsti dalla Fase 3.1.

Le nuove funzionalità determinano l’emissione a carico del sistema AIDA della “Nota di esportazione” relativa all’e-AD (documento amministrativo elettronico) contestualmente alla conclusione della operazione di esportazione, dando luogo alle condizioni per l’immediato svincolo della garanzia prestata per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise.

Si precisa che le esportazioni abbinate a transito non sono trattate in ambito ECS (alias AES) pertanto, in tali casi, la “Nota di esportazione” non può essere prodotta a carico del sistema. Per tali operazioni l’ufficio di esportazione deve procedere, sulla base dell’appuramento del transito, alla emissione della “Nota di esportazione”. Per beneficiare dei vantaggi connessi dall’emissione automatica della nota in questione, gli operatori economici possono presentare una dichiarazione di esportazione seguita da una di transito.

I controlli correlati alle nuove funzionalità segnalano all’utente gli errori di compilazione che impediscono l’interazione tra i processi doganali e accise, interazione necessaria per l’emissione automatica della nota di esportazione.

Con la nota 21537 del 02 aprile 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative per gli uffici e gli operatori economici, riguardanti l’esportazione di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa trattate dal sistema EMCS.