IMPORT: esecutivi dopo 10 giorni gli atti di accertamento in dogana dal 28/03/2013

Dal 28 marzo 2013 è applicabile la nuova procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo solo 10 giorni, a seguito della nota Prot.3204 R.U. del 21/01/2013 Agenzia Dogane e Monopoli che recepisce quanto introdotto ex art.9, co. 3-bis DL 16/2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con nota Prot.12035 R.U del 01/02/2013.

L’unica soluzione cautelare preventiva, e cioè la sospensione amministrativa ex art.244 Codice Doganale Comunitario, è solo una facoltà dell’Autorità doganale ed è subordinata alla costituzione di una garanzia.

La disposizione, finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia Dogane e Monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione, nasce come risposta alla Commissione UE sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Secondo la Commissione UE, il tempo intercorrente tra notifica dell’atto di accertamento e notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risultava coerente con il quadro giuridico UE in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili – ex art. 7 Reg. (CEE) 2913/1992 -, l’attività di recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve il più celere ed efficiente possibile, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari UE.

E’ stato quindi emanato il provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 entrato in vigore il 28/01/2013.

Dato che le relative disposizioni comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che l’effettiva applicazione, ex art. 3, co.2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), è rinviata al 28 marzo 2013, 6o° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA

  • Accertamento dell’Ufficio doganale: all’atto dello sdoganamento oppure entro il termine di prescrizione di 3 anni
  • Termini di pagamento: l’atto di rettifica dell’accertamento, dovrà essere motivato e recare l’intimazione a corrispondere i diritti pretesi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto;
  • Sospensione amministrativa: il termine di 10 giorni si applica se non viene disposta la sospensione amministrativa (ex art.244 CDC) subordinata alla costituzione di una garanzia, che, tuttavia, rimane una facoltà dell’Autorità doganale e non un diritto;
  • Nuova procedura esecutiva: l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero dei diritti doganali, che diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente, dovrà recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia servizi Spa), anche ai fini dell’esecuzione forzata (per ottimizzare gli oneri amministrativi ed economici);
  • Flusso telematico di carico: l’Ufficio che ha emesso gli atti ex art.9, co. 3-bis, DL  16/2012 trasmette ogni giorno i flussi di carico ad Equitalia servizi Spa, decorsi 10 giorni dalla definizione dell’accertamento;
  • Esecuzione: Equitalia servizi Spa, mediante raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme  per la riscossione. Sulla base del titolo esecutivo (l’atto di accertamento), e senza preventiva notifica della cartella di pagamento, si procede all’espropriazione forzata;
  • Maggiorazioni: a partire dal 1° giorno successivo o al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura ex art.30 DPR  602/1973. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999

 

DOGANA: accertamento esecutivo in 10 giorni

Fonte: PMI.it

Data: 30/01/2013

Autore: F. Vinciarelli

Al via la norma introdotta dal Decreto Semplificazioni Fiscali (DL 16/2012) che prevede l’esecutività degli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane, ovvero impone il pagamento, dopo solo 10 giorni dalla data della notifica al contribuente.

Questo significa meno tempo per pagare, e spesso nelle contestazioni doganali si parla di cifre elevate, ma anche per esercitare le tutele alle quali si ha diritto.

È stato infatti emanato il provvedimento attuativo n. 3204 del 21/01/2012 dell’Agenzia delle Dogane e della Ragioneria dello Stato che fa entrare in vigore dal 28 gennaio 2013 le nuove regole sugli accertamenti per le violazioni doganali in materia di dazi o IVA all’importazione.

Il termine dei 10 giorni per la riscossione da parte delle Dogane è stato imposto dalla UE.

L’Agenzia delle Dogane ha comunque la facoltà di disporre la sospensione amministrativa, subordinata ad apposita garanzia (ex art. 244 Regolamento n. 2913/1992 – Codice doganale). In questo non si applica il termine dei 10 giorni.

DOGANA: Sportello Unico Doganale

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli è stata implementata la sezione Sportello Unico Doganale, per il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle diverse amministrazioni dello Stato che intervengono nelle operazioni doganali, e in cui sono indicati per ogni procedimento/documento:

  • la relativa base giuridica, comunitaria o nazionale;
  • le regole di compilazione per la corretta indicazione del procedimento/documento nella casella 44;
  • lo stato di attivazione della cooperazione applicativa;
  • le informazioni sulla tipologia di controllo effettuato dal sistema AIDA all’atto della registrazione della dichiarazione.

Nell’ambito della cooperazione applicativa in atto con il Ministero della Salute si è proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni presenti nella TARIC, che viene pertanto progressivamente integrata con le misure nazionali sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni nazionali competenti per materia, per semplificare gli adempimenti degli operatori.

A partire dal 29 gennaio la codifica di alcuni documenti richiesti da misure nazionali è uniformata alla codifica comunitaria (Agenzia delle Dogane, nota 10202/RU del 23 gennaio 2013).

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sezione Sportello Unico Doganale  sono disponibili nuovi servizi di supporto all’attivazione dell’interoperabilità tra le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento:

  • Ultime dallo Sportello: novità, aggiornamenti, approfondimenti, avvisi e comunicazioni
  • Istruzioni per l’uso: versioni aggiornate delle tabelle A e B allegate al DPCM 242/2010 e, per ogni procedimento elencato, le regole di compilazione delle dichiarazioni, i controlli associati e lo stato di implementazione del dialogo telematico (nota n. 10202 del 23 gennaio 2013 – Attività preparatorie per l’attivazione dello Sportello Unico Doganale – adempimenti degli operatori e nuovi strumenti informativi a supporto)
  • Speciale Sperimentazione Operativa: informazioni inerenti lo stato di attuazione negli uffici
  • AIDA – Servizi per l’interoperabilità: nuovo portale per la fruizione dei servizi di interoperabilità.

DOGANA: valore in Dogana, corrispettivi e diritti di licenza (royalties). Linee Guida CM 21/D/2012

L’Agenzia delle Dogane con la CM 21/D/2012 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni comunitarie sulla valutazione dei corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione.

Nel contratto di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza o royalties.

Nella normativa comunitaria (artt.28-36 CDC e art.141-181 bis DAC), le royalties devono essere versate dal compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. I corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci solamente se ricorrono due condizioni:

  • il riferimento dei diritti alle merci oggetto di valutazione: vi deve essere assoluta identità tra le merci importate  ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;
  • il pagamento dei diritti da parte dell’importatore quale condizione di vendita della merce: assenza, per il venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il  pagamento del diritto di licenza.

E’ irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

Royalties come condizione della vendita

Relativamente alla valutazione delle royalties come “condizione della vendita” delle merci per la loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate, va verificato se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita.  In tale ipotesi, altri fattori potrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione di vendita.

Vengono inoltre analizzati la struttura dello scenario a due parti (venditore-produttore; acquirente-importatore che coincidono con il licenziante ed il licenziatario) e dello scenario a tre parti (in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di compravendita, il caso più ricorrente), nel quale si instaurano rapporti giuridici distinti; infine viene analizzata la natura del legame tra le parti al fine della determinazione dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana.

In conclusione si ribadisce il principio che la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione non può essere condotta in astratto ma, sulla base delle presenti linee-guida, caso per caso, con riguardo alla specificità di ciascuna fattispecie ed a seguito dell’analisi dei singoli contratti di licenza o di ogni altro utile elemento.