DOGANA: dal 1° dicembre 2012 Agenzia Monopoli incorporata in Agenzia Dogane

Dal 1° dicembre 2012 l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è incorporata nell’Agenzia delle Dogane.

Lo comunica l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 141805/RU del 29 novembre 2012 (DL 95/2012 n. 95 convertito dalla L. 135/2012 – Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012).

Dunque, dal 1° dicembre 2012, ex art. 23 quater, co.2, DL 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, le funzioni attribuite all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dall’Agenzia delle dogane che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Nella nota vengono date disposizioni organizzative transitorie.

DOGANA: modifiche al regime del transito per adesione Croazia

Fonte: www.cnsd.it

Data: 14/07/2012

Con la Decisione N. 3/2012 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 è stata modificata la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. La modifica si è resa necessaria in virtù della dichiarazione, da parte della Croazia, di aderire alla convenzione stessa (vedasi in proposito le precisazioni dell’Agenzia delle Dogane fornite con la nota prot. 80086/RU del 28/06/2012, per la quale è disponibile un commento nella newsletter CNSD n. 17/2012).
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia (Appendice III) stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è stato fissato un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della decisione in oggetto.

DOGANA: misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA

La L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, concernente norme di “semplificazione” tributaria, reca diverse misure in
materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. La nota dell’Agenzia Dogane 62488/RU del 31/05/2012 le passa in rassegna fornendo chiarimenti in merito.

Si riportano quelle di maggiore interesse.

D) Deposito fiscale ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, DL 16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del DL 16/2012 apporta una modifica integrativa alla disposizione ex art. 16, co.5-bis, DL 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28/12/2006  questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.
In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza dell’Agenzia Dogane, saranno impartite specifiche direttive operative.

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, co.3-duodecies, DL 16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

DOGANA: modifiche relative a Status di Operatore Economico Autorizzato

L’Agenzia delle Dogane con CM 10/D/2012 adegua la disciplina dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato) alle modifiche introdotte ex art. 15, co.1, L.183/2011 (legge di stabilità 2012): in ottemperanza a tali modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel TU documentazione amministrativa – DPR 445/2000, il certificato camerale quale allegato all’istanza per l’ottenimento della certificazione AEO previsto al punto 2.2.1., lett. a ) della CM 36/D/2007, non è più richiesto.

L’Agenzia Dogane fornisce inoltre le conseguenti istruzioni procedurali da espletare coerentemente con quanto già avveniva prima dell’emanazione del citato art. 15, c. 1 della Legge 183/2011, e riguardanti:

  • controllo documentale dell’istanza;
  • acquisizione delle comunicazioni antimafia;
  • controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.