PLAFOND IVA 2023: Nuovo E-BOOK aggiornato a gennaio 2023

PLAFOND IVA 2023

Il nuovo e-book aggiornato a gennaio 2023 è in vendita sul sito del Commercialista Telematico a questo link

E-BOOK PLAFOND IVA 2023

Gestione completa del Plafond IVA e di tutti gli adempimenti per l’esportatore abituale e il fornitore

Formato: PDF con segnalibri
N. pagine: 125
Versione 3.0 aggiornata a Gennaio 2023

Coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l’IVA su gran parte delle vendite (in quanto non imponibili) per cui sono spesso a credito IVA nei confronti dell’erario.

Questi particolari operatori, definiti esportatori abituali, possono effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l’IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA.

Come approfittare di questa possibilità e gestire concretamente il plafond IVA?

Una guida aggiornata al plafond IVA 2023

Questa guida si rivolge a coloro che devono gestire il plafond IVA come esportatori abituali, fornitori o consulenti.

La guida consente di sapere (quasi) tutto sul plafond IVA senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, quali operazioni lo creano, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi (quali) senza pagamento dell’IVA, come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile; il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo, la presentazione telematica; gli accorgimenti utili per non fare errori; come regolarizzare eventuali errori;
  • gli adempimenti in dichiarazione IVA;
  • gli strumenti di lavoro, con comode utility in excel per controllare l’utilizzo corretto del plafond (lato esportatore abituale) e la corretta fatturazione (lato fornitore “cedente/prestatore”)

Edizione 3.0 2023

L’edizione 2023 è stata razionalizzata, per offrire una più facile fruizione da parte del lettore, ed aggiornata alle ultime novità in materia di plafond. In particolare sono stati aggiornati:

  • gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore di un esportatore abituale, spiegati passo passo anche con immagini;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo, i nuovi campi di compilazione;
  • la disciplina delle sanzioni, completamente rivista e semplificata, con una chiara distinzione delle responsabilità di esportatore e fornitore;
  • i metodi per regolarizzare gli errori e lo splafonamento, completamente rivisti in base alle procedure di fatturazione elettronica, con esempi reali;
  • le modifiche procedurali e i controlli antifrode a partire dal 2022;
  • vendite a distanza e plafond;
  • riferimenti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (normativa, oltre 150+ casi tra giurisprudenza e prassi con abstract).

Una volta acquistato, l’eBook è immediatamente scaricabile sul proprio PC. 

LINK: E-BOOK PLAFOND IVA 2023

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PLAFOND IVA: si devono verificare le dichiarazioni di intento

Si devono verificare le dichiarazioni di intento, altrimenti si può incorrere nel sequestro preventivo.

La Cassazione, con sentenza n. 1358/2022, ha stabilito che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, in capo al rappresentante legale di una società che utilizzi dichiarazioni di intento presumibilmente false, in quanto emesse da una società da poco costituita, e che quindi non poteva avere conseguito lo status di esportatore abituale e neppure disporre di un plafond per operare acquisti in sospensione d’imposta.

Secondo la Cassazione, la società avrebbe dovuto effettuare almeno una verifica sul presunto esportatore abituale, poichè soggetto con il quale non vi erano stati rapporti in precedenza; ad es. una visura camerale, avrebbe già consentito di accertare che la società emittente della dichiarazione di intento nel caso specifico neppure era iscritta alla Camera di Commercio. Di contro, limitarsi a riscontrare l’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND IVA

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA E-BOOK un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

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