INTRA UE: modifiche alla disciplina IVA per adeguamento alle direttive UE

Il Governo ha varato un DDL, esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri del 9/2/2011, volto a recepire misure recentemente emanate dalla UE.

In particolare sono previste le seguenti modifiche (si illustrano 4 dei 6 articoli del DDL in quanto gli ultimi due non riguardano la materia di questo sito):

  1. Art. 8-bis DPR 633/1972 :viene riscritto per limitare la non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare (adeguamento agli artt. 148, 371, all’Allegato X della Direttiva 2006/112/CE);
  2. Effettuazione servizi intra UE: vengono modificati il momento di effettuazione (articolo 6, commi 3 e 5 del Dpr 633/1972) dei servizi intracomunitari B2B (prestazioni generiche ex art.7 – ter DPR 633/1972) collegandolo al momento di effettuazione ex art.63 Direttiva 2006/112/CE, l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/729 che viene equiparata all’integrazione prevista per le operazioni intra UE (articoli 46 e 47 DL 331/1993), e le disposizioni riguardanti i rimborsi (articolo 38bis DPR 633/1972).
  3. Prodotti energetici (gas, energia elettrica, ecc.): tassazione nel luogo di destinazione dell’operazione, sia per le cessioni (articolo 7 bis, comma 3 DPR 633/1972) sia per le prestazioni relative alle concessioni di accesso (articolo 7 septies, lett. g) DPR 633/1972). Vengono adeguate le disposizioni sull’importazione di tali prodotti (art. 68 DPR 633/1972) e sulle operazioni intracomunitarie (artt. 38 e 41 DL 331/1993). Il regime di non imponibilità (art.72, comma 3)  DPR 633/1972) viene ampliato agli enti comunitari che godono dei privilegi di cui al Protocollo sui privilegi delle Comunità Europee 8 aprile 1965.
  4. Beni importati in prosecuzione verso altro Stato UE: viene recepita la Direttiva 2009/69/CE quanto alle modifiche sulle procedure di esenzione delle «importazioni con prosecuzione» dei beni a destinazione di un altro Stato Ue (art. 67 DPR 633/1972), nel senso che il regime di sospensione IVA sulle importazioni destinate ad uno Stato UE è concesso solo se l’importatore può dare prova dell’avvenuto trasferimento delle merci nell’altro Stato UE

Tali modifiche confluiranno in un Decreto Legislativo che modificherà il DPR 633/1972 (Decreto IVA) e il DL 331/1993.