DOGANA/IMPORT: controlli automatizzati per la corretta compilazione della dichiarazione doganale di importazione

Fonte: Agenzia Dogane – comunicato del 19/06/2014

L’Agenzia Dogane informa che per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero portare a sanzioni, nel sistema AIDA sono stati implementati nuovi controlli automatizzati che, in base alle informazioni presenti nella TARIC e degli elementi della dichiarazione (codice merce, provenienza, preferenze, etc.), segnalano gli errori di compilazione.

A partire dal 24/06/2014, quindi, in fase di accettazione di una dichiarazione doganale di importazione che richieda particolari preferenze tariffarie saranno attivati ulteriori controlli finalizzati alla verifica della corretta compilazione, in particolare su quanto indicato nelle seguenti caselle:

  • casella 33 Cadd: va verificata la presenza di tutti i CADD necessari
  • casella 36 Preferenze: indicare un codice preferenza coerente con quanto previsto nella Taric
  • casella 47 Codice tributo: Il codice tributo A10 non sarà più dichiarabile ( utilizzare il codice A00)

Maggiori informazioni relativamente ai CADD richiesti per la compilazione della dichiarazione possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

DOGANA: visita merci controlli con effetti retroattivi

Fonte: Fisco Oggi

Autore: a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Data: 21/05/2014

Il risultato delle verifiche su determinati beni può essere esteso, qualora siano identici, a prodotti compresi in precedenti dichiarazioni effettuate dallo stesso soggetto

Con la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-571/12, la Corte di giustizia UE si è pronunciata su una controversia volta ad acclarare la legittimità del maggior prelievo, doganale e fiscale, dei relativi interessi di mora e della sanzione imposti in occasione di un controllo a posteriori – visita merci – di diverse dichiarazioni doganali di importazione.
La fattispecie oggetto della controversia si riferisce, in particolare, a un accertamento compiuto dall’autorità doganale nazionale su (trentacinque) dichiarazioni presentate in dogana dalla società ricorrente, nel periodo tra l’1 maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nell’ambito di operazioni di importazione di merce (nella specie, biscotti e barrette di cioccolato) destinata a essere immessa in libera pratica nella UE; tale accertamento faceva seguito al prelievo e all’analisi di campioni relativi ad alcune soltanto (sei) delle suddette dichiarazioni in dogana.
Sulla base dei risultati di tale controllo, l’autorità doganale nazionale aveva contestato la correttezza delle dichiarazioni doganali (ben ventinove, comprensive delle sei dichiarazioni controverse), rilevando un’errata applicazione dei codici della nomenclatura combinata e fissando, di conseguenza, gli importi dei dazi all’importazione e dell’IVA dovuti, maggiorati degli interessi di mora, nonché della relativa ammenda.
 
Al riguardo, era stato chiesto ai giudici comunitari se l’articolo 70, par. 1, del CDC – Reg. (Cee) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale, effettuata su campioni prelevati da merci comprese in una dichiarazione in dogana, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti presentate dal medesimo dichiarante che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita, essendo stato concesso lo svincolo delle stesse, qualora risulti dalle indicazioni scritte fornite da tale dichiarante che dette merci sono dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provengono dallo stesso produttore e la loro denominazione e composizione sono identiche.
 
È utile ricordare preliminarmente che l’autorità doganale può controllare le dichiarazioni in dogana tanto effettuando una verifica documentale della dichiarazione e dei documenti a essa allegati, quanto mediante la visita delle merci e, ove occorra, un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito (art. 68 CDC); in quest’ultimo caso, “se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione, i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione” (art. 70, par. 1, CDC), fatta salva la facoltà del dichiarante di chiedere una visita supplementare quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate (par.2).
 
La Corte di giustizia osserva che le disposizioni soprarichiamate istituiscono una finzione sulla qualità uniforme, che consente all’autorità doganale di estendere i risultati di una visita parziale di merci oggetto di una medesima dichiarazione a tutte le merci comprese in tale dichiarazione (in tal senso, v. sent. 7 settembre 2006, causa n. C-353/04, e 24 novembre 2011, causa n. da C-323/10 a C-326/10), al fine di garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica. Tale finzione non consente, peraltro, di estendere i risultati di una visita parziale di merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti alle quali l’autorità abbia già concesso lo svincolo.
 
Sul punto, i giudici comunitari precisano che da tale conclusione non deriva, tuttavia, che tali dichiarazioni in dogana precedenti non possano più essere contestate dall’autorità doganale. E, invero, ex art.78, par. 2, CDC, “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale … può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci” e “procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate”.
Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione consente all’autorità doganale di contestare le dichiarazioni in dogana precedenti che non sono state oggetto di controllo ex art. 68 CDC e che, pertanto, sono state trattate, conformemente all’art.71, par. 2, in base alle indicazioni ivi riportate (v. sentenza 15 settembre 2011, causa n. C-138/10).
 
Secondo i giudici comunitari, in sostanza, nulla impedisce che l’autorità doganale proceda a un’estensione dei risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità ha già concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare.
Al riguardo, la Corte aggiunge che la determinazione dell’identità delle merci può fondarsi, segnatamente, sul controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse e, in particolare, sulle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana dalle quali risulti che le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, delle merci oggetto di tali dichiarazioni in dogana precedenti.
 
Una siffatta facoltà di estensione è giustificata dalla finalità stessa del codice doganale comunitario che, conformemente al quinto considerando dello stesso, intende garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste, assicurando al contempo procedure rapide ed efficaci nell’interesse sia degli operatori economici sia dell’autorità doganale.
Tale facoltà è altresì conforme alla ratio specifica dell’art. 78 CDC, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile (v. sentenze 14 gennaio 2010, causa n. C-430/08 e C-431/08, nonché 12 luglio 2012, causa n. C-608/10, C-10/11 e C-23/11).
 
È privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi: infatti, l’art. 78 CDC trova applicazione, in via di principio, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile. Come già affermato, al riguardo, dalla giurisprudenza comunitaria, il controllo a posteriori delle dichiarazioni in dogana può essere effettuato sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente le merci, essendo un siffatto controllo previsto soltanto quando le merci “possono essere ancora presentate” (v. sentenza 22 novembre 2012, causa n. C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11).
 
In conclusione, qualora le merci oggetto di una visita parziale e quelle comprese in dichiarazioni in dogana precedenti siano identiche, tenuto conto, segnatamente, del controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse, e in particolare, delle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana secondo le quali le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare, l’autorità doganale può estendere i risultati di tale visita parziale a queste ultime merci.

IMPORT: no prestazione di garanzia per beni in libera pratica destinati ad altro Stato UE

A partire dal 8/04/2014 iniziano i controlli automatizzati di validità e coerenza delle dichiarazioni relative a merci destinate ad essere trasferite in altro stato UE.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 3540 fornisce istruzioni per applicare lo speciale regime 42 (importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE), per contrastare i possibili comportamenti illeciti e verificare con certezza che le merci vengano effettivamente trasferite in un altro Stato UE, presupposto per la concessione della sospensione dell’IVA.

A monte delle modifiche normative, la direttiva 2009/69/CE, recepita ex L.217/2011 (legge comunitaria 2010) con l’introduzione all’art.67 DPR 633/1972 dei commi 2-bis e 2-ter .

In particolare, con le nuove disposizioni, cambiano i dati che gli operatori devono inserire nella dichiarazione doganale, per potersi avvalere del beneficio della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro; l’importatore indica obbligatoriamente nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato UE di importazione preceduto dal codice Y040, o il numero dipartita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato UE di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime di reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato UE (regime 63).

I citati codici garantiscono prassi uniformi nella UE in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.

Viene inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato UE: si tratta di un’informazione non obbligatoria, ma che potrebbe essere richiesta dall’ufficio doganale se ritenuta necessaria per il riconoscimento del regime.

Ulteriore presupposto indispensabile per la sospensione IVA all’importazione è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nel VIES, come soggetti passivi IVA abilitati agli scambi intra UE.

Infine, per ottimizzare le operazioni di controllo, nel sistema AIDA, in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 (Regime), l’operatore immette le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema stesso possa verificarne la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.

A partire dal 8/04/2014 quindi non è più dovuta la prestazione di garanzia per l’importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE (regime 42).

IVA: aumento al 22% – effetti su acquisti intra UE ed importazioni

Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA  al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).

L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.

Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:

  • importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
  • acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
    • fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
    • acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
  • prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
    • tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex  CM 16/E/2013.
    • tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
    • in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare