DOGANA: valore in Dogana, corrispettivi e diritti di licenza (royalties). Linee Guida CM 21/D/2012

L’Agenzia delle Dogane con la CM 21/D/2012 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni comunitarie sulla valutazione dei corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione.

Nel contratto di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza o royalties.

Nella normativa comunitaria (artt.28-36 CDC e art.141-181 bis DAC), le royalties devono essere versate dal compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. I corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci solamente se ricorrono due condizioni:

  • il riferimento dei diritti alle merci oggetto di valutazione: vi deve essere assoluta identità tra le merci importate  ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;
  • il pagamento dei diritti da parte dell’importatore quale condizione di vendita della merce: assenza, per il venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il  pagamento del diritto di licenza.

E’ irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

Royalties come condizione della vendita

Relativamente alla valutazione delle royalties come “condizione della vendita” delle merci per la loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate, va verificato se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita.  In tale ipotesi, altri fattori potrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione di vendita.

Vengono inoltre analizzati la struttura dello scenario a due parti (venditore-produttore; acquirente-importatore che coincidono con il licenziante ed il licenziatario) e dello scenario a tre parti (in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di compravendita, il caso più ricorrente), nel quale si instaurano rapporti giuridici distinti; infine viene analizzata la natura del legame tra le parti al fine della determinazione dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana.

In conclusione si ribadisce il principio che la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione non può essere condotta in astratto ma, sulla base delle presenti linee-guida, caso per caso, con riguardo alla specificità di ciascuna fattispecie ed a seguito dell’analisi dei singoli contratti di licenza o di ogni altro utile elemento.

DOGANA: misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA

La L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, concernente norme di “semplificazione” tributaria, reca diverse misure in
materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. La nota dell’Agenzia Dogane 62488/RU del 31/05/2012 le passa in rassegna fornendo chiarimenti in merito.

Si riportano quelle di maggiore interesse.

D) Deposito fiscale ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, DL 16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del DL 16/2012 apporta una modifica integrativa alla disposizione ex art. 16, co.5-bis, DL 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28/12/2006  questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.
In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza dell’Agenzia Dogane, saranno impartite specifiche direttive operative.

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, co.3-duodecies, DL 16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

IMPORT: le nuove (spropositate) sanzioni ex art 303 TULD

L’art. 303  TULD (DPR 43/1973), regolante le sanzioni applicate alle irregolarità doganali commesse dall’operatore in buona fede al momento della presentazione delle merci in dogana per l’importazione, è stato modificato ex art. 11 co. 4 DL 16/2012 (“semplificazioni”): per quanto riguarda la inesatta indicazione del valore questa, se comporta una rideterminazione dell’imposta accertata, viene punita con la sanzione ex comma 3 e non quella ex comma 1 art.303 TULD.

In pratica l’art.303 TULD:

  • ex  comma 1 ora punisce la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la sanzione da € 103 ad € 516; tuttavia quando l’inesatta indicazione del valore comporti la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni
  • ex comma 3, che il DL 16/2012 ha modificato passando da un sistema proporzionale (sanzioni da uno a dieci volte i diritti evasi), fino ad un sistema a scaglioni.

Il risultato è che violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi pesantissimi, decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime: infatti se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500 euro >>>> sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (inferiore alla previgente)
  • diritti da 500,1 a 1.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (maggiore della previgente)
  • diritti da 1000,1 a 2.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (decisamente maggiore)
  • diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro >>>> sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (esponenzialmente maggiore: per non aver versato un’imposta pari a € 2.000,1 prima la sanzione era da uno a dieci volte l’imposta “evasa” – quindi da 2.000,10 a 20.001,00 – mentre ora va da € 15.000,00 a € 30.000,00!)
  • oltre i 4.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti (quest’ultima fattispecie sanzionatoria è manifestamente sproporzionata).

Di solito le sanzioni tributarie, come da prassi dell’Agenzia, si applicano al minimo edittale: pertanto, con questa modifica qualsiasi violazione con un’imposta non versata superiore ad € 4.000,00 avrà lo stesso trattamento; in questo caso infatti la sanzione sarebbe identica (€ 30.000,00), sia se la differenza tra accertato e dovuto sia pari ad € 4.000,00 sia se tale differenza sia pari ad € 1.000.000,00, con evidente disparità sostanziale di trattamento tra le operazioni doganali.

Inoltre l’eliminazione dell’esimente del vecchio art. 303 co.3 TULD (se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito d’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipende “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta a inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa), porterà di fatto a parificare violazioni formali, facilmente desumibili dalla Dogana anche solo guardando la bolletta doganale, e sostanziali, accertabili invece solo con verifica merci o controllo documenti accompagnatori.

Il DL in fase di conversione non ha subito delle modifiche da parte del Parlamento; la norma prevista ex nuovo art. 303 del TULD è applicabile dalla data di promulgazione del DL 16/2012 (2 marzo 2012).

IMPORT: nuovo regime sanzionatorio più punitivo per errori nelle bolle doganali

Il DL 16/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento”) introduce importanti novità in campo doganale, in perfetta sintonia con le attuali linee guida (“equità“, vale a dire sempre più adempimenti, sempre più incomprensibili, con sanzioni sempre più pazzesche e indiscriminate):

1) modifica dell’art. 303  Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR 43/1973), rafforzando notevolmente le sanzioni sulle violazioni legate ad inesattezze dichiarative su qualità, quantità e valore delle merci.  In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative a qualità, quantità e  valore delle  merci  destinate a importazione definitiva, a deposito o a transito (esterno),  non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da  euro 103,00  a euro 516,00 a meno che l’inesatta indicazione del valore  non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual  caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Fanno eccezione, come in precedenza, i seguenti casi:

  • errata denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
  • le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima voce, e  l’ammontare  dei  diritti  di  confine,  che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è  uguale  a  quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  • le differenze in più o in meno in quantità o valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Nel nuovo art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente ex comma 3 della versione previgente  in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se  i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento  sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il  fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500,00 euro, sanzione amministrativa da 103,00 a 500,00 euro;
  • diritti da 500,01 a 1.000,00 euro, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
  • diritti da 1000,01 a 2.000,00 euro, sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro;
  • diritti da  2.000,01  a 3.999,99  euro,  sanzione amministrativa da 15.000,00 a 30.000,00 euro;
  • oltre 4.000,00, sanzione amministrativa da 30.000,00 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

2) altra novità di rilievo ex DL 16/2012 è il potenziamento dell’accertamento doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, co. 4, D.Lgs 374/1990 e l’art. 53 del Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995).