L’Agenzia delle Dogane con la CM 21/D/2012 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni comunitarie sulla valutazione dei corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione.
Nel contratto di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza o royalties.
Nella normativa comunitaria (artt.28-36 CDC e art.141-181 bis DAC), le royalties devono essere versate dal compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. I corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci solamente se ricorrono due condizioni:
- il riferimento dei diritti alle merci oggetto di valutazione: vi deve essere assoluta identità tra le merci importate ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;
- il pagamento dei diritti da parte dell’importatore quale condizione di vendita della merce: assenza, per il venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il pagamento del diritto di licenza.
E’ irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.
Royalties come condizione della vendita
Relativamente alla valutazione delle royalties come “condizione della vendita” delle merci per la loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate, va verificato se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. In tale ipotesi, altri fattori potrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione di vendita.
Vengono inoltre analizzati la struttura dello scenario a due parti (venditore-produttore; acquirente-importatore che coincidono con il licenziante ed il licenziatario) e dello scenario a tre parti (in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di compravendita, il caso più ricorrente), nel quale si instaurano rapporti giuridici distinti; infine viene analizzata la natura del legame tra le parti al fine della determinazione dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana.
In conclusione si ribadisce il principio che la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione non può essere condotta in astratto ma, sulla base delle presenti linee-guida, caso per caso, con riguardo alla specificità di ciascuna fattispecie ed a seguito dell’analisi dei singoli contratti di licenza o di ogni altro utile elemento.