INTRA UE: VIES rilevante anche per servizi Intra UE

VIES rilevante anche per i servizi intra UE. 

Dopo quasi due anni dal 1° gennaio 2020, con il DLgs. 192/2021 è avvenuto il recepimento delle disposizioni sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra UE di beni, tra cui con rilevanza sostanziale:

  • l’iscrizione al VIES del cessionario UE,
  • la presentazione dell’INTRASTAT vendite (art. 41 comma 2-ter DL 331/93).

Per le prestazioni di servizi.

La prestazione di servizi “generica”, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ha una diversa rilevanza territoriale, ai fini IVA:

  • se resa a committente soggetto passivo (B2B) – NON è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72).
  • se resa a committente privato consumatore(B2C) – è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72).

Committente soggetto passivo IVA.

  • Ex art. 7-ter comma 2 lett. a) DPR 633/72, ai fini della territorialità IVA, sono soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese coloro che esercitano “attività d’impresa, arti o professioni”.
  • Ex art. 18, par. 1, Reg. UE 282/2011, salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il committente UE sia soggetto passivo se:
    • abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA;
    • il prestatore ne abbia verificato l’iscrizione al VIES.
  • sembrerebbe possibile che il prestatore disponga di “informazioni contrarie” rispetto allo status di non soggetto passivo IVA derivante dalla mancata iscrizione al VIES.
  • Inoltre, se il committente non ha ancora un numero di identificazione IVA, ma abbia informato il prestatore di averlo richiesto, questi può verificarne lo status, ottenendo qualsiasi altra prova attestante che il destinatario delle prestazioni è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini IVA ed effettuando una verifica ragionevole dell’esattezza delle informazioni ricevute.

Committente non soggetto passivo IVA.

Il committente, stabilito in un altro Stato UE, non è da considerare soggetto passivo IVA se non ha comunicato al prestatore il suo numero d’identificazione IVA (art. 18, par. 2, Reg. UE 282/2011) questo anche se comunque che l’art. 18, par. 1, lett. a) Reg. UE 282/2011 sembra attribuire all’inclusione nel VIES la funzione di confermare al prestatore che il destinatario è un soggetto passivo, non di più.

Conseguenza della mancata iscrizione al VIES del committente

Il committente non si considera soggetto passivo, con conseguente rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di servizi eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ex art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72.

Prassi Agenzia Entrate.

L’Agenzia Entrate, prima delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue, si era pronunciata in favore della rilevanza solamente formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, salvo comportamenti fraudolenti (Videoforum 23 gennaio 2019), anche se:

  • vale sempre la CM 28/E/2011 secondo cui i soggetti passivi IVA che “effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate” .
  • l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti “che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter”; per le prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato “dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES” (CM 37/E/2011, § 2.1.2 e § 3).

PROVA CESSIONE INTRA UE: anche con dichiarazione del compratore

Prova della cessione INTRA UE anche con dichiarazione del compratore
L’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 141/2021 si è nuovamente espressa sulle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Il caso esaminato è di una società italiana che effettua cessioni intra UE ed il trasporto dei beni può essere a cura:

  • della società cedente (o di un terzo per suo conto)
  • oppure del cessionario UE (o di terzi per loro conto).

La società cedente, ai fini della prova del trasporto intra UE e della conseguente non imponibilità IVA ex art. 41 co.1 DL 331/1993, produce la seguente documentazione:
– fattura di vendita al cliente UE;
– elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE effettuate;
– rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
– copia contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente con indicazione della destinazione dei beni;
– DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione finale dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
– CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

La società applica sempre questa procedura, sia se il trasporto è curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto), e nel primo caso conserva anche la fattura del trasportatore e il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci. Data inoltre la difficoltà di ricevere il CMR firmato dal destinatario finale UE dei beni, richiede al cessionario UE una attestazione firmata e timbrata di conferma ricezione merce con i seguenti dati:

  • partita IVA del cessionario;
  • numero, data e importo della fattura di vendita;
  • peso del materiale ricevuto,
  • una specifica dichiarazione del cliente che “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società ha quindi chiesto conferma della correttezza di tale procedura, dato che ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2020), sono state uniformate le regole per la prova del trasporto intra UE, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello:

  • conferma la CM 12/E/2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale precedente al Reg. UE, in tutti i casi in cui le presunzioni ivi contenute non siano applicabili;
  • ricorda che, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la RM 19/E/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intra UE “franco fabbrica” (EXW), del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Questi documenti, per fare prova della cessione intra UE, devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
Si precisa che, secondo la prassi nazionale, ai fini della prova del trasporto intra UE, l’Amministrazione finanziaria valuta caso per caso.

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT – INTRA UE – PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE del sito

INTRASTAT: FAQ sulla Brexit

L’Agenzia Dogane ha pubblicato due FAQ sulla Brexit nella sezione “Intrastat” del sito.

ACQUISTI NEL 2020 REGISTRAZIONI NEL 2021

In esse l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti beni e servizi da operatori economici del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate a gennaio 2021:

  • Gli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). In generale, tutti gli acquisti di beni arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. Sono esonerati i soggetti passivi con acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, e comunque l’ADM chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
  • I servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT acquisti del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). Non è richiesta l’indicazione della data della fattura, e che comunque, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni. Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

IRLANDA DEL NORD

La presentazione degli INTRASTAT resta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali di BENI (NON DI SERVIZI) con l’Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia Dogane e Monopoli ha recepito la direttiva 1756/2020/UE, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso “XI”.

ESTEROMETRO E BREXIT

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito saranno riportate nell’esterometro (operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis DLgs. 127/201), anche dopo il 1° gennaio 2021: tale comunicazione prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

 

INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE