INTRASTAT: intra servizi semplificati

Il 27/07 scade il termine per gli INTRASTAT del 2° trimestre: un ripasso delle semplificazioni al modello intra servizi

Con la determinazione Agenzia Dogane n. 18978 del 19/02/2015, in seguito all’art. 23 DLgs. 175/2014 (“semplificazioni”) è stato ridotto il contenuto informativo per gli INTRASTAT servizi: le novità si applicano ai modelli con periodo di riferimento (mese o trimestre) decorrente dal 1° gennaio 2015.

Le semplificazioni sono le seguenti per gli INTRA-1 quater (servizi resi) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti):

  • sono informazioni obbligatorie:
    • numero di identificazione IVA della controparte, comprensivo del codice ISO dello Stato di riferimento;
    • ammontare delle operazioni;
    • codice identificativo del tipo di servizio reso o ricevuto;
    • Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio;
  • gli altri campi (numero e data della fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità di incasso dei corrispettivi) sono facoltativi: l’Agenzia Dogane non ha approvato modelli semplificati, ha solo modificato le istruzioni alla compilazione degli stessi.

Altre novità in materia di modelli INTRASTAT ex art. 25 DLgs. 175/2014, sono le seguenti:

  • dati statistici: le sanzioni per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici (col. da 1 a 4 mod. INTRA-1 bis, e da 1 a 5 mod. INTRA-2 bis) si applicano solo alle imprese soggette alle rilevazioni ISTAT di cui al Programma Statistico Nazionale (PSN), quindi alle imprese che hanno effettuato, nel periodo di riferimento, spedizioni o arrivi pari o superiori a € 750.000.

INTRASTAT: semplificazioni modello servizi

E’ stato semplificato il contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat servizi resi / ricevuti, per adeguamento agli altri Paesi UE, con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015 Dir. Agenzia Dogane e monopoli, che ha sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22/02/2010 (Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi intrastat), in base a quanto disposto ex art. 23 DLgs. 175/2014 “semplificazioni”, che dava 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per emanare un provvedimento di modifica al contenuto degli intrastat servizi generici).

Le semplificazioni Intrastat consistono nel fatto che va comunicato solamente (vale sia per i mensili che i trimestrali):

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INTRASTAT: modifiche dal 2015 a Intrastat servizi e sanzioni statistiche

L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:

  • il numero di identificazione IVA delle controparti;
  • il valore totale delle transazioni;
  • il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
  • lo Stato di pagamento.

Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.

Come sarà quindi la nuova disciplina?

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INTRASTAT: abolizione Intrastat servizi ricevuti dal 2015

Con il Cdm 20/06/2014 che ha approvato il D.Lgs di semplificazione fiscale al fine di limitare gli adempimenti per le imprese, è prevista la riduzione del contenuto dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche.

Le norme UE sull’Intrastat (art. 264, par. 1, lett. d) Direttiva 2006/112/CE) richiedono il solo valore totale delle cessioni di beni effettuate e delle prestazioni di servizi rese, mentre nessun obbligo sussiste a livello UE in relazione alle operazioni passive: per queste ultime la compilazione dei modelli INTRA (INTRA 1-quater e INTRA 2-quater) sarà comunque abolita dal 2015, ex art. 50-bis del DL 331/93.

Tali modifiche saranno recepite nella modulistica Intrastat con provvedimento del direttore Agenzia Dogane, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. di semplificazione.

Per le sanzioni inoltre è previsto quanto segue:

  • disapplicazione per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA, dato che le attuali sanzioni da 516 a 5.164 euro, ex art. 11 DLgs. 322/1989, sono sproporzionate rispetto alla violazione, avendo ad oggetto errori meramente formali privi di rilievo tributario.
  • applicazione delle sanzioni di cui sopra alle sole imprese tenute alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale dell’ISTAT, inserite in uno specifico elenco pubblicato periodicamente. Per questi ultimi soggetti, è in ogni caso abolito il cumulo giuridico delle sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazione dei dati statistici relativi a più modelli INTRA.