TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

Continue reading

IVA: situazione reverse charge dal 2 maggio 2016

Le situazioni per cui si applica il meccanismo del reverse charge IVA – dopo il D.Lgs 24/2016 e la CM 21/E/2016 – sono attualmente le seguenti, con le rispettive decorrenze:

  • Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018: cessioni di tablet PC, laptop (rif. codice NC 8471.30) e console da gioco (rif. codice NC 9504.50) – ex art. 17 co.6 lett. c) DPR 633/1972 (come modificato da DLgs. 24/2016). E’ irrilevante la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine). Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che non siano dettate dallo status di soggetto passivo d’imposta del cessionario. La norma – è stato chiarito dalla CM 21/E/2016 – si applica fino alla fase che precede il commercio al dettaglio.
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di telefoni cellulari (art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72); anche per i telefoni cellulari, il campo di applicazione del reverse charge è limitato alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). La nozione di telefoni cellulari comprende comunque anche gli smartphone (rif. note della NC 8517.12)
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (la norma che faceva riferimento ai PC , disapplicata a seguito della decisione del Consiglio UE 22/11/2010 n. 710, è stata abrogata);
  • Fino al 2 marzo 2016: cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari

Si tratta di situazioni transitorie, che vengono concesse al Paese UE richiedente in questo caso l’Italia, per contrastare le situazioni ad elevato rischio frodi IVA ai sensi delle Direttive 201/42/UE e 2013/43/UE, e degli artt. 199 e 199-bis Direttiva IVA 2006/112/CE.

In sintesi:

PRODOTTO FASE DISTRIBUTIVA DECORRENZA
Personal computer (NC 8471) Mai applicata perchè mai autorizzata dalla UE
Telefoni cellulari (NC 8517.12 – comprende anche gli smartphone) Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 31/12/2018
Componenti ed accessori dei telefoni cellulari Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 2/03/2016
Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato – NC 8542 3190 ed NC 8542 3110) Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale Fino al 31/12/2018
PC portatili (laptop) (NC 8471 3000)

Tablet (NC 8471 3000)

Console da gioco (NC 9504 5000)

Fase che precede la rivendita al dettaglio Dal 2/05/2016 al 31/12/2018

Lo Studio ha predisposto un MODELLO EDITABILE DI AUTOFATTURA per l’integrazione IVA degli acquisti di tablet, laptop e console da gioco

VAI AL PRODOTTO

INTRA UE: modelli di fattura per contribuenti forfetari e minimi

Si propongono modelli di fattura editabili per  l’uso da parte dei contribuenti forfetari ex art.1 L. 190/2014 e s.m.i. e per contribuenti minimi ex art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011 per le operazioni con l’estero (prestazioni di servizi rese a soggetti intracomunitari):

  1. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – ditta individuale: questo modello è stato predisposto per l’azienda individuale iscritta in Camera di Commercio come commerciante o artigiano; sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  2. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista – quindi non iscritto alla Camera di Commercio – che sia privo di propria cassa di previdenza e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS, come ad es. un consulente marketing, un web designer, un grafico, un informatico ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  3. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista con propria cassa di previdenza, come ad es. un avvocato iscritto alla Cassa Forense, un commercialista iscritto alla CNPADC, un architetto o ingegnere iscritto ad Inarcassa ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo

Tipo file: (.DOC) 6 files

Si precisa che il regime dei contribuenti “minimi” o “superminimi”, o “nuovi minimi” di cui all’art.27 co.1 e 2 DL 98/2011 è stato abrogato a far data dal 01/01/2015, ma che la sua utilizzabilità è possibile fino a tutto “il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” (art.1 comma 88 L.190/2014).

Il prodotto è soggetto ad aggiornamento, verranno caricati di volta in volta nuovi modelli. Chiaramente, coloro che procederanno all’acquisto potranno sempre usufruire degli aggiornamenti in maniera gratuita

VAI AL PRODOTTO

box word

TERRITORIALITA’: fatturazione Google Adsense

La CTP Milano con sentenza n. 43 del 7/01/2016 ha stabilito che – in materia di trattamento IVA e fatturazione di prestazioni rese a Google da una società IT che opera nell’editoria digitale – è corretta la fatturazione prestazioni Google Adsense (il servizio pubblicitario remunerato da Google) a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari sul sito della società italiana poichè luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo.

Chi è l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA:

  • se committente del servizio si considera la casa madre estera (Google Ireland), la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72.
  • se il committente è nazionale (Google Italia), invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, e soggetto a IVA.

Secondo la CTP Milano, è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana poichè:

  • i servizi resi dalla società IT (prestazioni pubblicitarie rese in forma digitale sul sito internet di proprietà della società IT stessa), sono prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali  (piattaforma software e server) per essere veicolate, sistemi che sono presenti sul territorio irlandese;
  • la sede italiana del soggetto non residente, avrebbe fornito solo attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non intervenendo nemmeno sul piano contrattuale;
  • inoltre e soprattutto il pagamento dei corrispettivi sarebbe avvenuto direttamente da parte della casa madre irlandese, e non dalla branch italiana.

Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici” ex art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente). Ma quale committente? Le prestazioni possono essere riferite al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale anche perchè il luogo di stabilimento del committente si definisce (ex art. 10 Reg. UE 282/2011 in attuazione dell’art. 44 direttiva 2006/112/CE) come luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, che si individua come:

  • luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Il Reg. UE 282/2011 dice che se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Infatti la CTP Milano nel caso esaminato ha stabilito questo, risultando dai fatti di causa che:

  • ogni decisione contrattuale viene presa in Irlanda (oltretutto, condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale,
  • la branch italiana non può operare come stabile organizzazione ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (v. anche sentenza Corte di Giustizia UE Welmory del 16/10/2014, causa C-605/12);
  • non c’è stabile organizzazione della società non residente poichè l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.

A margine: l’operazione in questione è un servizio fornito per via elettronica (v. all. II Direttiva 2006/112/CE e all. I Reg. UE 282/2011): infatti, tra questi servizi vi sono la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”. Tale qualificazione incide solo sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2C, ex art. 7-sexies co.1 lett. f) DPR 633/72).