INTRASTAT: Intrastat acquisti si fa ancora

L’Intrastat acquisti di gennaio 2017 si fa ancora. Come a chiunque fosse dotato di un minimo di logica e raziocinio era chiaro.

E’ uscito infatti oggi un comunicato dell’Agenzia Dogane

COMUNICAZIONI RELATIVE AI MODELLI INTRA-2

in cui si precisa quanto segue:

  • sta per uscire un decreto o qualcosa che posticipa di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (Modelli INTRA-2);
  • nel frattempo qualcuno si è accorto che i dati statistici all’ISTAT “per il mese di gennaio 2017” vanno comunque inviati, poichè derivanti da un Regolamento Europeo (Reg. CE 638/2004 e smi) sul quale il legislatore (cioè l’Agenzia delle Entrate) non può influire;
  • quindi  l’obbligo di trasmissione dell’Intrastat acquisti permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017;
  • quindi ancora tali soggetti sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (STD e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

Siamo messi così, non c’è nulla da fare. Quindi, a parte l’aver toccato una delle poche cose stabili nel caos fiscale italiano ed anche una delle poche cose funzionanti, ciò è stato fatto con leggerezza (“basta un click”) e si deve per forza fare marcia indietro. Per questo mese quindi tutto come prima. Poi si vedrà.

Intanto ci permettiamo di suggerire, “nelle more della definizione del quadro giuridico”, di ricordarsi di pensare anche a tutti i vari casi particolari che sono stati creati negli anni (ad es. i contribuenti minimi, che ancora esistono e che devono presentare l’intrastat sugli acquisti intracomunitari), poi di vedere se vale la pena – tra tutti i milioni di adempimenti creati – di abolire a metà proprio questo.

Scopri nella SEZIONE INTRASTAT della pagina UTILITY & DOWNLOAD del sito tutti i tools dello Studio dedicati alla gestione dell’Intrastat

INTRASTAT: disponibile software Intr@web 2017 versione 18.0.0.0

Il software Intr@Web 2017 versione 18.0.0.0 è disponibile sul sito dell’Agenzia Dogane : tale software, realizzato dall’Agenzia Dogane in collaborazione con EUROSTAT, fornisce agli operatori una serie di servizi per la gestione degli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito UE. La caratteristica principale del software Intr@Web 2017 è la sua modularità. I moduli principali sono i seguenti:

  • compilazione per la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • controllo per il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
  • telematico che fornisce all’operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l’invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L’invio telematico dei dati tra l’Agenzia Dogane e l’operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest’ultimo con il sistema informativo doganale. Per maggiori informazioni sull’adesione al servizio telematico doganale consultare la sessione del sito Servizio Telematico Doganale – E.D.I. .

Il software Intr@Web è rivolto:

  • agli operatori economici (soggetti obbligati) che presentano direttamente le dichiarazioni Intrastat,
  • ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, etc.) che presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per loro esigenze.

ed è distribuito come sempre in modalità:

  • stand alone (monoutente), consente l’utilizzo del software sul solo computer nel quale è installato – il database dell’applicazione è locale;
  • client server (multiutente), consente l’utilizzo del software su più computer collegati in rete a un server che ha il database comune; il software gestisce gli accessi  degli utenti al database  comune emettendo messaggi qualora la stessa operazione sia effettuata su più computer.

PARTICOLARITA’ DEL 2017

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CONTRIBUENTI MINORI: modelli di fattura/autofattura editabili

Sono stati pubblicati nella pagina UTILITY & DOWNLOADS, nella sezione dedicata ai CONTRIBUENTI MINORI, una serie di strumenti utili per i contribuenti forfetari (ex art. 1 L.190/2014 e smi) e per i contribuenti minimi (ex art.27 co.1 e 2 DL 98/2011).

Si tratta dei seguenti modelli di fattura editabili:

 

  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia una ditta individuale iscritta in CCIAA);
  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia un professionista – quindi non iscritto in CCIAA – iscritto alla Gestione Separata INPS);
  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia un professionista – quindi non iscritto in CCIAA – con propria Cassa di previdenza);

Ogni modello viene proposto sia per il contribuente forfetario che per il contribuente minimo (in totale 6 files in formato .doc).

Si propone inoltre, dal lato degli acquisti, un modello di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE, valido sia per i contribuenti forfetari che per i contribuenti minimi. L’esempio più classico di utilizzo di questo modello è ad es. per l’acquisto di software da aziende non europee, oppure per acquisti di abbonamenti a database fotografici, di immagini o professionali.

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INTRASTAT: ultimo (?) Intrastat acquisti. Poi spesometro trimestrale

Il 25 gennaio 2017 si presenta l’ultimo (?) INTRASTAT relativo agli acquisti di beni effettuati e alle prestazioni di servizi ricevute (comunicazione di dicembre 2016 o del 4° trimestre 2016).

Ex art.4 co.4 lett. b DL 193/2016 l’obbligo è stato abolito, dato l‘ingresso della grande semplificazione “assolutamente sopportabile” della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (spesometro trimestrale). Dato che la comunicazione delle fatture, ex 21 DL 78/2010, monitora le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, si deve presentare l’INTRASTAT acquisti con riferimento alle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre 2016, come ha confermato l’Agenzia Dogane con nota n. 244/2017. Nello spesometro annuale (ex vecchio art. 21 DL 78/2010) le operazioni intra UE non erano rilevate, quindi con il nuovo spesometro trimestrale, le operazioni intra UE saranno rilevate trimestralmente (a parte il primo semestre 2016), come tutte le altre fatture emesse e ricevute.

Andiamo nel dettaglio.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ci sono dubbi sulle prestazioni rese ex art. 7-ter co.1 lett. a) DPR 633/1972 poichè:

  • da un lato, si tratta di operazioni incluse negli obblighi INTRASTAT;
  • dall’altro sono operazioni che devono essere fatturate ex art.21 comma 6-bis DPR 633/72, ma prive del requisito di territorialità IVA in Italia (ex art. 21 DL 78/2010 non andrebbero comunicate poichè operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta).

Le prestazioni di servizi ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, invece, già non andavano in INTRASTAT.

D’altro canto, va rilevato che, secondo la direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri UE:

  • hanno facoltà di richiedere il riepilogo dei soli acquisti intra UE di beni (e non anche degli acquisti di servizi);
  • non sono tenuti a richiedere l’indicazione delle prestazioni di servizi rese a committenti stabiliti in un altro Stato membro, per le quali non è previsto il reverse charge (le prestazioni di servizi diverse da quelle ex art. 7-ter DPR 633/1972).

Si ricorda che, per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, ex art. 23 DLgs. 175/2014 e determinazione Agenzia Dogane n. 18978 del 19/02/2015, le informazioni da rilasciare sono state ridotte a:

  • partita IVA della controparte UE;
  • ammontare delle operazioni;
  • codice identificativo del tipo di servizio;
  • Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio.

INTRASTAT STATISTICO

Le modifiche alla disciplina INTRASTAT ex DL 193/2016 non riguardano tuttavia la sezione statistica dei modelli, poichè l’art. 4 co. 4 lett. b) DL 193/2016 prevede l’abolizione degli obblighi ex art. 50 co. 6 DL 331/93, ma resta in vigore il Reg. CE 638/2004: ex art. 9 Regolamento, gli Stati UE devono rilevare una serie di informazioni ed ex art. 12 si richiede la trasmissione alla Commissione UE dei risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

Sarà quindi difficile l’abolizione definitiva dei modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater, come sembra affermare l’Agenzia Dogane nella nota del 10 gennaio 2017.

MODELLO INTRA – 12

Per tale modello (acquisti intra UE degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati), l’adempimento dovrebbe restare, in quanto disciplinato ex art. 49 DL 331/1993 e non dall’art. 50 comma 6 DL 331/1993.

VIES

Infine, l’abolizione dell’INTRASTAT acquisti di beni e servizi va coordinato con la disciplina VIES, la quale prevede l’inutilissima norma ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972 per cui i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi, saranno esclusi dalla banca dati VIES; ciò di fatto rende impossibile permanere nel VIES a coloro che fanno solo acquisti intra UE, dato che dal 2017 essi non vanno rilevati in INTRASTAT.