PLAFOND IVA: dichiarazione intento per estrazione da deposito IVA

Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA. 

L’Agenzia Entrate, con RM 35/E/2017, ha fornito le istruzioni operative per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali, alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

LE ULTIME MODIFICHE

  • a partire dal 01/04/2017 l’art. 4 co. 7 DL 193/2016 ha modificato le disposizioni in materia di depositi fiscali IVA: ex nuovo art. 50-bis comma 6 DL 331/1993 si prevede che l’estrazione di beni dal deposito IVA sia effettuata senza pagamento dell’IVA, qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 8 co.1 lett. c) e co.2 DPR 633/1972. La dichiarazione d’intento ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/1983 deve comunque essere trasmessa all’Agenzia Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
  • a partire dal 01/03/2017 tale adempimento è stato recentemente modificato con provv. Dir. Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016: è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che si usa appunto da tale data.

La RM 35/E/2017 spiega le modalità di compilazione del nuovo modello, precisando che:

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TERRITORIALITA’: consulenze legali su acquisto immobili trattamento

Le consulenze legali su acquisto immobili sono:

  • prestazioni generiche per la prassi,
  • prestazioni relative a beni immobili per la normativa UE in alcuni casi

Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Reg. UE 1042/2013, che individua i requisiti necessari affinché una prestazione di servizi possa considerarsi “relativa ad un bene immobile” ai fini IVA.

Ex art. 7-quater, co.1, lett. a) DPR 633/72 (che recepisce l’art. 47 direttiva 2006/112/CE), le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si intendono effettuate, ai fini IVA, nel luogo in cui si trova l’immobile (senza che assuma rilievo il luogo di stabilimento del committente).

Ex art. 31-bis Reg. UE 282/2011, valido dal 1° gennaio 2017, sono “relative a beni immobili” soltanto le prestazioni che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni (così come definiti dall’art. 13-ter del medesimo regolamento), cioè quando:

  • il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
  • il servizio ha ad oggetto l’alterazione fisica o giuridica del bene.

La CM 37/E/2011 aveva chiarito che sono da ricomprendersi fra i servizi soggetti alla disciplina ex art. 7-quater DPR 633/72 le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati, relative alla progettazione alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di un immobile o alla progettazione di interni e arredamenti.

Esempi di operazione relativa a un bene immobile, ex art. 7-quater DPR 633/72

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INTRASTAT: intra acquisti per il 2017

Gli obblighi INTRA acquisti per il 2017 sono stati ripristinati.

Agenzia Entrate e Agenzia Dogane confermano, con il comunicato stampa del 16 marzo 2017, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe convertito (L. 19/2017 di conversione del DL 244/2016) , sono ripristinati per il 2017 gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT così come configurati per il 2016, venendo meno l’abolizione relativa agli INTRA acquisti già prevista dal DL 193/2016.

Il pieno ripristino dell’INTRA acquisti decorre dalla presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27/03/2017.

Nel precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017, era stata richiesta la trasmissione dei modelli INTRA-2 relativi agli acquisti intra UE di beni effettuati nel mese di gennaio 2017 ai soli fini statistici, a carico dei soggetti passivi IVA con periodicità mensile (tale comunicato era anteriore alla conversione in legge del DL 244/2016, quiando quindi ancora era valido l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 che disponeva la soppressione dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli INTRASTAT acquisti di beni e servizi ricevuti)

Poi ex art. 13 co.4-ter DL 244/2016 si è ripristinato l’obbligo fino al 31 dicembre 2017.

Nel comunicato, l’Agenzia Entrate evidenzia che i soggetti passivi IVA interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo (come era logico per chi scrive), ed inoltre precisa che a partire dagli adempimenti relativi a febbraio 2017, si deve fare riferimento al nuovo quadro normativo entrato in vigore – con la L.19/2017 di conversione del DL 244/2016 – in data 1° marzo 2017.

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INTRASTAT: Intrastat acquisti ancora per il 2017 (?)

Alla fine, dopo il decreto Milleproroghe, di conversione del DL 244/2016, questa è la situazione definitiva sull’INTRASTAT acquisti:

  • gli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE restano per l’anno d’imposta 2017;
  • dal 2018 ci saranno le seguenti semplificazioni:
    • sarà semplificato il contenuto,
    • ci sarà l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.

Questo è il “maxiemendamento” al Ddl di conversione del DL 244/2016.

IN DETTAGLIO 

Viene sconfessato completamente il DL 193/2016, che aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017, e non poteva essere altrimenti (vedi precedente articolo): permanevano infatti gli obblighi di compilazione dei modelli per la sola parte statistica. Quindi si è scelto di ripristinare, solo per tutto il 2017 , “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito” tradotto si presenta l’Intrastat acquisti per tutto il 2017.

Il 27/02/2017, termine di presentazione degli Intrastat di gennaio, dovranno quindi essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, affinché l’ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti (v. comunicato stampa di Agenzia Entrate, Dogane e ISTAT)

Si prevede dal 2018 di escludere dalla rilevazione nei modelli INTRASTAT le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/1972 sia rese sia ricevute (riscrivendo l’art. 50 co. 6 DL 331/1993): ma non lo sa chi scrive che ex art. 262 lett. c) direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi sono obbligati a presentare i modelli INTRA per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi soggette al meccanismo del reverse charge (cioè proprio i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72)? Insomma, come con le rilevazioni statistiche, siamo di fronte a un’altra direttiva europea sulla quale l’Agenzia Entrate (il vero legislatore) non può influire. Infatti, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat per i servizi resi, ed in alcuni anche l’Intrastat per i servizi ricevuti, ma non esistono Paesi dove non si presenta nè l’uno nè l’altro. E per inciso, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat acquisti di beni.

E quali sono le “significative misure di semplificazione” degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, tramite provvedimento del direttore Agenzia Entrate (d’intesa con Agenzia Dogane e ISTAT), con effetti dal 1° gennaio 2018?

Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31/03/2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 DLgs. 127/2015, a causa della specifica esclusione ex art. 3 lett. b) DLgs 127/2015.