STABILE ORGANIZZAZIONE: riferimento è il modello OCSE

Fonte: Eutekne.info

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9166/2011, ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’IVA, la verifica della sussistenza del requisito della stabile organizzazione deve essere operata sulla base del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione.

E’ stato in tal modo rigettato il ricorso di un contribuente, avverso il diniego al rimborso di un credito IVA maturato nel1995, ex art. 38-ter DPR 633/1972 dell’epoca: tale disposizione riconosceva ai soggetti non residenti il diritto alla restituzione delle eccedenze detraibili, purché domiciliati in Stati UE, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia.

La tesi – rigettata dai giudici –  era che una società non residente avrebbe avuto il diritto di richiedere il rimborso in relazione ad operazioni, ad essa dirette ed intestate, non riferibili alla propria sede secondaria nel territorio dello Stato, che non aveva mai detratto l’IVA, né avrebbe potuto chiederla a rimborso.
La Cassazione ha ravvisato invece l’esistenza di una stabile organizzazione, e conseguentemente l’esclusione dal diritto al rimborso, richiamandosi all’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, ed all’art. 9 VI Direttiva 77/388/CE, che dispongono che un centro di attività stabile (una struttura munita di risorse materiali ed umane), può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari: a tale fine, non rilevano, tuttavia, le attività di carattere meramente preparatorio oppure ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how.

La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale, secondo la Corte, può essere ricavata anche da elementi indiziari, come l’identità delle persone fisiche che agiscono per tale impresa e quella straniera, la partecipazione alle trattative oppure alla stipulazione dei contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (sentenze Cassazione 3889/2008; 17373/2002; 7689/2002).

La Corte conclude infine:

  • il centro di attività stabile (struttura organizzata di mezzi e persone alle dipendenze del soggetto non residente) non è incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita, e che non rileva in ordine all’imputazione dei rapporti fiscali, per cui non è possibile dubitare dell’attribuibilità ad una società del ruolo palese ed occulto di stabile organizzazione di soggetto non residente, soltanto in ragione della propria personalità giuridica (Cass. n. 6799/2004);
  • l’attività di controllo sull’esatta esecuzione dei contratti tra il soggetto nazionale e quello non residente non può considerarsi ausiliaria e, come tale, non suscettibile di far assumere alla società incaricata il ruolo di stabile organizzazione in Italia della società straniera, ex art. 5, par. 4, modello OCSE (Cass. n. 10925/2002). Nessuna rilevanza decisiva può, invece, essere riconosciuta alle indicazioni riportate nel commentario al modello OCSE, in quanto non riveste alcun valore normativo e costituisce, al più, una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti all’OCSE, e sul quale il governo italiano ha espresso una riserva, facendo salva l’interpretazione dei giudici nazionali (Cass. n. 17206/2006);
  • la struttura organizzativa non deve necessariamente essere, di per sé, produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile (Cass. 7682 e 7689/2002).
  • ai fini della decisione in oggetto è esclusa la pertinenza della sentenza della Corte di Giustizia UE 16/07/2009 (causa C-244/08), poichè riguardante le sole modalità di restituzione dell’IVA versata, e non il presupposto da cui dipende la legittimazione alla richiesta di rimborso dell’imposta.

INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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TERRITORIALITA’ SERVIZI: pubblicato in GUUE il Regolamento 282/2011

Nella Gazzetta Ufficiale UE n. L77/2011 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, di rifusione del Regolamento n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.

L’obiettivo del Regolamento n. 282/2011 è di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA, intervenendo in particolare su:

  • soggetti passivi IVA: vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA
  • tassazione delle prestazioni di servizi: si precisa  che anche in caso di partecipazione a conferenze e seminari, così come per l’accesso in generale a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011 risultano sempre soggette a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
  • stabili organizzazioni: si precisa che la mera identificazione ai fini IVA non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione; la stabile organizzazione viene pertanto individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 12 aprile ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal prossimo 1° luglio 2011 (fatte salve alcune specifiche disposizioni).

Per tali nuove disposizioni si è in attesa della relativa circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.

TERRITORIALITA’ SERVIZI: Riformulato il Regolamento 1777/2005

Il Consiglio Ecofin (i 27 ministri delle Finanze UE) ha approvato lo scorso 15 marzo 2011, tra l’altro, un nuovo regolamento sull’attuazione della disciplina IVA, aggiornato alle modifiche introdotte dalla riforma della territorialità dei servizi (Direttiva 2008/8/CE), entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Il documento riformula l’attuale Regolamento UE 1777/2005 (disposizioni di applicazione relative al sistema comune dell’IVA),  è composto da 65 articoli e 4 allegati, con cui si definiscono gli ambiti di applicazione dei primi titoli della Direttiva 2006/112/CE: le norme in questione sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, e saranno subito vincolanti per tutti gli Stati membri a partire dal 1° luglio 2011.

Il Consiglio ha ravvisato la necessità di emettere un nuovo regolamento (le cui disposizioni non vanno recepite dalle legislazioni dei singoli Stati, ma sono di immediata applicazione) dato che le modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE (territorialità dei servizi) in molti casi sono state liberamente interpretate dai singoli Paesi, e per evitare quindi il rischio di conclusioni discordanti e/o incompatibili con il funzionamento del mercato unico europeo.

L’entrata in vigore dei contenuti del regolamento è prevista per il 1° luglio 2011, mentre alcune norme entreranno in vigore nel 2013 e nel 2015; le interpretazioni ufficiali in materia delle singole amministrazioni finanziarie rimangono quindi vincolanti, almeno fino al prossimo luglio, anche se non è escluso che, in alcuni casi, si sia data rilevanza alle nuove interpretazioni già dallo scorso gennaio 2010 o 2011.

L’Agenzia delle Entrate, sul punto, emetterà una circolare con tutti i nuovi orientamenti UE attribuendo ad essi, inoltre, una esatta collocazione temporale.

Il Regolamento affronta principalmente i seguenti temi:

  • definisce in maniera univoca lo status del committente di una prestazione di servizi, per poter applicare senza zone d’ombra la nuova regola dei rapporti B2B;
  • fissa delle regole specifiche per individuare le qualità del committente e per verificare se questi riceve un servizio per fini professionali oppure per uso privato: l’identificazione della soggettività passiva avviene tramite l’attribuzione di un numero identificativo IVA, che deve essere comunicato ai cedenti;
  • definisce la “stabile organizzazione”, richiamandosi a due concetti chiave (art.15):
    • un sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro,
    • la qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.

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