BLACK LIST: pubblicato il nuovo modello spesometro

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche dello spesometro, delle operazioni black list e gli acquisti da San Marino: per queste due ultime fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, DL 78/2010)

A partire dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per cui viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Fanno eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività ex artt. 22 e 74-ter DPR 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista ex art. 24 co.2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, vanno comunicate se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.

Allo scopo di “semplificare” gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 6 Statuto del contribuente. così come quelle già trasmesse all’Anagrafe tributaria, ed inoltre sono escluse:

  • importazioni ed esportazioni ex art.8, co.1, lett. a) e b) DPR 633/1972.
  • sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Sono invece incluse:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
  • acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare:

  • per operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list, va indicato anche il mese o il trimestre;
  • per gli acquisti effettuati da operatori economici della Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Per le comunicazioni relative al 2012,

  • i contribuenti con IVA mensile dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013,
  • i contribuenti con IVA trimestrale entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e come sempre se il termine di presentazione scade il sabato o in giorni festivi, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

BLACK LIST: in vigore Convenzione tra Italia e San Marino

E’ entrata in vigore il 3 ottobre 2013 la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica di San Marino.

Con l’entrata in vigore della Convenzione, modificata dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, si realizzano condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, i quali sono, in tal modo, tutelati dall’esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolato svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

Inoltre dovrebbe  essere imminente l’uscita di San Marino dalla black list – DM Finanze 04/05/1999.

La comunicazione formale da parte dell’Italia in merito al completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione, rappresenta l’ultimo atto di un iter che ha portato, prima, all’approvazione del ddl di ratifica da parte del Consiglio dei Ministri e, successivamente, all’approvazione da parte del Parlamento italiano.

Le disposizioni della Convenzione si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Trattamento convenzionale di dividendi, interessi e royalties

La Convenzione introduce un regime fiscale favorevole per dividendi, interessi e royalties: le disposizioni convenzionali prevedono che i dividendi transfrontalieri sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente.

Trasparenza fiscale e scambio di informazioni

Con l’entrata in vigore della Convenzione, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l’Amministrazione sammarinese e quella italiana sarà improntato agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale e recepiti nell’art. 26 dell’accordo, per effetto della modifica apportata dal Protocollo del giugno 2012.

BLACK LIST: novità dal 1° ottobre

Nel tentativo malriuscito (come sempre, anzichè togliere qualcosa, la si cambia) di semplificazione degli adempimenti tributari, il Provvedimento n. 2013/94908 del 2/8/2013 emesso dall’Agenzia Entrate, ridefinisce le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione dello Spesometro e approva alcune novità per quel le comunicazioni degli acquisti di beni effettuati senza applicazione di IVA provenienti dalla Repubblica di San Marino e per gli acquisti dai Paesi black-list: in pratica si vuole utilizzare il modello fiscale relativo allo spesometro anche per tali comunicazioni obbligatorie.

Operazioni con Repubblica San Marino

In questo caso dalla comunicazione cartacea all’Agenzia si passa alla comunicazione telematica col modello “Spesometro”: viene infatti previsto che il nuovo modello dello “spesometro” debba essere utilizzato anche per le comunicazioni da effettuare, ex art. 16 lett. c DM 24/12/1993, per le operazioni di acquisto di beni provenienti da operatori sammarinesi effettuate senza applicazione dell’imposta e annotate nei registri IVA acquisti e vendite ex art.16 lett. b) DM 24/12/1993, abrogando espressamente la comunicazione cartacea finora utilizzata.

La nuova modalità di comunicazione decorrerà dalle operazioni annotate a partire dal prossimo 1 ottobre 2013 e dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione, quindi la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2013.

Comunicazione Black List

In questo caso la novità prevede l’utilizzo del modello “Spesometro” al posto dell’attuale modulistica: pertanto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013 non si utilizzeranno più gli attuali modelli previsti per le comunicazioni black list bensì il nuovo modello.

La periodicità di presentazione rimane quella ordinariamente prevista dalla specifica normativa di riferimento.

BLACK LIST: Via libera alla convenzione Italia – San Marino

Approvata la legge che abolisce il segreto bancario e le doppie imposizioni con la Repubblica di San Marino.

Con la ratifica dell’accordo tra Italia e San Marino cade quindi definitivamente il segreto bancario: la convenzione contro le doppie imposizioni prevede, infatti, lo scambio di informazioni necessario per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

La convenzione ricalca sostanzialmente il modello OCSE (in particolare sulle modalità di tassazione di dividendi e interessi), ricomprendendo le modifiche all’accordo approvate nel giugno 2012, relative allo scambio delle informazioni fiscali e volte al superamento del segreto bancario.

Nel futuro delle relazioni tra Italia e Repubblica di San Marino ci sono nuove disposizioni per il trattamento fiscale di dividendi, interessi e canoni che saranno imponibili nello stato in cui il percipiente è residente. Se il beneficiario del reddito è una società diversa da una società di persone che detiene una partecipazione nel soggetto che distribuisce i dividendi, vi sarà esenzione da ritenuta alla fonte. In tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Nei casi in cui non vale l’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties. Infine, l’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale privilegiando la sede di direzione effettiva.

In seguito alla ratifica da parte dei due Paesi della Convenzione, la Repubblica di San Marino sarà rimossa dall’elenco dei Paesi black list.