TERRITORIALITA’ IVA Servizi Elettronici

Recepita la nuova territorialità IVA per i servizi elettronici

Il D.Lgs che recepisce (tardivamente), la direttiva 2017/2455/UE sulla territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), rese a committenti UE non soggetti passivi di imposta.

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la direttiva risulta efficace già a decorrere dal 1° gennaio 2019.

NUOVA TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI

In sintesi, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per i servizi forniti per via elettronica nei confronti di privati di altri Stati UE, l’operazione è territorialmente rilevante nello Stato del prestatore, ex art. 7-octies DPR 633/72, se:

  • il prestatore è un soggetto IVA stabilito in uno Stato UE che presta i servizi a privati stabiliti in un altro Stato UE;
  • il valore totale, al netto dell’IVA, dei servizi elettronici resi da tale soggetto nei confronti di privati non supera, nell’anno civile corrente e in quello precedente, la soglia di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale)

Il fornitore può comunque optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE del committente.

Ex Allegato II direttiva 2006/112/Ce in relazione ai servizi elettronici, i soggetti passivi possono applicare l’IVA nello Stato di stabilimento se forniscono (fermo il limite di 10.000 euro annui) :

  • siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • software e relativi aggiornamenti;
  • immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • prestazioni di insegnamento a distanza.

REGIME DEL MOSS

Il D.Lgs amplia anche la portata del MOSS:

  • i prestatori di servizi che non si sono identificati nei diversi Stati UE ove il servizio è destinato possano assolvere l’IVA dovuta in tale Stato;
  • viene esteso l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra UE registrati ai fini IVA in uno Stato membro UE;
  • il prestatore che opta per il MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello Stato di destinazione dei servizi ma quelle dello Stato in cui è identificato (deroga al principio generale ex art. 219-bis, par. 1 direttiva 2006/112/CE).

In Italia, i servizi elettronici, se rilevanti nel territorio dello Stato, non richiedono emissione della fattura (art. 22 co.1 n. 6-ter DPR 633/72), né di documentare i corrispettivi, ad es. con scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).

Vai alla sezione dedicata del sito: TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI

TERRITORIALITA’: MOSS, aggiornate le informazioni su e-commerce e telecomunicazioni nella UE

La Commissione UE ha aggiornato il suo sito web sulle nuove regole IVA applicabili, a partire dal 1° gennaio 2015, ai servizi TBES – telecomunicazione, broadcasting (teleradiodiffusione) e prestati tramite mezzi elettronici (e-commerce), forniti a privati consumatori B2C, e al regime del MOSS (Mini One Stop Shop).

Nella tabella che si riporta sotto sono sintetizzate le seguenti informazioni:

  • le scelte definitive di tutti gli Stati UE – tranne l’Italia (tanto per cambiare) – in merito a quanto previsto ex art. 58 direttiva 2006/112/CE con riferimento all’adozione del criterio dell’utilizzo: esso è stato recepito in nove Stati UE.
  • Le aliquote IVA ridotte e ordinarie applicabili ai servizi TBES di telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce, incluse le aliquote dei territori che godono di un regime di tassazione privilegiata (ad es. Jungholz e Mittelberg per l’Austria, Dodecaneso e isole Cicladi per la Grecia, Madeira e isole Azzorre per il Portogallo).
  • Obbligatorietà dell’emissione della fattura per ciascuno Stato UE, ammissibilità di forme alternative di adempimento dell’obbligo di documentazione dell’operazione attiva.

In Italia

Mentre in altri Paesi UE non si è parlato d’altro per tutta la seconda metà del 2014, in Italia

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TERRITORIALITA’: attive le registrazioni al MOSS

A partire dal 1° ottobre 2014 gli operatori economici possono registrarsi ai fini del MOSS sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Il MOSS (mini one stop shop) è il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare in Italia l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) prestati a persone non soggetti passivi IVA (transazioni Business to Consumer – B2C), anziché identificarsi ai fini IVA nei singoli Stati membri ed effettuare in ciascuno stato gli adempimenti IVA, a partire dal 1° gennaio 2015. Con tale regime speciale opzionale, attraverso il  portale web del MOSS, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni IVA. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

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TERRITORIALITA’: si avvicina la registrazione al MOSS dal 1° ottobre

Fonte: Fisco Oggi

Data: 29/08/2014

Autore: A. De Angelis

Il primo ottobre prenderà il via la prima delle operazioni sulle nuove norme Iva relative al luogo di prestazione dei servizi.

Ai nastri di partenza il nuovo regime opzionale per l’IVA. A partire dal primo ottobre, ogni singolo Stato membro dovrà essere dotato di un apposito portale di accesso al regime. Si tratta di un regime opzionale che permetterà agli operatori economici operanti in altri Paesi membri UE di effettuare la dichiarazione annuale e i versamenti dell’imposta  senza dover effettuare una registrazione presso ogni Stato membro. Il regime riguarda sostanzialmente il commercio (Business to Consumer – B2C) e, in particolare, è rivolto a tutti coloro che non sono soggetti passivi IVA. Continue reading