TERRITORIALITA’: CM 16/E/2013 IVA servizi settore telecomunicazioni

IVA E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, nell’ambito degli adempimenti IVA nel settore delle telecomunicazioni, l’Agenzia Entrate, con la CM 16/E/2013,  ha chiarito che:

  • nei casi in cui sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata una prestazione di servizio, quest’ultimo possa ritenere che tale momento coincida con l’emissione della fattura da parte del prestatore (v. anche CM 35/E/2012).
  • Dal momento in cui il committente riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa.

Questo principio generale viene poi applicato anche nel particolare settore delle telecomunicazioni.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Ex art. 6, co. 6, DPR 633/1972 e in deroga alla regola generale italiana (momento del pagamento oppure se anticipato, momento emissione della fattura), le prestazioni di servizi c.d. generiche fornite a/da operatori esteri (UE o extra UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, oppure, se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anticipato anche parziale.

Da questo momento decorre l’obbligo di assolvere l’IVA mediante inversione contabile, tramite:

  • integrazione della fattura estera  (prestatore UE)
  • oppure emissione di autofattura (prestatore extra-UE).

Per uniformare gli adempimenti in ambito UE, la legge di stabilità 2013 ha introdotto dal 1 gennaio 2013 una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intra UE.

Dal 1° gennaio 2013, il committente nazionale che riceve prestazioni da un operatore UE è tenuto a:

  • numerare la fattura del fornitore e indicare in euro corrispettivo della prestazione e IVA secondo l’aliquota applicabile;
  • annotare la fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata ricevuta, nel registro IVA vendite, secondo l’ordine della numerazione indicando anche il corrispettivo in valuta estera;
  • annotare la fattura nel registro IVA acquisti per l’eventuale detrazione spettante, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile;
  • nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Se le prestazioni del committente nazionale sono ricevute da un operatore extra UE, l’imposta è assolta tramite emissione di autofattura.

Nel caso in cui sia l’operatore nazionale ad effettuare prestazioni, lo stesso è tenuto a emettere fattura senza indicazione dell’imposta, ma riportando le annotazioni:

  • “inversione contabile”, se il committente è soggetto UE,
  • “operazione non soggetta”, se il committente è extra UE.

“Ultimazione della prestazione” e “maturazione dei corrispettivi”

I criteri evidenziati ai fini dell’esigibilità dell’IVA sono, quindi, “ultimazione della prestazione”, in caso di erogazione unica, e “maturazione dei corrispettivi”, in caso di servizi periodici o continuativi. La circolare rileva che non sempre questi due momenti coincidono con il pagamento effettivo. Ad esempio, un contratto può prevedere che i corrispettivi maturino ogni due mesi e il pagamento si effettui entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza: in questa ipotesi, l’imposta diventa esigibile alla scadenza del bimestre.

Altre problematiche, poi, possono riguardare la corretta individuazione del momento in cui si realizza l’operazione. Sia che si tratti del criterio dell’“ultimazione della prestazione” sia di quello della “maturazione dei corrispettivi”, le parti devono far riferimento, in primo luogo, alle clausole contrattuali. Quando, ad esempio, si verifica uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza della stessa da parte del committente, si deve far riferimento al contenuto dei documenti scambiati tra le parti, sulla base delle previsioni contrattuali. Così pure se il corrispettivo non è facilmente determinabile perché ancorato a elementi ancora sconosciuti, l’imposta diventerà esigibile solo quando tali elementi saranno noti, salvo gli eventuali acconti già versati.

In ogni caso, la ricezione della fattura o di altro documento che certifichi la prestazione indica il completamento dell’operazione o la maturazione del corrispettivo e, di conseguenza, determina l’assolvimento degli obblighi fiscali.

QUESTIONI RELATIVE AL SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Momento di effettuazione delle prestazioni 
In caso di prestazioni di servizi uniche prolungate nel tempo, se il contratto, pur essendo a prestazione unica, prevede dei corrispettivi che maturano in base allo stato di avanzamento dei lavori (ad esempio, la progettazione di un software), è il pagamento del singolo corrispettivo il momento in cui l’IVA diviene esigibile, con i conseguenti adempimenti fiscali di fatturazione, registrazione e versamento dell’imposta.
Discorso a parte merita il contratto di servizio roaming, in cui l’effettuazione della prestazione non basta a determinare il corrispettivo, che è invece legato a criteri condivisi tra le parti successivamente alla prestazione stessa. In tali ipotesi, quando cioè sussistono difficoltà tecniche per l’individuazione del corrispettivo dovuto al momento in cui il servizio è reso, il momento di effettuazione della prestazione va individuato in quello di emissione della fattura, che avverrà entro il mese successivo a quello in cui il servizio è reso. Ciò perché, la prestazione è ultimata o il corrispettivo è maturato al momento in cui si hanno tutti gli elementi indispensabili per la compiuta individuazione dell’operazione, purché i criteri di individuazione siano già stabiliti in sede contrattuale. Poiché nel caso specifico la conoscenza di tali elementi avviene entro la fine del mese successivo a quello in cui la prestazione è resa, entro tale data va emessa la fattura. Dal momento in cui la fattura è ricevuta, decorrono i termini per la sua integrazione e registrazione da parte del committente e per l’assolvimento dell’imposta. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Obblighi documentali

Nel caso di prestazione “unica” effettuata da un fornitore UE , il committente italiano è tenuto agli adempimenti fiscali quando riceve la fattura. In altri termini, è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta.
Inoltre, nel caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore UE, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo, indicando anche il numero di partita IVA del prestatore UE.

NO SANZIONI

Il committente nazionale non viene sanzionato, né per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta dal prestatore UE, né per l’anticipata emissione dell’autofattura in caso di prestatore extra UE, sia nel caso di ricezione anticipata della fattura emessa dal prestatore UE sia nel caso di obiettive condizioni di incertezza nell’individuazione del momento di conclusione dell’operazione.

SERVIZI: momento di ultimazione al ricevimento della fattura

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento UNICOMAP del 31 maggio 2012, chiarisce che l’emissione della fattura da parte del fornitore non residente (UE/extra UE) costituisce indice dell’ultimazione della prestazione generica; quindi al ricevimento della fattura diventa esigibile l’imposta che deve essere assolta dal committente, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Con questa precisazione sono state privilegiate esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti commerciali, per cui gli operatori nazionali, agendo in tal modo, eviteranno sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 con la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), sono entrate in vigore – tra le altre –  le novità, in materia di IVA, sulle prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche ex DLgs. n. 18/2010 – è collegata al Paese del committente.

La situazione attuale di questa tipologia di prestazioni, dopo la L. Comunitaria 2010, è la seguente:

  • sul momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE), le prestazioni generiche ex art.7-ter, diverse da quelle rientranti nelle deroghe ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che venga pagato in anticipo, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo, da qui il dubbio su come comportarsi in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. Il chiarimento MAP riguarda non solo le prestazioni rese da fornitori UE, ma anche quelle rese da fornitori extra UE: in entrambi i casi il documento commerciale ricevuto dal fornitore rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
  • sulla modalità di applicazione dell’imposta in capo al committente:
    • se il fornitore è UE, il committente italiano deve integrare la fattura ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 (disciplina degli acquisti intracomunitari di beni), e in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento;
    • se il fornitore è extra UE, il committente italiano deve assolvere l’IVA tramite autofattura

E’ stato inoltre chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se un’operazione che in data 17 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. Comunitaria 2010) fosse già ultimata senza esserci ancora il pagamento debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La risposta è  che ex art. 8, co.5, della L. n. 217/2011, la nuova regola si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e, quindi, ai servizi generici ultimati a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo legato al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

>>>> Leggi anche: Legge Comunitaria 2010 – 1) prestazioni di servizi