TERRITORIALITA’: Parcelle dei commercialisti a non residenti soggette al contributo integrativo del 4%

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La CNPADC – Cassa dei Dottori commercialisti, ha chiarito in un comunicato del 24 gennaio 2013 che dal 01/01/2013 nel volume d’affari complessivo, che rappresenta la base di calcolo del contributo integrativo del 4%, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti non stabiliti in Italia, indipendentemente dall’indicazione del contributo in fattura e/o dalla sua effettiva riscossione.
Questo obbligo discende dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha ampliato l’obbligo di fatturazione, previsto dal 1/1/2013 anche per le operazioni non soggette a IVA perché prive del requisito territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate ex nuovo art. 21, co. 6-bis, DPR 633/1972, considerate extraterritoriali o perché poste in essere nei confronti di soggetti passivi in altro Paese UE o perché effettuate al di fuori della UE); tali operazioni, oltre a dover essere fatturate e registrate, concorrono anche a formare il volume d’affari, tant’è che l’art. 20 DPR 633/1972 è stato modificato escludendo la deroga prevista per i servizi “generici” resi a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, vale a dire le uniche operazioni – oltre alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette a IVA ex art. 7-bis, co. 1 DPR 633/1972 – per le quali la previgente disciplina prevedeva l’obbligo di emissione della fattura benché non riconducibili al territorio nazionale (invero, il carattere extraterritoriale delle cessioni di beni in regime doganale sospensivo appare opinabile alla luce della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-165/11, punti 54-60).
Per i professionisti iscritti ad una Cassa professionale, il corrispettivo fatturato, ancorché non soggetto a IVA, deve essere
maggiorato, a titolo di contribuzione integrativa, nella percentuale prevista dalla Cassa di appartenenza.
I Dottori commercialisti iscritti all’Albo, ex art. 11 L. 21/1986 (recepito dall’art. 2 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa),  sono tenuti ad applicare il contributo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA, da versare alla Cassa indipendentemente dall’effettiva riscossione: dal 1/1/2013 rientrano, pertanto, nel volume d’affari anche le parcelle emesse, ex art. 21, co. 6-bis, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE.
Esempi:  consulenza per l’avvio di un’attività d’impresa in Italia, fatturato alla società committente con sede in Paese UE o extra-UE, dichiarazione dei redditi per il privato residente in un Paese UE/extra UE che possieda uno o più immobili locati in Italia.

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