BLACK LIST: RM 121/E/2010 – sempre obbligatoria la comunicazione delle operazioni

Fonte: Fisco Oggi del 29/11/2010
Autore: A. M. Badiali
La società soggetto passivo IVA, residente in Italia, è obbligata alla comunicazione telematica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute dalla sua stabile organizzazione, con sede in un Paese black list, nei confronti o da parte di operatori economici ivi residenti.
Non importa quindi se nel Paese Black List non c’è IVA, la comunicazione al Fisco delle operazioni della stabile organizzazione è obbligatoria.
Così la  RM n. 121/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre.
In un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti si chiedono chiarimenti sull’obbligo della comunicazione telematica ex art. 1, co. 1, DL 40/2010 per prevenire le frodi IVA negli scambi con l’estero.
In particolare, l’impresa fa presente che alcune operazioni avvengono direttamente tra la stabile organizzazione e le imprese residenti negli Emirati, Stato in cui non è prevista l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, neanche la tenuta del registro IVA.
L’Agenzia delle Entrate – ribadendo anche quanto già precisato con la CM n. 53/E del 21 ottobre – chiarisce innanzitutto che, data la ratio antievasione della norma:
1.      non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2.      l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”.
L’obiettivo, infatti, è quello di monitorare a tutto campo i rapporti economici dei soggetti passivi IVA, laddove c’è più rischio di di illegalità fiscale: per tale motivo l’obbligo in questione non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list ex DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.

La società, quindi, è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

L. 598/94 RICERCA Marche: Bando 2010

La Regione Marche ha pubblicato il nuovo Bando relativo alla L. 598/94 RICERCA Marche.

Di seguito sono riportati i dati essenziali.

DENOMINAZIONE: Por Marche Fesr 2007-2013 Intervento 1.1.1.4.1 “Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nelle PMI” (art. 11 Legge 598/94)

RIFERIMENTO: DDPF Innovazione, Ricerca, Distretto Tecnologico e Competitività dei Settori Produttivi N. 268/IRE_11 del 09/11/2010 – in B.U.R.M. n.101 del 18/11/2010

FONDI STANZIATI: Euro 6.000.000,00 – il 15% di questa somma è riservato alle imprese artigiane

SOGGETTO GESTORE: Unicredit Mediocredito Centrale – www.incentivi.mcc.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 febbraio 2011

SOGGETTI BENEFICIARI: PMI artigiane ed industriali

AMBITO TERRITORIALE: unità locali ubicate nel territorio della Regione Marche

PROGETTI AGEVOLATI: progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale di durata non superiore a 18 mesi da realizzarsi nei seguenti ambiti tematici

– Energie rinnovabili, efficienza energetica ed eco sostenibilità di prodotti e processi

Domotica per l’Ambient Assisted Living

Materiali innovativi e soluzione tecnologiche avanzate nel prodotti “Made in Italy” customizzati e “verdi”.

SPESE AMMISSIBILI:

Investimento minimo: Euro 200.000,00
Investimento massimo: Euro 1.000.000,00

  1. spese per personale dipendente (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario, escluso personale amministrativo e contabile)
  2. costi della strumentazione e delle attrezzature di nuovo acquisto utilizzate per il progetto e per la durata di questo.
  3. spese per servizi di consulenza e per servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività di ricerca e/o sviluppo.
  4. costi dei materiali direttamente imputabili alle attività di ricerca.

REALIZZAZIONE PROGETTI DI RICERCA: sono ammissibili all’agevolazione solo i progetti con data di inizio non antecedente la data di presentazione della domanda a Unicredit Mediocredito Centrale.
Il progetto deve avere comunque inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione del provvedimento di concessione e deve essere comunque realizzato entro 18 mesi dalla data di inizio del progetto.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE:

a) Contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 35% del costo del progetto ammesso all´agevolazione;

b) Eventuale contributo aggiuntivo in conto interessi, a richiesta del proponente, fino ad un massimo del 10% del costo del progetto ammesso all´agevolazione.

Per una sintesi della normativa si rimanda al seguenti link dello Studio Astolfi, con il quale lo Studio Giardini collabora in materia di agevolazioni per le imprese: vai alla sintesi della normativa;

Per il bando completo e la modulistica: [download id=”6599″]

CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate

Fonte: Nuovo FiscoOggi del 19/11/2010 – P. de Juliis

Diventa disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software “AgevolazioneCRT” per le imprese che hanno sostenuto costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di  campionari nell’Unione europea, di inviare la domanda per fruire delle agevolazioni ex Dl 40/2010.

I dati sugli investimenti dovranno essere inviati all’Agenzia, tramite modello CRT (approvato con Provvedimento del 10 /09/2010), a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

Potranno accedere al beneficio le imprese che svolgono le seguenti attività, individuate nella tabella Ateco 2007:

  1. preparazione e filatura di fibre tessili (voce 13),
  2. abbigliamento, pelli e pellicce (voce 14)
  3. articoli in pelle e similari (voce 15)
  4. produzione di bottoni (voce 32.99.20).

Il bonus sarà ripartito tra tutte le aziende in possesso dei requisiti, senza tener conto della data di invio del modello (no click day). Se, dunque, le richieste supereranno gli importi stanziati dalla legge, l’incentivo, pari ad un massimo di 500mila euro a contribuente (limite previsto ex DPCM 03/06/2009), sarà ripartito pro quota indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la spedizione. Il termine per le richieste scade il 20 gennaio 2011.

QUADRO NORMATIVO
L’agevolazione è stata introdotta ex DL 40/2010 – art.4, co. da 2 a 4 , che ha “escluso dall’imposizione sul reddito, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo” destinati alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. La deduzione riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

La legge 73/2010 di conversione del decreto ha esplicitato i limiti dell’agevolazione, ex Dpcm 03/06/2009, che non può superare i 500mila euro ad azienda nel triennio 2008-2010; l’impresa che, a partire dal 1 gennaio 2008 abbia ricevuto eventuali importi de minimis lo deve comunicare all’amministrazione: gli aiuti nel triennio 2008-2010, infatti, non devono superare la predetta soglia (articolo 3 Dpcm 3 giugno 2010). Se ad esempio l’azienda ha già fruito di incentivi de minimis nel 2008 e nel 2009 rispettivamente per 200mila e 300mila euro, non potrà accedere al beneficio.

L’agevolazione, inoltre, non può essere concessa alle imprese che dal 1° luglio 2008 erano in difficoltà (articolo 2 Dpcm 3 giugno 2009) e cioè:

  • srl che hanno perso più della metà del capitale sociale di cui, oltre un quarto negli ultimi dodici mesi
  • società di cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, che hanno perso più della metà dei fondi propri e la perdita di più di un quarto del capitale sia avvenuta negli ultimi dodici mesi
  • tutte le società nei confronti delle quali si sia aperta una procedura concorsuale.

(come indicato nella Comunicazione della Commissione 2004/C244/02). Le imprese in crisi successivamente al 1° luglio 2008, invece, possono avvalersi della detassazione.

MODALITA’ DI RICHIESTA
L’agevolazione non spetta automaticamente, ma nel rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro) ed è quindi subordinata all’invio della domanda.

La compilazione è molto semplice e comprende i dati personali e identificativi del soggetto, la somma precisa degli investimenti e il risparmio teorico d’imposta: infatti, come accennato, se le domande presentate saranno superiori ai 70 milioni di euro stanziati, l’erogazione del bonus avverrà pro quota al risparmio d’imposta che è stato richiesto.

La domanda può essere trasmessa direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i soggetti incaricati ex commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).
Dall’esame della domanda, l’Agenzia potrà verificare se l’azienda ha diritto di usufruire della detassazione dal reddito d’impresa: come chiarito dalla CM 22/E/2010, l’agevolazione spetta solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini dell’Irap.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le imprese devono aver sostenuto, nel triennio 2008-2010, costi per attività di ricerca industriale e sviluppo “precompetitivo” per realizzare campionari nell’Unione europea.

Sono classificabili come ricerca industriale: le attività di indagini per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o il miglioramento di beni già esistenti; la creazione di componenti di sistemi per la validazione delle tecnologie. Sono classificabili come sviluppo precompetitivo: l’acquisizione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per progettare o disegnare prodotti; la realizzazione di prototipi e progetti pilota destinati a scopi commerciali; la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi (i dettagli di attività e costi, nella circolare delle Entrate 22/E/2010).

Per la concreta individuazione delle attività che fanno parte del processo di creazione di un campionario, nello specifico settore del tessile e della moda, la circolare 22/2010 richiama le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico (circolare 46586/2009). Quest’ultimo documento di prassi evidenzia le fasi di realizzazione del campionario e delle collezioni:
a) ricerca e ideazione estetica
b) realizzazione dei prototipi
c) preparazione del campionario o delle collezioni
d) promozione del campionario
e) gestione del magazzino campioni.

Chiarisce, poi, che le attività di “ricerca e ideazione estetica” e quelle di “realizzazione dei prototipi”, che precedono la fase di preparazione del campionario o della collezione, sono comunque riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo, in quanto collegate alla fase ideativa del processo di realizzazione di un nuovo prodotto, modificato o migliorato, in base alle tendenze del mercato. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario, o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi. Anche le attività di preparazione e di promozione del campionario o delle collezioni e di gestione del magazzino campioni sono agevolabili, ma solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

FRODI CAROSELLO: Schemi di comportamenti a rischio frode IVA

La Banca d’Italia, tramite l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato a febbraio 2010 un’analisi degli schemi di comportamenti che, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, potrebbero essere riconducibili ad attività di frode dell’IVA, attraverso il classico meccanismo della frode carosello.

Tali comportamenti, riscontrabili soprattutto nelle aziende di nuova costituzione,  richiedono una particolare attenzione da parte dei soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari e professionisti).

Si riportano di seguito gli elementi sospetti che, sotto il profilo soggettivo (tipo di impresa) e sotto il profilo oggettivo (tipo di attività), possono essere riconducibili a fenomeni di evasione IVA.

PROFILO SOGGETTIVO

  • imprese in precedenza non operative o di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (es. computer, cellulari, autoveicoli, carni);
  • imprese con capitale minimo prive di unità operative (es. impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero stabiliti in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • imprese che di norma non chiedono affidamenti nè sono titolari di altre attività finanziarie presso l’intermediario;
  • imprese i cui soci o amministratori sono di dubbia reputazione per precedenti penali o sono gravati da procedure pregiudizievoli (es. protesti fallimentari ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
  • imprese che presentano documentazione all’atto dell’apertura del rapporto o dell’operazione che appare falsa o contraffatta o comunque non riconducibile all’attività commerciale svolta;
  • imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione.

PROFILO OGGETTIVO

  • vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi di importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
  • movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati;
  • accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti tramite assegni o bonifici verso l’estero;
  • flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all’attività svolta;
  • giri di fondi per importi ingenti effettuati tra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
  • giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o avente sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • cessione a terzi a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo.

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