DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

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Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio UE, può chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

Modulistica: la richiesta deve essere fatta tramite:

  • modello All.to 22-06 Reg. UE 2015/2447 se si opera nel sistema SPG;
  • modello rettificato REX-FTA di cui all’allegato 2 CM 13/D/2017 in caso di ALS (Accordo di Libero scambio come ad es. il CETA) che preveda il ricorso a tale sistema;

il modello va presentato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, a meno che non si sia già esportatori autorizzati, nel qual caso la registrazione avviene automaticamente senza presentare ulteriori istanze.

Codice REX sulle bolle doganali:

  • nelle bolle doganali di importazione dovrà essere apposto il codice REX degli esportatori dei Paesi beneficiari SPG (previa verifica via web sul sito UE di validità del codice stesso),
  • gli esportatori UE registrati dovranno invece indicare il codice REX attribuito nella dichiarazione di origine su fattura: ad es., per il Canada sarà “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ITREXIT12345678901), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…”.

Determinazione dell’origine delle merci: Il sistema REX semplifica le procedure di certificazione dell’origine, ma non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine; quindi vanno rispettati gli obblighi di gestione e conservazione della documentazione idonea a provare la natura preferenziale delle merci.

Si ricorda che la falsa dichiarazione dell’origine preferenziale comporta:

  • la falsa attestazione di un fatto in atto pubblico (cioè la dichiarazione doganale presentata all’Agenzia Dogane e da questa iscritta in un pubblico registro);
  • l’accesso illegittimo per l’importatore nel Paese extra UE ai vantaggi daziari previsti dall’accordo preferenziale.

LINK AL SITO DELLA COMMISSIONE UE SUL REX

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