IVA: come sarà il futuro dell’imposta

Fonte: Assonime

Data: 15/12/2011

Nel documento COM (2011) 851 definitivo del 7 dicembre 2011, la Commissione UE ha reso note le caratteristiche fondamentali del futuro sistema dell’IVA ed ha indicato le aree di intervento prioritario delle modifiche all’attuale sistema.

Il documento fa seguito alla pubblicazione del Libro verde sul futuro dell’IVA” – COM(2010) 695 definitivo del 1° dicembre 2010), con il quale era stata aperta una consultazione pubblica con le parti interessate sulle regole su cui basare una riformulazione della disciplina dell’imposta.
Con l’attuale comunicazione la Commissione tiene conto delle oltre 1700 risposte a tale consultazione, conclusasi lo scorso 31 maggio, nonché dei pareri espressi in argomento dalle altre istituzioni europee.

ABBANDONO IMPOSIZIONE NEL PAESE DI ORIGINE

Per la riforma del sistema europeo dell’IVA, la Commissione UE ritiene che sia politicamente irrealizzabile l’impegno assunto nel 1967 di stabilire un regime definitivo basato sull’imposizione nel Paese di origine: si propone dunque di abbandonarlo, per concentrarsi invece su una efficace realizzazione di un sistema europeo dell’IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di destinazione.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA

Ad avviso della Commissione il nuovo sistema dell’IVA europea dovrà essere:

  • semplice, perché un soggetto passivo che opera all’interno dell’UE dovrebbe essere tenuto a rispettare un unico insieme di norme chiare e semplici, riunite in un codice europeo dell’IVA;
  • efficiente, in quanto l’introduzione di una base imponibile più ampia e l’attuazione del principio di tassazione in base all’aliquota ordinaria dovrebbero permettere un maggior gettito, mentre eventuali deroghe dovrebbero essere razionali e definite in modo uniforme;
  • solido e a prova di frode, ed è perciò necessario che le amministrazioni fiscali nazionali si concentrino sui comportamenti a rischio e sugli autori effettivi delle frodi.

ACCESSIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI

La Commissione sottolinea come le parti interessate, nello loro risposte alla consultazione, considerino essenziale per garantire il rispetto delle norme il fatto di disporre di informazioni precise, affidabili e tempestive sui regimi IVA attualmente in vigore negli Stati membri. Con l’aiuto degli Stati membri, la Commissione realizzerà un portale web che fornirà informazioni in più lingue su questioni come la registrazione, la fatturazione, le dichiarazioni, le aliquote.

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE

Le parti interessate, inoltre, auspicano che sia loro garantita una maggior partecipazione al processo di elaborazione e interpretazione della normativa europea in materia di IVA.

Esse hanno proposto l’istituzione di un forum in cui le autorità fiscali, la Commissione e i rappresentanti delle imprese possano scambiare opinioni su questioni pratiche legate all’applicazione dell’IVA.

La Commissione è favorevole a questa iniziativa, e si è dichiarata disponibile ad istituire questo forum nel corso del 2012.

Sempre nel 2012 la Commissione pubblicherà gli orientamenti del Comitato IVA sulla legislazione europea e le note esplicative della nuova legislazione prima della sua entrata in vigore, al fine di informare le imprese e di promuovere un’applicazione più coerente delle nuove norme.

STANDARDIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI IVA

Nel 2013 la Commissione proporrà che una dichiarazione IVA standardizzata sia disponibile in tutte le lingue e possa essere utilizzata facoltativamente dalle imprese. Lo stesso approccio potrebbe poi essere applicato ad altri obblighi come la registrazione o la fatturazione.

AMPLIAMENTO BASE IMPONIBILE

Atteso che la privatizzazione e la deregolamentazione hanno portato a situazioni in cui gli enti pubblici sono in concorrenza con le imprese private, la Commissione prenderà in considerazione l’eliminazione graduale delle esenzioni IVA esistenti su larga scala riguardanti questi enti (ad esempio nei settori dell’istruzione e della sanità) e valuterà l’opportunità di un approccio graduale verso la tassazione.

La Commissione proporrà, inoltre, un regime di tassazione IVA più neutro e più semplice per i servizi di trasporto di passeggeri, in quanto l’esito della consultazione ha confermato che, essendo i servizi di trasporto di passeggeri esenti in alcuni Stati membri in funzione del mezzo utilizzato, tale esenzione crea distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

La Commissione analizzerà anche altre esenzioni che limitano la base imponibile e potrebbero creare distorsioni, allo scopo di determinare se le ragioni della loro previsione sono ancora valide.

RIESAME STRUTTURA DELLE ALIQUOTE

Le aliquote IVA saranno riesaminate in base alle seguenti linee guida:

  • abolizione delle aliquote ridotte che costituiscono un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Aliquote ridotte giustificate in passato potrebbero avere effetti distorsivi in quanto il contesto economico è nel frattempo cambiato;
  • abolizione delle aliquote ridotte su beni e servizi il cui consumo è scoraggiato da altre politiche comunitarie (ad es. su beni che danneggiano l’ambiente, la salute o il benessere);
  • beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla stessa aliquota IVA avendo riguardo al progresso tecnologico (parità di trattamento tra prodotti – come, ad esempio, i libri – disponibili su supporto tradizionale e on line).

Nel 2012 la Commissione avvierà una valutazione della struttura delle aliquote IVA in vigore alla luce delle suddette linee guida, ed entro la fine del 2013 presenterà proposte al riguardo, dopo un’ampia consultazione delle parti interessate e degli Stati membri.

LOTTA ALLE FRODI

La Commissione garantirà e controllerà la piena attuazione delle misure di lotta alla frode e presenterà nel 2014 una relazione sulla loro efficacia e sulla necessità di ulteriori azioni.

IVA: subentro nel plafond dopo conferimento di ramo d’azienda

Con la RM 124/E/2011 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che nel conferimento di ramo d’azienda il plafond IVA maturato dalla conferente deve essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione, sulla base delle operazioni non imponibili che si stima saranno rispettivamente poste in essere.

In particolare, nell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, se la conferente (per il ramo d’azienda non conferito) e la conferitaria (in relazione al ramo d’azienda in cui subentra) prevedono di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, il plafond maturato dalla sola conferente prima della operazione straordinaria può essere suddiviso con la conferitaria.

Il trasferimento del plafond non è condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito.

Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovvero dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla disciplina:  il conferitario subentra nel plafond per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all’attività di esportazione.

L’Agenzia Entrate aveva ammesso già il trasferimento del plafond nelle ipotesi di conferimento d’azienda o di ramo aziendale, precisando con RM 165/E/2008 che “Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1) il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2) il conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti”.

Il fine era di garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa – diretta all’esportazione – da parte del conferitario, tale da giustificare il trasferimento in capo ad esso dello status di esportatore abituale e, quindi, del diritto di avvalersi del trattamento di non imponibilità per i beni/servizi acquistati.

IL CASO SPECIFICO: a seguito dell’operazione straordinaria di conferimento di ramo aziendale,

  • la conferitaria (Newco) subentrerà alla conferente nell’attività di produzione di macchinari;
  • la conferente (società istante) continuerà ad essere controparte contrattuale della clientela estera nonché ad esercitare l’attività di prestazione dei servizi (montaggio, supervisione al montaggio, manutenzione ecc.) nei confronti della stessa clientela.

Gli scambi con la clientela estera avverranno tramite operazioni triangolari (Newco cede alla Società istante – promotore della triangolazione – che a sua volta cede al cliente estero con trasporto all’estero a cura della Newco).

Sia conferente che conferitaria quindi continueranno ad effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale:

  • la conferente nei limiti dell’attività di promotore della triangolazione (differenza tra il corrispettivo richiesto al cliente estero ed il corrispettivo addebitatogli da Newco – art. 8, co.2, DPR 633/1972)
  • la conferitaria nei limiti delle cessioni poste in essere nei confronti della società conferente.

In relazione a tale situazione, l’Agenzia ritiene che il plafond maturato dalla conferente possa essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività dedita all’esportazione.

QUANTIFICAZIONE DEL PLAFOND:

  • per la conferitaria sarà il rapporto tra:
    • al numeratore l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la stessa porrà in essere nel 2012
    • al denominatore la somma di tale ammontare e dell’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la conferente porrà in essere nel 2012.
  • Ai fini del calcolo, per le operazioni in cui la conferente assumerà il ruolo di secondo cedente (promotore) in una operazione triangolare, si considererà come ammontare delle operazioni la differenza tra i corrispettivi praticati da ALFA nei confronti dei clienti e i corrispettivi praticati da Newco alla Società interpellante;
  • per la conferente, la restante parte.

Tale metodo consentirà di ripartire tra conferente e conferitaria il plafond maturato nell’anno 2011 dalla Società interpellante, in base all’entità dell’attività di esportazione che sarà effettuata rispettivamente da Newco e dalla Società interpellante nell’anno 2012.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEL PLAFOND: nell’atto di conferimento, ALFA indicherà il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione dello stesso in parte alla stessa Società e in parte alla conferitaria, che, a sua volta, dovrà indicare l’operazione nella comunicazione di variazione dati ex art. 35, co. 3, DPR 633/1972, compilando il modello AA7/10, quadro D:

  • barrando le caselle (2a e PL) relative al conferimento del ramo d’azienda ed al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta;
  • indicando negli appositi spazi del predetto modello il codice fiscale del soggetto conferente.

Bando Provincia MC: agevolazioni consulenze prorogato al 16/01

Comunicato stampa della Provincia di Macerata 
Innovazione Tecnologica e Organizzativa

Le imprese del territorio che vogliono sviluppare una innovazione tecnologica e organizzativa hanno la possibilità di ottenere il finanziamento di servizi di consulenza per un importo compreso tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Il bando è della Provincia di Macerata con il contributo del FSE (Fondo Sociale Europeo – POR Marche 2007/2013) e la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 16 Gennaio 2012.

>>>> Vedi il Comunicato della Provincia MC