DOGANA: guida al rinnovo certificati di firma digitale agenzia Dogane

I certificati di firma digitale dell’Agenzia Dogane vanno rinnovati ogni 3 anni.

I certificati di firma sono quei file (che di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia dogane.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un’altra cosa (un nome utente e una password, non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.

Per il rinnovo dei certificati di firma digitale abbiamo predisposto un mini E-BOOK per sbrigare tutta la procedura in meno di 30 minuti e tenere come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Aggiornato al 16/02/2018

>>> RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE AGENZIA DOGANE 2.0

FOTOVOLTAICO: scadenzario 2018

Di seguito lo scadenzario degli adempimenti obbligatori per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, da svolgere nel 2018. Si ricorda che l’omesso o inesatto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti, e che in alcuni casi il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Gli Enti coinvolti sono i seguenti:

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), che dal 1° gennaio 2018 si chiama ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

Lo scadenzario organizzato per data, adempimento, soggetto obbligato, destinatario e sanzioni

31/03/2018

  • Adempimento: Dichiarazione Annuale di Consumo.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

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INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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INTRASTAT: punto della situazione a febbraio 2018

Passate le scadenze INTRASTAT del 4° trimestre 2017/ dicembre 2017, proviamo a fare il punto della situazione su come si evolverà  questo obbligo.

Prima scadenza con le modifiche normative: 26 febbraio 2018. In questa data per i soggetti che hanno l’INTRASTAT mensile, scade il termine per la presentazione dei modelli, relativi a gennaio 2018.

Con il provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017, di concerto con l’Agenzia Dogane e l’ISTAT, e poi con la Nota Agenzia Dogane 110586/RU del 9/10/2017 sono state stabilite le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli dopo le modifiche ex art. 13 comma 4-quater DL 244/2016, che sonoa decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti:

  • INTRASTAT acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute: NON si deve più fare la trasmissione ai soli fini fiscali:
    • per i trimestrali è abolita la presentazione dei modelli INTRA ;
    • i mensili presentano i modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi ai soli fini statistici;
  • INTRASTAT cessioni di beni e prestazioni di servizi rese: restano gli attuali modelli.
  • Per quanto concerne le periodicità vengono innalzate le soglie:
    • per gli acquisti di beni e di servizi, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, poichè l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie: 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni – 100.000 euro trimestrali per le prestazioni ricevute.
    • per le cessioni di beni e di servizi resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010);
    • per le cessioni di beni c’è l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica  (chiaramente è poco una semplificazione, costringe a fare un’altro calcolo, solo per non inserire i pesi e le unità supplementari)
  • per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), vi è la semplificazione dell’individuazione del “Codice Servizio” (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA, con riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.

Alcune delle criticità ad oggi

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