DOGANA: garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.

Le differenze sono le seguenti:

  • soggetto tenuto alla prestazione:
    • la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
    • quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
  • durata della garanzia:
    • la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
    • quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.

Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.

Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):

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EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).

BANDI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Studio Astolfi

CONTRIBUTO TRAMITE VOUCHER ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

Misura agevolazione

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Presentazione domande

La trasmissione della domanda è consentita a partire dalle ore 10.00 del 30 Gennaio 2018 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.

Risorse utili

MARCHI+3: domande dal 07/03/2018

Premessa: lo Studio SEGUIRA’ QUESTO BANDO sia per la sola presentazione della domanda di agevolazione, sia – per chi lo desiderasse – per la registrazione del marchio avvalendosi di Studio Legale partner specializzato in proprietà intellettuale.

MARCHI+3 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI –   (GU n.285 del 06/12/2017)

SOGGETTO GESTORE: Unioncamere

FONDI STANZIATI A LIVELLO NAZIONALE: € 3.825.000,00 – il 5% dei fondi (€ 191.250,00) è destinato ad imprese con rating di legalità ai sensi del Decreto Interministeriale 20/02/2014 n.57

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 09:00 del 7/3/2018

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE: le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello  secondo  l’ordine cronologico di  presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.

AMBITO TERRITORIALE: Territorio nazionale

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (sono quindi escluse le grandi imprese).

ATTIVITA’ SVOLTA: non ci sono limitazioni per quanto riguarda il tipo di attività svolta. Non possono partecipare le imprese escluse dagli aiuti de minimis ex art.1 Reg. (UE) 1407/2013

DECORRENZA DELLE SPESE AMMESSE: sono agevolabili le sole spese sostenute dal 1/6/2017 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda. Non sono ammesse domande a preventivo.

REGIME AGEVOLAZIONE: de minimis

LIMITE MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI: ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.

SITO WEB: www.marchipiu3.it/

MISURE AGEVOLAZIONE

MARCHI+3 – MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO EUIPO (UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data della domanda abbiano effettuato almeno una delle seguente attività:

  • deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

Per accedere alla Misura è obbligatorio che sia avvenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio per il quale si  richiedono le agevolazioni

Servizi agevolabili

  • a) Progettazione del nuovo marchio
  • b) Assistenza per il deposito
  • c) Ricerche di anteriorità
  • d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  • e) Tasse di deposito/registrazione

Entità agevolazione: fino all’80%  delle  spese  ammissibili  sostenute  e  nel  rispetto  degli  importi massimi  previsti  per  ciascuna  tipologia  di  servizio  di  cui  alle  lettere  “a”,  “b”,  “c”,  “d”, secondo  quanto  riportato al Punto 7.2.

Importo massimo agevolazione: € 6.000,00

MARCHI+3 – MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI  SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data  di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle seguente attività:

  • deposito di domanda di registrazione di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario e pagamento delle tasse di deposito
  • deposito di domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione nazionale o comunitaria e pagamento delle tasse di deposito;
  • deposito di domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.

Per accedere alla Misura è obbligatorio che sia avvenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio per il quale si  richiedono le agevolazioni

Servizi agevolabili

  • a) Progettazione del nuovo marchio nazionale/EUIPO;
  • b) Assistenza per il deposito;
  • c) Ricerche di anteriorità;
  • d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  • e) Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale

Entità agevolazione: fino all’80% delle spese ammissibili (90% per Cina e USA) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio (Punto 7.2)

Importo massimo agevolazione: da € 6.000,00 ad € 8.000,00.

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