BANDI REGIONE MARCHE: agevolazioni imprese commerciali 2015

Fonte: Studio Astolfi

Sono stati pubblicati i seguenti Bandi per agevolazioni a imprese commerciali 2015:

  • BANDO 2015 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI

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  • BANDO 2015 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI NEI COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

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SINTESI DELLA NORMATIVA

Regione Marche legge 27/09 (ex LR.21/98) – Interventi finanziari per il commercio

FONDI

Il fondi stanziati sono pari ad € 466.632,02 così ripartiti:

1)  i “progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali”, che ha una copertura finanziaria  pari ad € 366.632,02;

2)  “i progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti”, che ha una copertura finanziaria pari ad€ 100.000,00.

I SOGGETTI BENEFICIARI sono:

a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettagli, esistenti

b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;

SCADENZA: mercoledi’ 30  settembre  2015

CONTRIBUTO  a FONDO  PERDUTO pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile

Spesa minima ammissibile   €  15.000,00

Spesa massima ammissibile €  80.000,00
Sono ammesse le spese sostenute a far data dall’1/1/2014

Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

INTERVENTI AMMESSI

– Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a  contributo anche se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale);

– Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande;

– Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).

PUNTEGGI per la graduatoria

– esercizi commerciali che hanno iniziato l’attività  successivamente all’1/1/2014 (15 punti);

– esercizi commerciali in attività da più di dieci anni alla data di scadenza del bando (15 punti)

– esercizi commerciali i cui titolari abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (25 punti);

– esercizi commerciali i cui titolari hanno perso un lavoro subordinato negli ultimi 36 mesi (25 punti);

– chi ha già realizzato l’investimento (15 punti);

– chi ha realizzato l’investimento per  almeno il 70% (10 punti);

– esercizi commerciali che non hanno mai percepito contributi pubblici  (20 punti);

– esercizi commerciali ubicati nei centri storici (10 punti);

– esercizi commerciali nei quali il titolare o legale rappresentante è donna (10 punti).

INTRASTAT: dal 1° ottobre nuovo modello INTRA 12

L’Agenzia Entrate ha approvato, in sostituzione del modello attualmente in uso (Provv. del 16/04/2010) fino al 30/09/2015, il nuovo modello INTRA 12 e relative istruzioni per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati (provv. del 25/08/2015): tale modello recepisce, con “solo” due anni di ritardo (sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01/01/2013), le modifiche apportate all’art. 49 co.1 DL 331/93 dalla L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che prevedeva l’obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.

Vediamo cosa cambia.

Il nuovo modello riguarda:

  • gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 DPR 633/72

che hanno effettuato acquisti intra UE di beni oltre 10.000 euro annui (entro tale importo, infatti, l’IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ex art. 38 co.6 DL 331/93.

Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la veste di debitori d’imposta, in reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti (l’art. 30-bis DPR 633/1972 in materia di enti non commerciali rinvia all’art. 49 DL 331/93 per quanto riguarda le modalità e i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi alle predette operazioni).

Le nuove istruzioni al modello INTRA 12 precisano inoltre che

  • gli adempimenti connessi alle operazioni con l’estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, per le sole operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
  • il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, indicando l’ ammontare (novità):
    • degli acquisti intra UE di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 co.2 secondo periodo DPR 633/72);
    • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato UE, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
    • degli acquisti intra UE per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ex art. 46 co. 5 DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
  • Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato, oltre all’anno d’imposta, il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti UE, o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra UE.
  • Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzata la vecchia modulistica.

BANDI REGIONE MARCHE: Promozione della ricerca e sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente – GRADUATORIA

Fonte: Studio Astolfi – impresa.marche.it

Promozione della ricerca e sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente

Sono state ammesse 85 idee progettuali su 168 pervenute.

In base agli esiti delle verifiche istruttorie e delle valutazioni effettuate si procede, con il presente atto, ad ammettere 85 idee progettuali (rispetto alle 168 pervenute), di cui 59 presentate da aggregazioni di imprese e organismi di ricerca (a fronte delle 82 pervenute) e 26 da singole imprese (a fronte delle 86 pervenute).

>>> Scarica la graduatoria

EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.