BLACK LIST: biglietti aerei e obblighi black list

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Vediamo la casistica dei biglietti aerei e obblighi black list e spesometro.

Il soggetto passivo IT che acquista biglietti aerei direttamente sul sito web di una compagnia estera (senza S.O. in Italia) assolve gli obblighi IVA sul servizio di trasporto tramite:

  • autofattura ex art.17 co. 2 DPR 633/1972 se la compagnia aerea è stabilita fuori UE,
  • integrazione della fattura se la compagnia aerea è stabilita nella UE.

Qual è il regime IVA applicabile al servizio?

Nonostante alcuni sostengano che, ex CM 37/E/2011 (§ 4.3), non si dovrebbe emettere autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, in virtù dell’esonero dall’obbligo di fatturazione ex art. 22 comma 1 n. 3) DPR 633/72, e in assenza di indicazioni dell’Agenzia, gli operatori emettono autofattura se il volo è internazionale per l’intero corrispettivo distinguendo:

  • 62% parte di corrispettivo esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità
  • 38 % parte di corrispettivo rilevante ai fini IVA non imponibilità IVA ex art. 9 co. 1 n. 1) DPR 633/1972, se il trasporto è eseguito dallo stesso vettore in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero.

Ex art. 21 co. 6-bis lett. b) DPR 633/1972 l’obbligo di emissione della fattura è previsto anche per le prestazioni di servizi effettuate al di fuori della UE ed ex art. 21 co. 6 lett. b) DPR 633/1972, la fattura è emessa per le operazioni non imponibili ex art. 9 DPR 633/1972. L’autofattura va sempre annotata nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti (ma non va riportata nel quadro VJ della dichiarazione annuale IVA).

Obblighi Black List
Se il biglietto aereo è acquistato da una compagnia avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black List e il totale operazioni intercorse nell’anno con controparti black list supera 10.000 euro, gli obblighi black list sono assolti in questo modo:

  • indicando nel quadro BL (entro il 20 settembre 2016) il totale complessivo del volo acquistato (38%+62%), in quanto relativo ad un’operazione soggetta a registrazione, per effetto degli obblighi black list ex art. 1 DL 40/2010 ; si dovrà, comunque, distinguere la quota di corrispettivo (38%) riferita ad un’operazione non imponibile dalla quota di corrispettivo (62%) riferita ad un’operazione non soggetta ai fini IVA.

Gli obblighi di comunicazione black list quadro BL sorgono anche se i biglietti aerei sono acquistati on line e l’agenzia è ubicata in paese black list (ad es. Svizzera con Lastminute.com), questo anche a prescindere dalla tratta sulla quale è effettuato il volo (anche interamente nazionale, ad es. Roma-Milano), essendo l’operazione intercorsa con una controparte stabilita in uno Stato a fiscalità privilegiata, non viene meno l’obbligo di indicazione nel , fermo il superamento del limite di 10.000 euro.

Per una UTILITY che aiuti nella predisposizione dell’adempimento Black List (elenco completo e aggiornato Paesi Black List; foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 €; elenco normativa e prassi) vai ad UTILITY BLACK LIST

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Obblighi spesometro

Se il biglietto aereo è acquistato da una compagnia NON avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black List, gli obblighi ai fini dello spesometro sono assolti in questo modo:

  • riportando nel quadro BL o SE del modello polivalente il solo corrispettivo avente rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia (38% dell’operazione), poichè  la comunicazione ha ad oggetto le “operazioni rilevanti ai fini IVA”.
  • il corrispettivo “fuori campo” (62% dell’operazione) riferito alla tratta estera va escluso in carenza del requisito di territorialità ex art. 7 e seguenti DPR 633/1972.

 

 

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