INTRA UE: prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani

Prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani.

L’Agenzia Entrate, con la CM 12/E/2020, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di prova del trasporto in una cessione intra UE, anche in relazione alle VAT quick fixes 2020 (applicabili dal 1/1/2020, introdotte ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).

VAT QUICK FIXES 2020

Sono finalizzate ad uniformare la prova della cessione intra UE negli Stati membri: in sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati UE stabiliscono presunzioni relative, diverse a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte obbligata.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DEL VENDITORE

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere,
  • ovvero uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DELL’ACQUIRENTE

In tal caso è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente stesso che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

TRASPORTO EFFETTUATO DA FORNITORE O ACQUIRENTE

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall’acquirente senza l’intervento di parti terze, come chiarito dalle Note esplicative della Commissione UE e anche dall’Agenzia Entrate, l’applicazione della presunzione relativa è esclusa.

PROVA CESSIONE INTRA UE IN ITALIA

In Italia non vi sono norme specifiche ma diversi documenti di prassi (RM 19/E/2013, RM 71/E/2014, Risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100, ecc. – vai alla sezione dedicata del sito).

Pertanto, nei casi in cui la presunzione di cui sopra non possa valere, l’Agenzia conclude con il principio fondamentale per cui la prassi nazionale continua a trovare applicazione. Ne consegue che è compito dell’Agenzia valutare, caso per caso, la documentazione di prova prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.

 

INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

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INTRASTAT: Sanzioni INTRASTAT 2020 (aggiornamento)

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2020

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT 2020

Sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

 

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2018 del 07/02/2018

>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

DOGANA: come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane. Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un nome utente e una password (non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale (STD) dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.Vanno rinnovate ogni 3 mesi

Questo mini e-book COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE vi guiderà per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale in 15 minuti e anche meno
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane in meno di 5 minuti
  • vi sarà utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Questo e-book nasce essenzialmente per un motivo: sono stufo di istruzioni che non funzionano, link che non si aprono, errori di pagina incomprensibili, gente che prende uno stipendio pagato dalla collettività e non si dà la minima pena di far funzionare le cose, di rendere sopportabile, gestibile il rapporto degli operatori economici con lo stato. Non è possibile rovinarsi la salute per inviare una dichiarazione intrastat.

Aggiornato al 14/01/2020

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